Sentenza del 22/03/2024 n. 7739 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava un’intimazione di pagamento notificata a TSM il 7 agosto 2007 per € 58.460,30, fondata su una cartella intestata ad A.A. S.r.l., notificata a quest’ultima il 27 ottobre 2003. Il ruolo era stato emesso il 28 dicembre 2001 e consegnato al concessionario il 25 giugno 2003. TSM contestava, tra l’altro, che la cartella fosse stata notificata alla società incorporata dopo la sua estinzione per fusione, anziché alla società incorporante, e deduceva vizi della notificazione e dell’intimazione. Equitalia articolava quattro motivi: destinatario della cartella, prova della notificazione, ammissibilità dell’impugnazione proposta con l’intimazione e motivazione dell’atto. L’Agenzia delle Entrate proponeva due motivi sulla successione tra società e sulla prova della consegna della cartella.
La decisione
La CTP di Brindisi aveva respinto il ricorso di TSM con sentenza del 6 marzo 2008; la CTR della Puglia, con sentenza n. 299/24/2014 depositata il 10 febbraio 2014, aveva accolto l’appello e riformato la decisione. La Cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di Equitalia sia quello incidentale dell’Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, in base alla disciplina applicabile alla fusione, A.A. S.r.l. si era estinta e che la notificazione della cartella a tale società, successiva all’estinzione, era nulla: l’atto avrebbe dovuto essere notificato a TSM, incorporante, che ne aveva avuto conoscenza solo con l’intimazione. La notificazione dell’intimazione non poteva sanare il vizio della notificazione dell’atto presupposto. Gli altri motivi di entrambi i ricorsi sono stati dichiarati assorbiti. Equitalia e Agenzia sono state condannate ciascuna a rifondere a TSM € 4.000, oltre € 200 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA. Per Equitalia sussistono, se dovuti, i presupposti per l’ulteriore contributo unificato; tale importo non è stato applicato all’Agenzia, amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 2504-bis c.c. e disciplina della fusione applicabile ratione temporis
La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo.
Per le fusioni anteriori alla riforma societaria del 2003 si applica la disciplina previgente, secondo cui la fusione per incorporazione determina l’estinzione della società incorporata. Gli atti successivi relativi a quest’ultima devono quindi essere indirizzati alla società incorporante.
La fusione per incorporazione, che si sia verificata prima dell'entrata in vigore del novellato art. 2504 bis cod. civ., determina l'estinzione della società incorporata, non avendo la nuova disciplina normativa della fusione, introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003, carattere interpretativo ed efficacia retroattiva, ma esclusivamente innovativo.
La riforma introdotta dal decreto legislativo non ha efficacia retroattiva: non modifica gli effetti delle fusioni già verificatesi sotto la disciplina previgente.
Art. 2504 c.c. nel testo applicabile ratione temporis
tale sentenza, infatti, riguarda i generali effetti della cancellazione della società di capitali, che si atteggiano diversamente con riferimento alla fusione per incorporazione, in ragione della lettera della previsione dell'art. 2504 cod. civ., applicabile ratione temporis, laddove si fa espresso riferimento all'estinzione della società incorporata.
La Corte distingue la fusione per incorporazione dalla cancellazione ordinaria dal registro delle imprese e attribuisce rilievo alla previsione applicabile al momento della fusione, che contemplava espressamente l’estinzione dell’incorporata.
nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali
Nel processo con pluralità di parti, dopo la notifica del primo ricorso per cassazione, le impugnazioni successive contro la stessa sentenza devono essere proposte in forma incidentale, a pena di decadenza.
nei procedimenti con pluralità di parti, avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, cui questo sia stato notificato, devono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e perciò nella forma delle impugnazioni incidentali
La norma, insieme all’art. 333 c.p.c., impone di far confluire nello stesso procedimento le impugnazioni successive contro la medesima decisione, nella forma incidentale.
Nè la decadenza conseguente alla mancata osservanza di detto termine può ritenersi superata dall'eventuale osservanza del termine "esterno" di cui agli artt. 325 o 327 cod. proc. civ., atteso che la tardività o la tempestività, rispetto a quest'ultimo, assume rilievo ai soli fini della determinazione della sorte dell'impugnazione stessa in caso di inammissibilità di quella principale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 cod. proc. civ.
Il termine esterno per impugnare non supera la decadenza dal termine previsto per proporre l’impugnazione incidentale; la tempestività rispetto al termine esterno rileva nei limiti indicati dall’art. 334 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'Equitalia Sud Spa dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, nella misura pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis del medesimo art. 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto. Nel caso concreto la statuizione riguarda Equitalia; l’Agenzia è esclusa dall’applicazione perché amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Per stabilire gli effetti di una fusione e l’eventuale estinzione dell’incorporata occorre individuare la disciplina vigente alla data della fusione; una riforma successiva non si applica retroattivamente se il giudice la qualifica come innovativa.
- Se una cartella è notificata a una società già estinta per fusione, la notificazione deve essere indirizzata alla società incorporante. La successiva conoscenza dell’atto tramite un’intimazione non sana automaticamente il vizio della notificazione dell’atto presupposto.
- In presenza di più parti, la parte che propone un’impugnazione successiva contro la stessa sentenza deve rispettare la forma incidentale e il relativo termine; il termine ordinario esterno non elimina la decadenza dal termine per l’impugnazione incidentale.
- L’esito della decisione dipende dalla validità della notificazione dell’atto presupposto: se il vizio è decisivo, le ulteriori contestazioni possono restare assorbite e non essere esaminate.
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