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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33857/2026 del 18/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 18 settembre 2025 della Corte di appello di Caltanissetta, che aveva confermato la condanna a tre mesi di arresto e 1.000 euro di multa per il porto, senza giustificato motivo, di un coltello a scatto lungo complessivamente 27 cm, con lama di 12,5 cm, in violazione dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975. Con i primi due motivi ha denunciato violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte d’appello aveva erroneamente considerato come precedente penale il medesimo fatto oggetto del processo e che tale errore viziava la valutazione. Con il terzo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione all’art. 43, terzo comma, c.p., contestando la sussistenza della colpa: a suo avviso il conducente non poteva prevedere che nel vano portaoggetti di un motorino altrui vi fosse un coltello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. I primi due motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: pur rilevando che la Corte d’appello aveva erroneamente trattato il procedimento in corso come un precedente penale, la Cassazione ha considerato comunque adeguata la motivazione sul diniego dell’art. 131-bis c.p., fondata sugli altri precedenti esistenti, sulle modalità complessive della condotta, sulla guida di un motorino senza targa e sulla gravità del fatto. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato perché la motivazione d’appello aveva valorizzato le circostanze concrete — il motorino senza targa, l’insofferenza mostrata durante il controllo, l’assenza di giustificazioni sulla presenza del coltello e sulla proprietà e provenienza del mezzo — per sostenere la disponibilità dell’arma e la sussistenza dell’elemento psicologico; tale valutazione, priva di vizi logici, non è sindacabile in cassazione. La condanna è rimasta ferma. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, per i profili di colpa nella determinazione dell’inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 4 L. 110/1975

    La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza del 18 settembre 2025, ha confermato la sentenza di condanna alla pena di mesi tre di arregto ed euro 1.000,00 di multa nei confronti di Andrea Aleotta per il reato di cui all'art. 4 L. 110 del 1975 per avere portato senza giustificato motivo un coltello a scatto della lunghezza complessiva di 27 cm, con lama di 12,5 cm.

    La disposizione è applicata alla condotta di porto senza giustificato motivo del coltello a scatto descritto nella sentenza; la condanna per tale reato è stata confermata.

  • art. 131-bis c.p.

    Il giudice d'appello, infatti, con il riferimento specifico ai precedenti penali in ogni caso esistenti e alle modalità complessive della condotta, il ricorrente era alla guida di un motorino senza targa, e alla gravità del fatto è congrua e risulta conforme alla giurisprudenza di legittimità sul punto per cui è sufficiente anche la sola indicazione di un elemento ritenuto ostativo all'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen.

    Il diniego della causa di non punibilità può essere motivato anche indicando un solo elemento ritenuto ostativo, purché la motivazione sia congrua; nel caso concreto sono stati valorizzati i precedenti penali esistenti, le modalità della condotta e la gravità del fatto.

  • art. 43, terzo comma, c.p.

    Con gli specifici riferimenti alle circostanze del fatto - il ricorrente era alla guida di un motorino senza targa, si è mostrato insofferente al controllo e non ha fornito alcuna giustificazione in merito alla presenza del coltello e circa la proprietà e provenienza del motorino - infatti, la corte territoriale ha dato conto degli elementi posti a fondamento della conclusione circa la sussistenza dell'elemento psicologico e della disponibilità che l'imputato aveva dell'arma e tale motivazione, in assenza di vizi logici, non è sindacabile in questa sede.

    La valutazione dell’elemento psicologico e della disponibilità dell’arma può fondarsi sulle circostanze concrete del controllo e sulla mancanza di spiegazioni dell’imputato; se la motivazione è adeguata e priva di vizi logici, non è rivalutabile in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende; qui la somma è stata fissata in 3.000 euro.

Massime di principio

  • Il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere adeguatamente motivato anche mediante l’indicazione di un singolo elemento ritenuto ostativo, purché la valutazione complessiva risulti congrua.
  • La valutazione dell’elemento psicologico e della disponibilità di un’arma può essere desunta dalle circostanze concrete della condotta e del controllo, comprese l’assenza di giustificazioni sulla presenza dell’arma e sulla provenienza del veicolo; una motivazione adeguata e non illogica non è rivalutabile in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioniCause di non punibilitàElemento soggettivo
RamiArmiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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