Cassazione Penale, Sentenza n. 33860/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del 10 febbraio 2026 della Corte d’appello di Reggio Calabria, che aveva confermato la decisione del Tribunale di Reggio Calabria del 12 febbraio 2025, con cui era stato riconosciuto responsabile della violazione dell’art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011, commessa il 26 novembre 2021. Con il primo motivo, deducendo violazioni processuali e vizio di motivazione, ha sostenuto che il decreto di citazione diretta a giudizio non fosse stato ritualmente notificato, con conseguente nullità del giudizio. Con il secondo motivo ha contestato il rigetto della richiesta di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale in appello, diretta ad acquisire l’istanza e il decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e ha lamentato l’omessa valutazione della memoria difensiva, anche in relazione alla prospettata impossibilità economica di pagare la cauzione e alla richiesta di rateizzazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è manifestamente infondato: il decreto di citazione diretta a giudizio, emesso il 4 settembre 2023, era stato notificato personalmente all’imputato il 19 settembre 2023; la consegna a mani proprie è valida anche in presenza di elezione di domicilio e in qualsiasi luogo, assicurando la conoscenza legale dell’atto e l’esercizio dei diritti di difesa. Il secondo motivo è inammissibile: i documenti richiesti con la rinnovazione istruttoria erano già allegati alla memoria depositata in primo grado e presenti nel fascicolo; la Corte d’appello aveva esaminato il reddito indicato nell’istanza, pari a 6.353 euro, per escludere l’assoluta impossibilità economica di pagare la cauzione. Inoltre, la motivazione d’appello aveva considerato la memoria e rilevato che la dedotta richiesta di rateizzazione del 23 maggio 2022, presentata quasi un anno dopo la notifica del provvedimento, non trovava riscontro negli atti. L’imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Rimane ferma la sentenza di condanna di merito.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011
riconosciuto responsabile del reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 commesso in data 26 novembre 2021.
La disposizione individua il reato per cui l’imputato era stato riconosciuto responsabile; la sentenza di merito è rimasta ferma per effetto dell’inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e, quando ricorrono profili di colpa nell’irritualità dell’impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; nel caso concreto la somma è stata determinata in 3.000 euro.
Massime di principio
- La notificazione di un atto processuale eseguita a mani proprie dell’imputato è valida in qualsiasi luogo, anche quando questi abbia eletto domicilio: la consegna personale realizza la conoscenza legale dell’atto e non pregiudica i diritti di difesa.
- Non è giustificata la rinnovazione istruttoria in appello per acquisire documenti già allegati a una memoria difensiva e presenti nel fascicolo; se la motivazione d’appello ne dà conto e valuta i dati pertinenti, la censura di mancato esame non può fondarsi sulla sola richiesta di acquisizione.
- La censura di omessa valutazione di una memoria è infondata quando la motivazione della sentenza impugnata dimostra che il giudice ha esaminato la questione e ha indicato l’assenza di riscontri negli atti a sostegno della circostanza dedotta.
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