Cassazione Penale, Sentenza n. 33862/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato, all’epoca dei fatti (2015-2017) tenente colonnello della Guardia di Finanza, ricorreva contro la sentenza del 15 ottobre 2025 della Corte di appello di Venezia, pronunciata quale giudice del secondo rinvio. La vicenda processuale riguardava la condanna per collusione in frode alla finanza, contestata al capo 4-bis, e per accesso abusivo a sistema informatico, capo 9, quest’ultima divenuta definitiva. Dopo un primo annullamento con rinvio e l’assoluzione in sede di rinvio dai reati di traffico di influenze illecite e collusione, la Cassazione aveva accolto il ricorso del Procuratore generale limitatamente al capo 4-bis, rilevando che l’esclusione del traffico di influenze non escludeva di per sé l’accordo collusivo. Nel successivo giudizio la Corte d’appello aveva confermato la responsabilità per collusione e, riconosciuta la continuazione con il capo 9, rideterminato la pena complessiva in due anni e otto mesi di reclusione. Secondo l’accertamento di merito, l’imputato aveva concordato con imprenditori interessati a verifiche fiscali di ricevere denaro e altre utilità in cambio di interventi diretti a ottenere un trattamento di favore per una società presso l’Agenzia delle Entrate e di informazioni riservate, suggerimenti per eludere i controlli e collaborazione nella predisposizione o trasmissione di dichiarazioni e documenti falsi riguardanti un’altra società. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione e violazione del perimetro del rinvio: secondo la difesa, il giudice avrebbe dovuto esaminare soltanto le condotte relative alla vicenda Axios e non utilizzare elementi relativi alla vicenda Baggio e al dirigente dell’Agenzia delle Entrate, connessi al capo di traffico di influenze oggetto di assoluzione definitiva. Il secondo motivo denunciava violazione di legge e vizio motivazionale: si contestavano l’indeterminatezza e la mancata precisa collocazione temporale dell’accordo, la sua asserita natura progressiva incompatibile con un reato di consumazione anticipata, la mancata dimostrazione di un’intesa specifica tra l’imputato e l’imprenditore in relazione alle dichiarazioni sulle autovetture, della falsità di tali dichiarazioni e del dolo specifico di frodare la finanza; si sosteneva inoltre che l’imputato avesse soltanto millantato relazioni per ottenere utilità. Il terzo motivo contestava la pena: lo scostamento di sei mesi dal minimo edittale e l’aumento di due mesi per la continuazione sarebbero stati ingiustificati e fondati su condotte appartenenti a imputazioni assolte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e condannato l’imputato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 c.p.p. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il rinvio riguardava l’intero reato unitario di collusione contestato al capo 4-bis e l’accertamento del patto fraudolento; la precedente assoluzione dal traffico di influenze escludeva la necessità di individuare gli specifici atti contrari ai doveri d’ufficio richiesti per quel diverso reato, ma non impediva di valutare gli elementi della vicenda Baggio come indici dell’esistenza e della portata dell’accordo collusivo. Non vi è stata estensione della regiudicanda né contrasto con il giudicato interno. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la sentenza di merito aveva ricavato l’accordo specifico, concreto e determinato da plurimi elementi convergenti, tra cui le dichiarazioni degli imprenditori, i documenti rinvenuti nell’abitazione dell’imputato, le intercettazioni, le attività di osservazione e pedinamento e le ulteriori testimonianze. La progressività riguardava l’attuazione del patto, non la consumazione del reato; inoltre, la collusione non era circoscritta alle dichiarazioni sulle autovetture e il suo accertamento non dipendeva dalla natura effettiva o millantata delle relazioni vantate dall’imputato. Anche il terzo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: lo scostamento dal minimo e l’aumento per il reato satellite erano esigui e la motivazione, fondata sulla non banalità della condotta considerata nella sua intera ampiezza, era sufficiente. Restano ferme la responsabilità per collusione e quella, già irrevocabile, per accesso abusivo; la pena complessiva determinata in appello è di due anni e otto mesi di reclusione.
Norme richiamate
art. 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato (proprio) di collusione dell'appartenente alla Guardia di finanza con estranei, per frodare la finanza, è un reato di pura condotta, che si consuma con il solo perfezionamento dell'accordo fraudolento, in deroga al generale principio stabilito dall'art. 115 cod. pen., secondo cui l'accordo o l'istigazione alla commissione di un reato non sono di per sé punibili, se non sono seguiti dal compimento di atti che raggiungano almeno la soglia del tentativo rilevante a norma di legge.
La collusione dell’appartenente alla Guardia di finanza si perfeziona con la conclusione dell’accordo fraudolento; non occorre che il programma sia attuato o che consegua il risultato perseguito. Le successive condotte attuative, se sviluppo di un programma unitario concordato ab origine, confluiscono nell’unica fattispecie di collusione.
art. 115 c.p.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il reato (proprio) di collusione dell'appartenente alla Guardia di finanza con estranei, per frodare la finanza, è un reato di pura condotta, che si consuma con il solo perfezionamento dell'accordo fraudolento, in deroga al generale principio stabilito dall'art. 115 cod. pen., secondo cui l'accordo o l'istigazione alla commissione di un reato non sono di per sé punibili, se non sono seguiti dal compimento di atti che raggiungano almeno la soglia del tentativo rilevante a norma di legge.
Il principio generale di non punibilità del mero accordo è derogato dalla fattispecie speciale di collusione in frode alla finanza, che attribuisce autonoma rilevanza penale al perfezionamento dell’accordo fraudolento.
art. 346-bis c.p.
E, in effetti, un conto è escludere la configurabilità del reato di traffico di influenze, stante la mancata individuazione dei precisi atti contrari ai doveri di ufficio, da compiersi ad opera del pubblico ufficiale (nella specie, David) che l'imputato avrebbe dovuto raggiungere e condizionare, dietro compenso ad opera dei terzi interessati a tale illecita mediazione; un conto è stabilire se l'accordo, inteso alla mediazione illecita, tra l'imputato e i terzi stessi, si sia perfezionato, e se esso integri di per sé - trattandosi di accordo fraudolento, lesivo degli interessi della finanza, e indipendentemente dal fatto stesso che il pubblico ufficiale sia stato poi contattato (e, tanto meno, contattato con successo) - il paradigma dell'art. 3 della legge 1383 del 1941.
Per il traffico di influenze illecite rileva la necessità di individuare gli specifici atti contrari ai doveri d’ufficio che il mediatore avrebbe dovuto far compiere al pubblico ufficiale. L’esclusione di tale reato non comporta però, da sola, l’esclusione della distinta collusione in frode alla finanza.
art. 615-ter c.p.
Il ricorso per cassazione dell'imputato era respinto nel resto, con conseguente passaggio in giudicato della condanna inerente il capo 9).
La condanna per accesso abusivo alla banca dati dell’Anagrafe tributaria era già divenuta irrevocabile nei precedenti gradi di legittimità; nel presente giudizio rilevava quale reato satellite ai fini della continuazione e della pena complessiva.
art. 616 c.p.p.
Il ricorso deve essere rigettato, alla stregua delle considerazioni che precedono. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Massime di principio
- La collusione dell’appartenente alla Guardia di finanza con estranei, diretta a frodare la finanza, è un reato di pura condotta e di consumazione anticipata: si perfeziona con l’accordo fraudolento, senza necessità che il programma sia attuato o che produca il risultato perseguito.
- L’accordo collusivo può essere diretto a compromettere, eludere o sviare le attività istituzionali della polizia tributaria anche senza essere finalizzato alla commissione di uno specifico reato fiscale e senza che la condotta sia collegata alla violazione di un particolare obbligo di servizio; è sufficiente che l’agente partecipi all’accordo nella qualità di appartenente alla Guardia di finanza.
- Quando le diverse condotte successive costituiscono attuazione di un programma criminoso unitario concordato ab origine, esse confluiscono nell’unica fattispecie di collusione e non integrano altrettanti reati di collusione in concorso formale o materiale.
- L’assoluzione dal traffico di influenze illecite per mancata individuazione degli specifici atti contrari ai doveri d’ufficio non preclude la condanna per collusione in frode alla finanza, se è autonomamente accertato il perfezionamento dell’accordo fraudolento previsto da quest’ultima fattispecie.
- Nel giudizio di rinvio, la valutazione degli elementi relativi a più condotte contestate come attuazione del medesimo accordo unitario non amplia la regiudicanda quando il giudizio resta circoscritto all’accertamento dell’unico reato contestato e tali elementi servono a ricostruire esistenza e portata del patto.
- La natura collusiva e fraudolenta dell’accordo non dipende dal fatto che le relazioni personali che l’agente afferma di poter sfruttare siano reali o millantate, se il patto risulta comunque diretto a ottenere vantaggi ingiusti e a sviare gli accertamenti finanziari.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33856/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33857/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33859/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33860/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33861/2026 del 18/09/2026
- Sentenza penale · 18 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33867/2026 del 18/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →