Cassazione Penale, Sentenza n. 33856/2026 del 18/09/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte di appello di Reggio Calabria, che aveva parzialmente riformato la sentenza del GIP del Tribunale di Reggio Calabria del 21 settembre 2022, rideterminando la pena in sei mesi di reclusione ed euro 600 di multa e confermando nel resto la condanna per il reato previsto dagli artt. 99, commi secondo, terzo e quarto, c.p. e 23, commi 3 e 4, della legge n. 110 del 1975. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva avrebbe dovuto impedire di computare quest’ultima ai fini della prescrizione e che, di conseguenza, il reato si sarebbe prescritto prima dell’udienza di appello. Con il secondo motivo ha dedotto che, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, la Corte territoriale non poteva modificare in senso deteriore il giudizio di bilanciamento, sostituendo alla prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva l’equivalenza, sebbene la pena finale fosse stata ridotta rispetto a quella di primo grado.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo e rigettato il primo, ritenuto manifestamente infondato. Ai fini della prescrizione, la recidiva qualificata, quale circostanza aggravante a effetto speciale, rileva nel calcolo del termine anche quando le attenuanti siano state giudicate prevalenti, poiché il giudizio di comparazione non incide sul computo previsto dall’art. 157, comma terzo, c.p. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello non poteva, senza impugnazione del pubblico ministero, trasformare in equivalenza il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva: il punto era coperto da giudicato interno favorevole all’imputato e la modifica peggiorativa viola il divieto di reformatio in peius, anche se la pena complessiva è stata ridotta. La sentenza è annullata con rinvio alla Corte di appello di Reggio Calabria, limitatamente al trattamento sanzionatorio, per un nuovo giudizio sul punto. Nel resto il ricorso è rigettato e l’affermazione di responsabilità diviene irrevocabile.
Norme richiamate
Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur prendendo atto dell'erronea applicazione dell'art. 69, comma terzo, cod. pen. da parte del Tribunale, non avrebbe potuto, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, sostituire al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche un giudizio di equivalenza con la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., ancorché ciò abbia condotto alla determinazione di una pena finale inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado.
La recidiva qualificata contestata nel caso concreto era rilevante ai fini della prescrizione; il giudizio di bilanciamento sulla recidiva non poteva però essere modificato in peius in appello senza impugnazione del pubblico ministero.
Ai fini del computo del termine prescrizionale deve, infatti, aversi riguardo alla pena massima prevista per il reato, tenendo conto delle circostanze aggravanti ad effetto speciale, senza che assuma rilievo il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen., espressamente reso irrilevante dall'art. 157, comma terzo, cod. pen.
Nel calcolo del termine di prescrizione si considera la pena massima prevista per il reato, tenendo conto delle aggravanti a effetto speciale, senza attribuire rilievo al giudizio di comparazione con le attenuanti.
Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur prendendo atto dell'erronea applicazione dell'art. 69, comma terzo, cod. pen. da parte del Tribunale, non avrebbe potuto, in assenza di impugnazione del pubblico ministero, sostituire al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche un giudizio di equivalenza con la recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., ancorché ciò abbia condotto alla determinazione di una pena finale inferiore rispetto a quella irrogata in primo grado.
Una volta che il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva sia divenuto definitivo in assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice d’appello non può sostituirlo con l’equivalenza in danno dell’imputato.
art. 23, commi 3 e 4, legge n. 110 del 1975
La Corte di Appello di Reggio Calabria, con sentenza del 5 febbraio 2026, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Reggio Calabria in data 21 settembre 2022 i ha rideterminato la pena in mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa e ha confermato nel resto la condanna nei confronti di Giuseppe Morabito in relazione al reato di cui agli artt. 99, commi secondo, terzo e quarto, cod. pen. e 23, commi 3 e 4, I. 110 del 1975.
La norma individua il reato per il quale è stata confermata la condanna, ma la decisione non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale: le questioni esaminate riguardano prescrizione, bilanciamento delle circostanze e divieto di reformatio in peius.
Massime di principio
- La prevalenza delle attenuanti sulla recidiva qualificata non incide sul termine di prescrizione: nel computo si tiene conto della recidiva quale aggravante a effetto speciale, indipendentemente dal giudizio di comparazione.
- In assenza di impugnazione del pubblico ministero, il giudice d’appello non può modificare in senso deteriore, da prevalenza a equivalenza, il giudizio di bilanciamento delle circostanze favorevole all’imputato, anche se la pena finale viene ridotta rispetto a quella di primo grado. Il punto non impugnato è coperto da giudicato interno.
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