Cassazione Penale, Sentenza n. 33912/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputati)
La controversia
Gli imputati hanno impugnato la sentenza del 3 novembre 2025 della Corte d’appello di Milano, che aveva parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Milano del 23 febbraio 2023, affermando la responsabilità di alcuni per fatti relativi al fallimento di Giraglia S.p.a. e confermando, per altri, le condanne relative a Giraglia e Miflo s.r.l. Le contestazioni riguardavano bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale, bancarotta semplice e concorso omissivo dei sindaci nelle condotte degli amministratori. I ricorsi hanno dedotto, secondo le rispettive posizioni: genericità dell’appello del pubblico ministero e difetto di correlazione tra imputazione e sentenza; carenza di motivazione e violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata dopo la riforma in appello delle assoluzioni; insussistenza della responsabilità dei sindaci, per mancanza di condotta causalmente rilevante, dolo e accertamento controfattuale; erronea qualificazione delle operazioni societarie come distrattive o dissipative e contestata ricostruzione dei singoli investimenti; erroneo riconoscimento della qualifica di amministratore di fatto; inutilizzabilità delle dichiarazioni riferite dal curatore; vizi relativi alla bancarotta documentale e alla correlazione tra accusa e sentenza; prescrizione; trattamento sanzionatorio e condanna alle spese delle parti civili. In particolare, i sindaci Gario e Comi hanno contestato la responsabilità per le operazioni del capo 3 e dedotto il contrasto tra motivazione e dispositivo sulla pena; Gnecchi ha contestato la condanna per omissioni nel controllo del conto tesoreria utilizzato dal liquidatore; Sabatini ha negato la consapevole partecipazione al trasferimento di 374.000 euro da Giraglia per l’acquisto di un immobile destinato alla sua abitazione; Dorigo ha contestato le condotte attribuitegli come liquidatore e amministratore di fatto, nonché l’aumento per continuazione; Squillace ha contestato la qualifica di amministratore di fatto e la ricostruzione delle operazioni distrattive; Quartararo ha contestato la condanna per bancarotta documentale di Miflo.
La decisione
La Corte ha accolto parzialmente i ricorsi di Gario e Comi: ha annullato senza rinvio la condanna di entrambi per il capo 3, punto 8, e quella di Comi per i punti 10 e 11 e per il punto 15 limitatamente all’operazione deliberata il 12 settembre 2007, perché non avevano commesso il fatto. Ha inoltre annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Milano la sentenza nei confronti di entrambi limitatamente al trattamento sanzionatorio, comprese le pene accessorie, per il contrasto tra motivazione e dispositivo e per la necessità di rideterminare la pena anche considerando gli annullamenti parziali. È stata annullata senza rinvio, per tutti gli imputati ricorrenti, la statuizione sulle spese delle parti civili relative al grado d’appello, che è stata eliminata, poiché le parti civili non avevano partecipato all’udienza né presentato conclusioni. È stata invece mantenuta la condanna alle spese delle parti civili relative al primo grado. Nel resto i ricorsi sono stati rigettati. La Corte ha ritenuto infondate le censure sulla genericità degli appelli del pubblico ministero quando la motivazione assolutoria di primo grado era assente o apparente; ha escluso, per le restanti contestazioni, la violazione della correlazione tra imputazione e sentenza e ha ritenuto adeguatamente motivato il concorso omissivo dei sindaci, sulla base della complessiva e consapevole inerzia nel controllo di operazioni ripetute, rilevanti e in conflitto d’interessi. Ha confermato la responsabilità di Gnecchi, Sabatini, Dorigo, Quartararo e Squillace e, per Gario e Comi, quella residua dopo gli annullamenti. Per Squillace ha respinto le censure su amministrazione di fatto, utilizzabilità delle dichiarazioni riportate dal curatore, bancarotta e pena; per Dorigo ha escluso la prescrizione della bancarotta semplice relativa a Miflo, calcolata dalla dichiarazione di fallimento del 22 febbraio 2019, con termine massimo indicato dalla Corte al 22 febbraio 2028, tenuto conto delle sospensioni applicabili. La decisione è stata assunta il 22 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 597, comma 2, lett. b), c.p.p.
l'appello del P.M. contro la sentenza di assoluzione emessa all'esito del dibattimento, salva l'esigenza di contenere la pronuncia nei limiti della originaria contestazione, ha effetto pienamente devolutivo, attribuendo al giudice "ad quem" gli ampi poteri decisori previsti dall'art. 597, comma secondo lett. b) cod. proc. pen.
L’appello del pubblico ministero contro l’assoluzione ha effetto pienamente devolutivo e consente al giudice d’appello di decidere nei limiti dell’originaria contestazione; non è perciò generico solo perché non ripercorre tutti i termini dell’ipotesi accusatoria, quando censura i punti affrontati dalla decisione impugnata.
per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
La violazione della correlazione tra accusa e sentenza sussiste solo quando vi sia una trasformazione radicale del fatto che produca incertezza sull’imputazione e un concreto pregiudizio difensivo; non basta la difformità letterale se l’imputato ha potuto difendersi sul fatto effettivamente giudicato.
per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume l'ipotesi astratta prevista dalla legge, in modo che si configuri un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa; ne consegue che l'indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l'imputato, attraverso l'"iter" del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di difendersi in ordine all'oggetto dell'imputazione.
La nullità conseguente alla violazione della correlazione richiede una modifica sostanziale del fatto accompagnata da un effettivo pregiudizio del diritto di difesa; la diversa qualificazione della medesima condotta non determina di per sé la violazione.
Gli elementi caratterizzanti del concorso omissivo nell'altrui reato commissivo sono la sussistenza di un obbligo giuridico di impedire l'altrui reato, che impone un'indagine su fonte e ambito della posizione di garanzia; la condotta omissiva; il nesso causale tra contegno omissivo del garante e l'altrui condotta illecita, verificato attraverso il criterio controfattuale della c.d. condotta alternativa lecita; il dolo di concorso.
Il concorso omissivo del garante nel reato commissivo altrui richiede l’individuazione dell’obbligo giuridico di impedimento, dell’omissione, del nesso causale verificato secondo il criterio controfattuale e del dolo di concorso; la sola posizione di garanzia e il mancato controllo non bastano.
ai fini della configurabilità del concorso dei componenti del collegio sindacale non è necessaria la prova di un accordo preventivo con gli amministratori della società, essendo sufficiente la prova, anche indiziaria, che la condotta, attiva od omissiva, nell'esercizio dei poteri di controllo, sia caratterizzata, sotto il profilo psicologico, dalla coscienza e volontà, pure nella forma del dolo eventuale, di determinare o favorire la commissione di fatti di bancarotta da parte degli amministratori.
Per il concorso dei sindaci non è indispensabile un accordo preventivo con gli amministratori. È sufficiente provare, anche per indizi, che la condotta di controllo, attiva od omissiva, sia stata consapevolmente e volontariamente diretta a determinare o favorire la bancarotta, anche accettandone il rischio.
La posizione di garanzia del sindaco trova la propria fonte nei poteri-doveri di controllo attribuitigli dagli artt. 2403 cod. civ. e ss., che non si esauriscono nella mera verifica contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori ma, pur non investendo in forma diretta le scelte imprenditoriali, si estendono al contenuto della gestione sociale, a tutela non solo dell'interesse dei soci ma anche di quello concorrente dei creditori sociali.
I doveri di controllo sindacale non si limitano alla verifica formale o contabile dei documenti: comprendono il controllo sulla gestione e sull’adeguatezza dell’assetto societario, nell’interesse anche dei creditori, senza trasformarsi in un potere di sostituzione nelle scelte imprenditoriali.
la necessità di procedere a nuova assunzione dell'esame dell'imputato, in caso di riforma della sentenza assolutoria, costituisce applicazione del più generale principio che impone la rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva.
La rinnovazione dell’esame dell’imputato può essere necessaria quando la prova dichiarativa sia decisiva per riformare l’assoluzione; essa non può però essere imposta contro la volontà dell’imputato, che conserva il diritto al silenzio.
art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942
In tema di reati fallimentari, nel caso di pluralità di condotte tipiche di bancarotta poste in essere nell'ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica e danno luogo ad un concorso di reati, unificati ai soli fini sanzionatori mediante il meccanismo previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare.
Le diverse condotte di bancarotta relative alla stessa procedura conservano autonomia ontologica ma sono unificate ai soli fini della pena dal meccanismo speciale previsto dalla legge fallimentare.
Ne consegue che il meccanismo previsto dall'art. 219, comma secondo, n. 1, legge fallimentare trova applicazione con riguardo alle condotte di bancarotta, anche eterogenee, riferibili al medesimo fallimento, mentre la disciplina della continuazione di cui all'art. 81 cod. pen. continua ad operare nei rapporti tra reati riferibili a procedure fallimentari diverse.
La continuazione ordinaria ex art. 81 c.p. resta applicabile tra reati riferibili a procedure fallimentari diverse; per le condotte, anche eterogenee, ricadenti nello stesso fallimento opera invece la disciplina speciale dell’art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare.
art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, rientra nella prima fattispecie delineata dall'art. 216, comma 1, n. 2, legge fall. e richiede il dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, anche la nozione di omessa tenuta, seppure parziale, delle scritture contabili, che comprende non solo la mancata istituzione di uno o più libri contabili, ma anche l'ipotesi della materiale esistenza dei libri "lasciati in bianco".
L’omessa tenuta delle scritture contabili, anche parziale, integra la bancarotta fraudolenta documentale specifica quando sia sorretta dal dolo specifico di recare pregiudizio ai creditori o procurare un ingiusto profitto; vi rientrano anche i libri materialmente esistenti ma lasciati in bianco.
quando l'agente pone in essere operazioni imprudenti idonee a configurare la bancarotta semplice di cui al n. 2 dell'art. 217 legge fall., egli agisce con imprudenza, ma pur sempre nell'interesse dell'impresa; nelle operazioni distrattive che integrano il delitto di bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 della stessa legge, invece, l'agente agisce dolosamente perseguendo un interesse proprio o di terzi estranei all'impresa e, quindi, con la coscienza e volontà di porre in essere atti incompatibili con la salvaguardia del patrimonio aziendale ed in contrasto con l'interesse dei creditori alla conservazione delle garanzie patrimoniali.
La distinzione tra bancarotta semplice per operazioni imprudenti e bancarotta fraudolenta dipende dalla finalità e dalla direzione della condotta: l’imprudenza rileva come bancarotta semplice se l’operazione è pur sempre svolta nell’interesse dell’impresa; la distrazione fraudolenta presuppone la coscienza e volontà di perseguire un interesse proprio o di terzi in contrasto con la tutela patrimoniale dei creditori.
L'art. 2279 cod. civ. vieta espressamente al liquidatore di intraprendere nuove operazioni.
Il liquidatore non può intraprendere nuove operazioni; nel caso esaminato, la Corte ha valorizzato tale divieto nel valutare la consapevolezza del beneficiario di un trasferimento di denaro proveniente dalla società in liquidazione.
l'esercizio dell'azione civile nel processo penale realizza un rapporto processuale avente per oggetto una domanda privatistica, con la conseguenza che il regime delle spese va regolato secondo il criterio della soccombenza di cui all'art. 91 cod. proc. civ., in base al quale l'onere delle spese va valutato, nell'ipotesi di alterne vicende nei diversi gradi del giudizio, con riferimento all'esito finale, a nulla rilevando che una parte, risultata infine soccombente, sia stata vittoriosa in qualche fase o grado.
Le spese dell’azione civile esercitata nel processo penale seguono il criterio della soccombenza valutato sull’esito finale, anche rispetto alle spese sostenute nei gradi precedenti.
Ad avviso del collegio, tuttavia, può richiamarsi e condividersi quella giurisprudenza di legittimità secondo cui l'accoglimento del ricorso per cassazione proposto da uno dei coimputati per difetto di motivazione della sentenza impugnata sui criteri seguiti nella quantificazione del danno risarcibile in favore delle parti civili giova anche ai coimputati non impugnanti sul punto, attesa la natura generale ed oggettiva della questione dedotta. Tale principio si ritiene possa trovare applicazione anche con riguardo specifico alle spese in favore della parte civile, non ricorrendo in proposito ragioni ostative.
L’effetto estensivo dell’impugnazione può operare a favore dei coimputati non impugnanti anche rispetto alla statuizione sulle spese della parte civile, quando la questione accolta abbia carattere generale e oggettivo.
la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021.
La disciplina della sospensione della prescrizione introdotta nel 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi durante il suo periodo di vigenza; per i reati commessi dal 1° gennaio 2020 si applica invece la disciplina successiva.
Massime di principio
- Il concorso omissivo del sindaco nella bancarotta degli amministratori non discende automaticamente dalla carica o dal mancato esercizio dei controlli: occorre accertare l’obbligo giuridico di impedimento, una condotta omissiva causalmente rilevante e il dolo di concorso. Il nesso causale va valutato considerando se l’esercizio dei poteri-doveri avrebbe concretamente ostacolato o agevolato in misura minore la realizzazione dell’illecito.
- Il dolo di concorso del sindaco può essere provato anche per indizi e non richiede un accordo preventivo con gli amministratori. La reiterazione e rilevanza delle operazioni, la conoscenza della gestione, i conflitti d’interesse, l’inerzia consapevole e l’omessa attivazione dei poteri di controllo possono concorrere a dimostrare la volontà, anche eventuale, di favorire la bancarotta.
- Quando le condotte omissive di controllo si ripetono nel tempo e riguardano una pluralità di operazioni societarie, la loro valutazione può essere complessiva: la segmentazione dei singoli episodi non deve oscurare il significato probatorio di un comportamento sistematico di acquiescenza e mancata reazione.
- L’appello del pubblico ministero contro un’assoluzione non è generico per il solo fatto che non riproduca tutti i termini dell’accusa, se individua le carenze della motivazione impugnata; il grado di specificità della censura va apprezzato anche in rapporto al contenuto della decisione di primo grado.
- La riforma in appello di un’assoluzione non richiede una motivazione rafforzata diretta a confutare argomenti che la sentenza di primo grado non ha realmente sviluppato, quando quest’ultima sia generica, assertiva o apparente. Se la prova dichiarativa decisiva viene rivalutata, la rinnovazione dell’esame segue le regole applicabili, ma non può superare la scelta dell’imputato di non sottoporsi all’esame.
- La violazione della correlazione tra imputazione e sentenza richiede una trasformazione radicale del fatto contestato che generi incertezza sull’oggetto dell’accusa e un concreto pregiudizio difensivo; non è sufficiente un confronto meramente letterale, né la diversa qualificazione giuridica della medesima condotta quando l’imputato abbia potuto difendersi sul fatto.
- La distinzione tra operazione imprudente e distrazione fraudolenta dipende dall’interesse perseguito e dalla concreta incompatibilità della condotta con la salvaguardia del patrimonio sociale: il mero insuccesso economico non dimostra da solo la distrazione, mentre operazioni dirette senza adeguato vantaggio compensativo a favorire soggetti o società correlate possono integrare condotte fraudolente se ne sono provati elemento oggettivo e dolo.
- L’amministratore di fatto di una società non operativa può essere individuato anche senza atti di gestione produttiva o commerciale, sulla base di atti di gestione patrimoniale e di altri elementi che dimostrino un effettivo inserimento direttivo nella società; la sola qualità di socio o titolare economico non è sufficiente.
- Nel giudizio d’appello svolto con contraddittorio effettivo, la liquidazione delle spese in favore della parte civile richiede la partecipazione concreta all’udienza o l’effettivo esercizio delle facoltà difensive: la mera mancata impugnazione della decisione di primo grado o una richiesta non accompagnata da attività processuale nel grado non fondano il diritto alle spese d’appello. Le spese del primo grado si valutano invece secondo la soccombenza sull’esito finale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33856/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33857/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33859/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33860/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33861/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33862/2026 del 18/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →