Cassazione Civile, Ordinanza n. 14364/2023 del 24/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente ha impugnato un'iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 relativa a tributi per annualità 2007, 2009, 2010, 2011 e 2015. Ha sostenuto, da un lato, che l'ipoteca fosse nulla perché disposta senza il previo preavviso/intimazione ad adempiere; dall'altro, che fosse illegittima perché iscritta su beni conferiti in fondo patrimoniale nonostante i debiti non fossero stati contratti nell'interesse della famiglia. In cassazione ha articolato tre motivi: (1) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di violazione dell'art. 46 d.P.R. n. 602/1973, assumendo incompetenza territoriale dell'agente della riscossione che aveva operato in una provincia diversa da quella in cui si trovavano gli immobili; (2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'eccezione di nullità dell'iscrizione ipotecaria per omessa comunicazione preventiva ex art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973; (3) motivazione apparente o priva di percorso logico della sentenza d'appello, in violazione dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, dell'art. 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c.
La decisione
La Corte ha rigettato il terzo motivo, ritenendo la motivazione della CTR sintetica ma comprensibile e non meramente apparente; ha rigettato il primo motivo, escludendo la dedotta violazione di competenza territoriale dell'agente della riscossione, poiché la competenza segue il domicilio fiscale del contribuente; ha invece accolto il secondo motivo, rilevando l'omessa pronuncia della CTR sulla censura relativa al necessario preavviso prima dell'iscrizione ipotecaria. Non potendo decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto, ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, che dovrà esaminare la questione del preavviso e dell'eventuale avvenuta comunicazione preventiva.
Norme richiamate
art. 77 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
L'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore è atto della riscossione sottoposto ai relativi presupposti procedurali; prima di procedere occorre la comunicazione preventiva al contribuente, con assegnazione di un termine per adempiere.
art. 46 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato dal ricorrente come parametro della dedotta incompetenza territoriale dell'agente della riscossione; la Corte, però, ha escluso la fondatezza della censura.
Invocato per omessa pronuncia; la Corte ha ritenuto infondato il primo motivo e fondato il secondo per effettiva omissione di pronuncia sulla questione del preavviso.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È stato il parametro processuale dei motivi di ricorso per violazione di norme sul procedimento e sulla motivazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 118 disp. att. c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria, ma la censura è stata respinta.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La Corte ha ribadito che il vizio è configurabile solo in caso di motivazione mancante o meramente apparente.
Richiamato dal ricorrente per il vizio di motivazione; non è stato ritenuto violato.
art. 31, secondo comma, d.P.R. n. 600/1973
L'ufficio territorialmente competente è individuato secondo il domicilio fiscale del contribuente.
Il ruolo viene consegnato al concessionario dell'ambito territoriale cui si riferisce, in coerenza con il domicilio fiscale del contribuente.
Massime di principio
- Il vizio di motivazione della sentenza è configurabile solo quando la motivazione manchi del tutto o sia meramente apparente, cioè non consenta di ricostruire il ragionamento decisorio; una motivazione sintetica ma intellegibile è sufficiente.
- In materia di riscossione, la competenza dell'agente della riscossione si collega al domicilio fiscale del contribuente, non al luogo in cui si trovano i beni oggetto di espropriazione o iscrizione ipotecaria.
- Prima dell'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore l'Amministrazione finanziaria deve comunicare l'intenzione di procedere e assegnare un termine per adempiere; l'omesso esame di tale eccezione integra omessa pronuncia.
- Quando la censura di omessa pronuncia su un'eccezione processuale o di diritto non richiede ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può esaminarla direttamente; se invece occorrono verifiche fattuali, la causa va rinviata al giudice di merito.
- L'illegittimità dell'iscrizione ipotecaria per mancato preavviso non può essere esclusa o affermata in sede di legittimità senza verificare in concreto l'eventuale produzione e contenuto della comunicazione preventiva.
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