Cassazione Penale, Sentenza n. 33861/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata era stata condannata dal Tribunale di Milano, con sentenza del 18 marzo 2025, alla pena di 20 giorni di arresto per la violazione, commessa il 29 dicembre 2022, del foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano con divieto di ritorno per tre anni, disposto dal Questore il 14 novembre 2022 e notificato lo stesso giorno. La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 16 gennaio 2026, aveva rigettato l’appello. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., la difesa denunciava violazione dell’art. 10, comma 2, d.l. n. 14/2017, sostenendo che il foglio di via fosse stato emesso senza adeguata verifica dei presupposti di legge, in particolare senza una completa valutazione del pericolo per la sicurezza pubblica, e che il giudice penale avrebbe dovuto disapplicarlo. Con il secondo motivo, deduceva violazione dell’art. 62-bis c.p. per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, invocando la collaborazione processuale, l’assenza di precedenti gravi e le condizioni personali e sociali dell’imputata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il provvedimento del Questore risultava adottato in presenza dei presupposti previsti dalla legge e non emergeva alcun profilo di illegittimità che ne consentisse la disapplicazione da parte del giudice penale; la motivazione della Corte d’appello era sufficiente e immune da vizi rilevabili in sede di legittimità. Ha ritenuto manifestamente infondato anche il secondo motivo: il giudice di merito aveva motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando i numerosi precedenti penali, anche recenti e specifici, e l’assenza di elementi positivi; le censure riproponevano quelle già sottoposte al giudice d’appello e sollecitavano una rivalutazione del merito senza confrontarsi con la motivazione. Conseguono, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma indicata nel dispositivo, il cui importo non è riportato nel testo fornito.
Norme richiamate
art. 76, comma 3, d.lgs. n. 159/2011
Con sentenza del 18 marzo 2025, il Tribunale di Milano condannava Ornella Hamidovic alla pena di 20 giorni di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma . 3, d.lgs. n. 159/2011, per aver violato, il 29 dicembre 2022, la misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio dal Comune di Milano con divieto di ritorno per la durata di anni tre, misura applicata dal Questore di Milano con provvedimento del 14 novembre 2022 notificato in pari data.
La violazione della misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio è stata contestata e punita ai sensi di questa disposizione.
Dal testo della norma '/citato art. 2 del d.lgs. n. 159 del 2011 emerge che gli elementi essenziali della misura di prevenzione personale costituita dal rimpatrio con foglio di via obbligatorio sono la valutazione di pericolosità formulata dalia suddetta autorità di polizia nei confronti del destinatario e l'accertamento che la persona si trovi fuori del luogo di residenza, verso il quale essa deve essere avviata, con il contestuale divieto di permanere nel luogo in cui si è recata.
La misura richiede una valutazione di pericolosità da parte dell’autorità di polizia e l’accertamento che il destinatario si trovi fuori dal luogo di residenza; quando tali presupposti sussistono e il provvedimento non presenta profili di illegittimità, il giudice penale non può disapplicarlo.
Nel caso in esame, non emerge che il provvedimento del Questore di Milano sia viziato da illegittimità sotto alcun profilo, perché risulta emesso in presenza dei presupposti stabiliti della legge. Pertanto, non poteva essere disapplicato dal giudice penale.
La censura fondata sulla disciplina richiamata non consente la disapplicazione del provvedimento di prevenzione quando, come accertato nel caso concreto, esso risulta emesso in presenza dei presupposti di legge e non è viziato da illegittimità.
L'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse.
Le attenuanti generiche non spettano automaticamente in assenza di elementi negativi: il diniego è legittimo se mancano elementi positivi che giustifichino il beneficio, purché la valutazione sia motivata e coerente con i parametri legali.
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente.
Per decidere sulle attenuanti generiche il giudice può valorizzare anche un solo elemento tra quelli pertinenti indicati dall’art. 133 c.p.; non è necessario esaminare analiticamente tutti i parametri, purché sia esplicitato quello ritenuto decisivo.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La sentenza impugnata, che ha ritenuto in tal senso, si rivela pienamente corretta, munita di sufficiente motivazione. Essa supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle norme di legge, delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.
Il controllo di legittimità verifica il rispetto della legge e dei criteri logici e legali di valutazione, ma non consente una nuova valutazione delle circostanze fattuali o del merito.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della sonnnnafindicatai nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna della ricorrente alle spese processuali e, quando non sia esclusa la colpa nella proposizione dell’impugnazione, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudice penale non può disapplicare il provvedimento che applica il foglio di via obbligatorio quando questo risulta emesso in presenza dei presupposti di legge e non emergono profili di illegittimità; la misura presuppone la valutazione di pericolosità del destinatario e l’accertamento che questi si trovi fuori dal luogo di residenza.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può fondarsi su uno solo degli elementi pertinenti, purché lo individui e motivi la scelta; il beneficio richiede elementi positivi e non discende automaticamente dalla sola assenza di fattori negativi.
- Il diniego delle attenuanti generiche è censurabile in cassazione solo se la motivazione è manifestamente illogica, contraddittoria o estranea ai parametri legali. Non è sufficiente riproporre le deduzioni già sottoposte al giudice di merito né sollecitare una nuova valutazione dei fatti.
- Il sindacato di legittimità non comporta una rivalutazione del merito: è circoscritto alla verifica del rispetto delle norme, della logica e dei criteri legali di apprezzamento delle circostanze fattuali.
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