Cassazione Civile, Ordinanza n. 33114/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio recuperava a tassazione IVA indebitamente detratta per l'anno d'imposta 2014, ritenendo che le fatture passive provenissero da un soggetto solo formalmente interposto e che le operazioni fossero soggettivamente inesistenti. In primo grado il ricorso della contribuente era stato rigettato, mentre in appello la CTR aveva accolto l'impugnazione, ritenendo applicabili i principi sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti e reputando neutra, per la contribuente, l'interposizione del soggetto emittente. L'Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 19 e 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972, sostenendo che la CTR aveva confuso la disciplina della deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi con quella, diversa, della detrazione IVA. Secondo la ricorrente, poiché l'accertamento riguardava solo l'IVA e non i redditi, il richiamo ai principi sull'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 era inconferente; in materia di IVA, invece, il contribuente può detrarre l'imposta solo se non sapeva e non avrebbe potuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, della frode, mentre l'Ufficio aveva provato la fittizietà del fornitore e la consapevolezza della destinataria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ha affermato che la regola sulla deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, prevista per le imposte sui redditi dall'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993, non è trasferibile alla detrazione dell'IVA, perché quest'ultima si fonda sul principio di neutralità dell'imposta e segue una disciplina autonoma. In materia IVA, quando l'Amministrazione contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere della frode; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente la prova di aver usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto. Poiché la sentenza impugnata non si è attenuta a questi principi, è stata cassata con rinvio al giudice di merito per nuovo esame e per la liquidazione delle spese, comprese quelle del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato come norma disciplinante la detrazione IVA, distinta dalla disciplina della deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi.
art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972
Richiamato nel motivo di ricorso come disposizione violata in relazione alla fatturazione di operazioni inesistenti.
art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993
Riguarda la deducibilità dei costi delle operazioni soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte sui redditi; la Corte ne esclude l'applicazione automatica alla detrazione IVA.
art. 8, comma 1, d.l. 16/2012 conv. in l. 44/2012
Ha introdotto la formulazione retroattiva in bonam partem dell'art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993 in tema di deducibilità dei costi.
Richiamato come parametro dei requisiti di deducibilità dei costi, ma ritenuto non decisivo nel diverso ambito della detrazione IVA.
Richiamato incidentalmente per ribadire che il diritto alla detrazione IVA è ontologicamente distinto dai criteri di computo in diminuzione del reddito.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma processuale invocata per censurare la violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, la disciplina della deducibilità dei costi ai fini delle imposte sui redditi non può essere automaticamente trasposta alla detrazione dell'IVA, poiché i due istituti rispondono a presupposti diversi.
- Ai fini della detrazione IVA, l'Amministrazione finanziaria che contesti fatture per operazioni soggettivamente inesistenti deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, o conoscibilità con l'ordinaria diligenza, della frode da parte del cessionario.
- Una volta che il Fisco abbia assolto l'onere probatorio sulla partecipazione o conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto.
- La regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non basta a escludere la consapevolezza del contribuente circa la frode IVA.
- L'eventuale deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti non comporta automaticamente la detraibilità dell'IVA relativa alle medesime operazioni.
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