Cassazione Penale, Sentenza n. 33859/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 1° dicembre 2025 della Corte d’appello di Milano, che aveva confermato la condanna a otto anni di reclusione per tentato omicidio aggravato, in continuazione, ai danni di tre appartenenti alle forze dell’ordine e per porto di armi clandestine in luogo pubblico, per fatti commessi il 20 novembre 2024. Con il primo motivo ha denunciato nullità e motivazione apparente o carente, sostenendo che la Corte d’appello avesse riprodotto la decisione di primo grado senza rispondere alle doglianze e avesse trattato un profilo non dedotto, relativo all’imperizia dello sparatore. Con il secondo ha contestato l’idoneità e l’univocità degli atti diretti a cagionare la morte, affermando che la Corte le avrebbe desunte soltanto dall’arma utilizzata e senza rispettare il criterio del ragionevole dubbio. Con il terzo ha negato la prova del dolo omicidiario, anche nella forma del dolo alternativo, sostenendo che l’intento fosse soltanto resistere agli operanti e fuggire; ha richiamato l’assenza di prova sulla traiettoria e di colpi sulle autovetture delle forze dell’ordine. Con il quarto ha chiesto la riqualificazione del fatto nella resistenza a pubblico ufficiale. Con il quinto ha censurato la valutazione della recidiva e la determinazione della pena, lamentando che non fossero stati adeguatamente considerati i precedenti, la condotta successiva, l’assunzione di responsabilità per la resistenza e l’offerta alle persone offese mediante tre assegni circolari, da loro ricevuti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In via generale ha rilevato la genericità e l’inconcludenza delle censure, che non individuavano puntualmente i vizi della motivazione e, in parte, sollecitavano una rivalutazione dei fatti. Il primo motivo è stato ritenuto infondato nella sostanza: la Corte d’appello aveva esaminato la doglianza e la motivazione di secondo grado, letta con quella di primo grado nella cornice della doppia conforme, aveva dato conto della prova, dell’idoneità dell’azione e della sua direzione univoca. Il secondo motivo è stato giudicato meramente confutativo e rivalutativo: la valutazione dell’azione nel suo complesso, e non per singoli momenti, era sostenuta dalla sequenza descritta in sentenza, comprendente l’esplosione di colpi verso gli operanti e la reiterata puntatura dell’arma. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico e diretto a proporre una ricostruzione alternativa; la motivazione di merito aveva desunto il dolo dagli elementi concreti della condotta, dalla reiterazione dei colpi e dall’interruzione dell’azione dovuta alla reazione dell’operante e al successivo blocco dell’imputato. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non indicava specifiche carenze argomentative né si confrontava con le ragioni della qualificazione come tentato omicidio aggravato continuato. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile: la valutazione della recidiva non si fondava sul solo dato formale dei precedenti, ma li collegava alle condotte e al contesto criminoso; la condotta successiva non infirmava il giudizio riferito al momento della reiterazione; la censura sul computo della pena era priva di argomentazione. La condanna a otto anni è quindi rimasta ferma. L’imputato è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il ricorrente che intende denunciare contestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, i tre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., ha l'onere - sanzionato a pena di a-specificità, e quindi di inammissibilità, del ricorso - di indicare su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, in quali parti sia contraddittoria, in quali manifestamente illogica
Chi deduce congiuntamente più vizi della motivazione sul medesimo punto deve specificare distintamente il profilo di mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità; la genericità determina l’inammissibilità.
Il quinto motivo è manifestamente infondato, dovendo per tale ragione, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., essere dichiarato inammissibile.
La manifesta infondatezza del motivo comporta la sua dichiarazione di inammissibilità ai sensi della norma.
Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro.
Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, in presenza dei profili di colpa indicati, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
rispetto all'omicidio tentato la prova del dolo, in assenza di esplicite ammissioni da parte dell'imputato, ha natura indiretta, dovendo essere desunta da elementi esterni e, in particolare, da quei dati della condotta che, per la loro non equivoca potenzialità offensiva, siano i più adatti ad esprimere il fine perseguito dall'agente; in quest'ottica assumono valore determinante l'idoneità ed univocità dell'azione, che vanno apprezzate in concreto, con una prognosi postuma riferita alla situazione che si presentava all'imputato sul momento, in base alle condizioni umanamente prevedibili.
Nel tentativo, idoneità e univocità degli atti vanno valutate concretamente e alla luce della situazione percepibile dall’agente; il dolo può essere desunto indirettamente dagli elementi della condotta dotati di non equivoca capacità offensiva.
L'idoneità dell'azione dell'imputato e la sua univoca direzione a cagionare la morte delle persone offese (alternativamente a gravi lesioni delle medesime, in base al dolo alternativo correttamente ritenuto sussistente dal primo Giudice) sono emersi chiaramente dal complesso della condotta tenuta dall'imputato, che va valutata nella sua interezza, e non frammentata in singoli momenti
La direzione omicidiaria e l’idoneità della condotta possono risultare dalla valutazione unitaria della sequenza comportamentale, senza scomporla in episodi isolati.
art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p.
La Corte d'appello ha puntualmente sussunto gli elementi di prova nel reato di tentato omicidio aggravato continuato.
La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione aggravata del tentato omicidio sulla base degli elementi di prova valutati dai giudici di merito.
La Corte d'appello -che nella sintesi dei motivi di gravame dà atto del motivo sulla riqualificazione in reato meno grave (v. pag. 8 della sentenza impugnata) - ha puntualmente sussunto gli elementi di prova nel reato di tentato omicidio aggravato continuato.
La richiesta di riqualificazione in resistenza a pubblico ufficiale non è stata accolta, poiché la decisione di merito aveva ricondotto motivatamente gli elementi del fatto al tentato omicidio aggravato continuato.
ai fini della rilevazione della recidiva, il giudice è tenuto a verificare in concreto se la reiterazione dell'illecito sia effettivo sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, alla loro distinta offensività, alla consecuzione temporale, alla genesi della ricaduta, nonché ad ogni parametro significativo della personalità del reo e del grado di colpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza di precedenti penali.
La recidiva richiede una valutazione concreta della significatività della reiterazione rispetto alla riprovevolezza e alla pericolosità, considerando natura e offensività dei reati, successione temporale, genesi della ricaduta e personalità; non basta constatare formalmente l’esistenza di precedenti.
la sentenza stessa non si è infatti attestata sui soli precedenti penali dell'imputato, ma li ha posti in relazione con le rinnovate condotte delittuose e con il contesto di elevata illiceità in cui sono stati commessi i reati giudicati con la sentenza impugnata
La valutazione della gravità del fatto e della capacità a delinquere può valorizzare i precedenti in rapporto alle nuove condotte e al contesto concreto di commissione dei reati.
Massime di principio
- Quando sono dedotti congiuntamente più vizi della motivazione riferiti al medesimo punto, il ricorrente deve indicare in modo specifico quale parte sia mancante, contraddittoria o manifestamente illogica; non spetta alla Cassazione ricostruire le censure da un’esposizione indistinta.
- In presenza di una doppia conforme, la motivazione della sentenza d’appello va letta in correlazione con quella di primo grado; l’ampiezza dell’autonoma motivazione richiesta al giudice d’appello è commisurata alla qualità e consistenza delle censure proposte.
- Per il tentato omicidio, quando mancano ammissioni dell’imputato, il dolo può essere desunto dagli elementi esterni della condotta. Idoneità e univocità degli atti si valutano in concreto, con prognosi postuma riferita alla situazione percepibile dall’agente e considerando la condotta nel suo complesso.
- La censura in cassazione che propone una ricostruzione alternativa dei fatti, senza individuare specifici vizi della motivazione, non consente una nuova valutazione del merito.
- La recidiva non può essere fondata sul mero riscontro formale dei precedenti: occorre verificare in concreto se la reiterazione esprima riprovevolezza e pericolosità, tenendo conto della natura dei reati, della loro offensività, della successione temporale, della genesi della ricaduta e della personalità dell’autore.
- La valutazione della recidiva è riferita al momento della reiterazione criminosa e non è infirmata, di per sé, dal comportamento successivo al fatto.
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