Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03638/2025 del 12/02/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato stipulati tra tre lavoratori e una compagnia aerea, poi interessata da vicende societarie e trasferimento di ramo d'azienda. La Corte d'appello, in sede di rinvio dopo un precedente intervento della Cassazione, ha dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti e ha accertato l'esistenza di rapporti a tempo indeterminato sin dalle rispettive decorrenze originarie, con effetti anche su anzianità, scatti e ricostruzione di carriera, nonché sull'indennità ex art. 32 L. 183/2010. Le società hanno proposto ricorso per cassazione con sei motivi: hanno contestato la corretta ripartizione dell'onere della prova e la valutazione delle prove sulla clausola di contingentamento; hanno dedotto omesso esame di fatti decisivi; hanno sostenuto che la stabilizzazione dei rapporti integrasse novazione; hanno eccepito la prescrizione biennale ex art. 937 c.n.; hanno negato l'applicabilità delle conseguenze ex art. 2112 c.c. alla pregressa anzianità; hanno infine contestato la disciplina dell'indennità ex art. 32 L. 183/2010 e il cumulo con progressioni economiche e scatti di anzianità.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto infondati i motivi relativi alla prova del rispetto della clausola di contingentamento, alla pretesa omessa valutazione del materiale istruttorio, alla novazione, alla prescrizione biennale, alla portata dell'art. 2112 c.c. e alla disciplina dell'indennità ex art. 32 L. 183/2010. Ha affermato che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato la sufficienza delle allegazioni dei lavoratori, l'onere probatorio gravante sul datore di lavoro in ordine alle condizioni che giustificano il ricorso al termine, l'inidoneità dei prospetti aziendali e delle deposizioni testimoniali a dimostrare il rispetto dei limiti quantitativi, nonché la mancanza di una vera volontà novativa. Ha inoltre escluso la prescrizione in costanza di rapporto e ha ritenuto corretto l'inquadramento della conversione in un unico rapporto ai fini della continuità dell'anzianità in presenza del trasferimento di ramo. Quanto all'art. 32 L. 183/2010, ha osservato che l'indennità copre il ristoro per i periodi non lavorati, mentre per i periodi lavorati restano dovute retribuzione e anzianità. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna delle società ricorrenti alle spese e agli ulteriori adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 1372 c.c.

    invocato dai ricorrenti in relazione alla pretesa efficacia estintiva/novativa dei rapporti, ma non ritenuto decisivo dalla Corte

  • art. 1418 c.c.

    richiamato nel primo ricorso per sostenere la nullità, ma la Corte ha ricondotto la nullità solo alla clausola di termine apposta illegittimamente

  • art. 1419 c.c.

    richiamato nel primo motivo, senza accoglimento della prospettazione ricorrente

  • art. 2112 c.c.

    la Corte lo ritiene applicabile solo se il rapporto è vigente al momento del trasferimento; nella specie la conversione in rapporto unico consente la continuità e la legittimazione passiva del cessionario

  • art. 2697 c.c.

    l'onere di provare le condizioni legittimanti il termine e il rispetto della clausola di contingentamento grava sul datore di lavoro

  • art. 413 c.p.c., comma 3

    richiamato nei motivi sulle competenze, rigettati nel precedente giudizio

  • art. 1, comma 2, lett. f), L. 230/1962

    interpretata nel senso che, nel regime previgente, non richiedeva una specificità causale nel testo del contratto oltre alla forma scritta del termine

  • art. 2 d.lgs. 368/2001

    richiamato in tema di clausola di contingentamento e limiti quantitativi alle assunzioni a termine

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione della prova; la Corte ribadisce che la valutazione del materiale istruttorio è insindacabile se logicamente motivata

  • art. 116 c.p.c.

    come sopra, il libero convincimento opera sul piano del merito

  • art. 420 c.p.c.

    richiamato nei motivi in tema di istruzione probatoria nel rito del lavoro

  • art. 421 c.p.c.

    richiamato nei motivi per lamentare il mancato esercizio dei poteri ufficiosi

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nei motivi sulla valutazione delle prove in appello nel rito del lavoro

  • art. 111 Cost.

    richiamato a supporto della censura processuale sulla corretta valutazione probatoria

  • art. 1230 c.c.

    la novazione richiede animus novandi e aliquid novi, da accertare in concreto

  • art. 1231 c.c.

    richiamato unitamente all'art. 1230 c.c. sul tema della novazione

  • art. 937 cod. nav.

    la Corte esclude la prescrizione biennale in assenza di cessazione del rapporto; non deroga al principio di imprescrittibilità dell'azione di nullità ex art. 1422 c.c.

  • art. 32, commi 4 e 5, L. 183/2010

    l'indennità onnicomprensiva copre il ristoro per i periodi non lavorati nella conversione del contratto a termine, senza escludere per i periodi lavorati retribuzione e anzianità

  • art. 6 CCAL personale di cabina Air One

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina interna degli scatti e dei passaggi di qualifica, ma senza accoglimento

  • art. 429, comma 3, c.p.c.

    richiamato nel sesto motivo in tema di accessori delle somme dovute

  • art. 1422 c.c.

    richiamato per affermare la imprescrittibilità dell'azione di nullità

  • DPR n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    richiamato nel dispositivo per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto

Massime di principio

  • Nel contratto di lavoro a termine, quando la contestazione riguarda il rispetto di limiti quantitativi o di contingentamento, l'allegazione del lavoratore può essere sufficiente se individua in modo chiaro la violazione, mentre la prova delle condizioni legittimanti il ricorso al termine grava sul datore di lavoro, che è il solo a conoscere l'organico e la distribuzione del personale.
  • La censura di omesso esame non è ammissibile se si limita a contestare la valutazione complessiva delle prove: occorre indicare un fatto storico decisivo effettivamente non esaminato, non già chiedere una nuova lettura del materiale istruttorio.
  • La novazione oggettiva del rapporto richiede una volontà comune e inequivoca di estinguere il rapporto originario e sostituirlo con uno nuovo, oltre a un mutamento sostanziale del titolo o dell'oggetto; la mera prosecuzione o stabilizzazione del rapporto non basta.
  • L'azione di nullità non è soggetta a prescrizione; una disciplina speciale sulla prescrizione dei diritti del personale di volo opera solo dopo la cessazione del rapporto e non durante la sua pendenza.
  • Ai fini dell'art. 2112 c.c., la continuità del rapporto al momento del trasferimento d'azienda è decisiva: se il rapporto è da considerarsi unitario e non interrotto, il cessionario può essere chiamato a rispondere degli effetti della pregressa anzianità.
  • Nella conversione di una successione di contratti a termine illegittimi in un unico rapporto a tempo indeterminato, l'indennità prevista dall'art. 32 L. 183/2010 copre il ristoro per i periodi non lavorati, ma per i periodi effettivamente lavorati restano dovute retribuzione e anzianità di servizio.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpiegazioniRetribuzione e TFR
RamiLavoroProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.