Cassazione Civile, Sentenza n. 18380/2021 del 30/06/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia contestava, per l'anno d'imposta 2006, la tassazione ai fini IRES e IRAP derivante dall'inclusione nei ricavi di apparentemente "sconti passivi" ritenuti in realtà sconti di natura finanziaria (condizionati) e dunque non deducibili ai fini IRAP; inoltre censurava il trattamento sanzionatorio e la qualificazione della continuazione delle violazioni e l'irrogazione di sanzioni per omesso/insufficiente versamento delle ritenute su interessi di prestito obbligazionario. La società resistette contestando l'operato dell'Ufficio su varie questioni di merito e di diritto, chiedendo altresì la riforma in senso favorevole delle statuizioni sanzionatorie e la diversa interpretazione dell'art. 26 DPR 600/1973 in ordine al tasso soglia.
La decisione
La Cassazione ha accolto parzialmente il ricorso principale dell'Agenzia: ha cassato la parte della sentenza di merito che aveva ritenuto deducibili ai fini IRAP i c.d. sconti passivi, perché la CTR aveva omesso di esaminare la documentazione contabile acquisita in verifica per determinare se gli sconti fossero commerciali (deducibili) o finanziari/condizionati (non deducibili). Il giudizio è rinviato alla CTR Piemonte in diversa composizione per nuovo esame alla luce del principio di diritto richiamato. Sono invece respinte le censure dell'Agenzia riguardanti l'interruzione della continuazione e l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria; sono rigettati anche i motivi incidentali di Nital: il primo (parità di trattamento) è infondato, il secondo (omessa pronuncia su richiesta di annullamento delle sanzioni) è inesistente perché la riduzione delle sanzioni equivale a rigetto implicito, e il terzo (interpretazione dell'art. 26 DPR 600/1973) è infondato perché il giudice ha correttamente applicato la norma constatando il superamento della soglia tasso (soglia 5,4166667% vs tasso effettivo 5,4729%), con conseguente applicazione della ritenuta maggiorata.
Norme richiamate
d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 (art. 4 e art. 5)
Definisce la base imponibile IRAP come il valore della produzione netta; la Cassazione richiama il principio che gli sconti indicati nei ricavi sono deducibili ai fini IRAP se di natura commerciale, mentre gli sconti di natura finanziaria devono essere imputati a oneri finanziari e non riducono la base IRAP.
principio contabile nazionale OIC n. 12 (documento interpretativo)
Richiamato come regola tecnica di ausilio interpretativo: distingue tra sconti commerciali (che riducono i ricavi) e sconti finanziari (da rilevare come oneri finanziari). La CTR avrebbe dovuto valutare la documentazione contabile per qualificare gli sconti.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 26, primo comma)
Stabilisce la soglia di rendimento per l'applicazione dell'aliquota delle ritenute sugli interessi di obbligazioni; la Corte ha confermato l'applicazione della norma nel senso che, superata la soglia (anche di poco), si applica la maggiore ritenuta (27%).
d.lgs. n. 472/1997 (art. 12, art. 3, art. 7)
Norme sul regime sanzionatorio tributario, continuazione e recidiva. La Corte ha escluso l'applicazione retroattiva della disciplina sanzionatoria più grave introdotta successivamente e ha ritenuto non fondata la censura sull'interruzione della continuazione in relazione alle ritenute insufficienti.
d.lgs. n. 158/2015 (modifiche al d.lgs. 472/1997)
Modifiche in materia sanzionatoria richiamate dalla parte ma la Corte ha escluso la loro applicazione retroattiva in malam partem rispetto ad atti notificati anteriormente.
codice di procedura civile (art. 360, primo comma, nn. 3 e 4)
Fondamento delle doglianze per vizio di motivazione e violazione di norme: la Corte ha ritenuto fondato il vizio n.4 in relazione alla mancata valutazione della documentazione probatoria da parte della CTR (cassazione e rinvio).
Regola sulla prova dell'affermazione di fatto; la censura dell'Amministrazione era incentrata sul mancato accertamento probatorio dei documenti contabili, e la Corte ha accolto tale rilievo.
art. 2425 cod. civ. e art. 2425 bis cod. civ.
Schema di conto economico e regole contabili richiamate per stabilire dove classificare gli sconti (tra ricavi o oneri finanziari) ai fini del calcolo della base IRAP.
art. 12 disposizioni preliminari al codice civile
Richiamata in relazione alle regole di interpretazione letterale applicate dal giudice tributario nell'interpretazione dell'art. 26 DPR 600/1973.
d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 convertito (art. 23, comma 8-bis)
Norma procedurale che ha consentito alla Corte di decidere senza discussione orale nel caso in esame; il Pubblico Ministero si è richiamato a conclusioni già svolte in giudizio riunito.
Massime di principio
- Per determinare la deducibilità ai fini IRAP di sconti e abbuoni occorre accertare la natura dell'operazione sulla base della documentazione contabile: sconti commerciali riducono i ricavi, sconti finanziari sono oneri finanziari non deducibili ai fini IRAP.
- Il giudice tributario e gli Uffici devono motivare valutazioni tecniche e probatorie esaminando fatture, contratti e libri contabili; la mera valutazione "metagiuridica" senza esame documentale può essere cassata.
- Le ritenute operate in misura insufficiente sul momento del pagamento non possono essere sanate successivamente nella dichiarazione dei redditi: l'insufficiente effettuazione determina l'obbligo e la contestazione separata dell'Amministrazione.
- Non è ammessa l'applicazione retroattiva in malam partem di una disciplina sanzionatoria più grave rispetto a quella vigente al momento dell'atto impositivo; le modifiche successive non possono peggiorare la posizione del contribuente se ciò comporta retroattività sfavorevole.
- La mancata pronuncia espressa su una richiesta può essere valutata come rigetto implicito se la decisione adottata contiene una statuizione incompatibile con l'accoglimento della domanda; pertanto non sempre sussiste vizio per omessa pronuncia.
- In materia di ritenute su interessi (art. 26 DPR 600/1973) l'eventuale superamento della soglia di rendimento comporta l'applicazione automatica della ritenuta prevista; anche il superamento minimo va verificato con il calcolo del tasso effettivo.
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