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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33170/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia riguarda un credito contributivo dell’INPS nei confronti di un commercialista libero professionista, che svolgeva anche attività di lavoro dipendente, per il quale la Corte d’appello aveva ritenuto sussistente l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata ma aveva dichiarato prescritto il credito quinquennale dell’Istituto. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., dell’art. 2, commi 26 e ss., L. 335/1995 e dell’art. 18, comma 12, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011. Secondo l’Istituto, il resistente, nella dichiarazione dei redditi 2009, aveva omesso di compilare il Quadro RR, necessario per la determinazione dei contributi dovuti, così impedendo i controlli automatici e integrando una condotta dolosa di occultamento del debito contributivo; da ciò sarebbe derivata la sospensione della prescrizione ex art. 2941 n. 8 c.c. L’INPS sosteneva inoltre che tale circostanza fosse stata dedotta in appello e che la relativa eccezione fosse rilevabile d’ufficio sulla base degli atti. La controparte ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’INPS. Ha rilevato che, pur essendo la sospensione della prescrizione una quaestio iuris rilevabile d’ufficio, il relativo fatto impeditivo o sospensivo deve risultare legittimamente acquisito e provato nel processo; nel caso concreto l’INPS non ha dimostrato che la dichiarazione dei redditi fosse stata prodotta nei gradi di merito e, comunque, nel ricorso per cassazione non ha trascritto il documento. Inoltre, la censura tendeva a prospettare un errore di diritto, mentre l’eventuale occultamento doloso del debito contributivo è questione di fatto, non automaticamente desumibile dalla sola omessa compilazione del Quadro RR. Sono state quindi poste a carico dell’INPS le spese del giudizio di legittimità e dato atto del presupposto per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2935 c.c.

    La decorrenza della prescrizione è stata evocata dall’INPS in relazione alla pretesa sospensione per occultamento del debito contributivo, ma la Corte non ha ritenuto superato il rilievo dell’inammissibilità per difetto di specificità e di prova del fatto sospensivo.

  • art. 2941 n. 8 c.c.

    La sospensione della prescrizione per dolo del debitore è richiamata come possibile effetto dell’occultamento del debito, ma la Corte esclude che essa possa essere affermata automaticamente sulla sola base dell’omessa compilazione del Quadro RR.

  • art. 2, commi 26 e ss., L. 335/1995

    Normativa posta a fondamento dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e del correlato obbligo contributivo del professionista.

  • art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Norma richiamata dall’INPS quale ulteriore base del preteso obbligo contributivo e della disciplina del credito azionato.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    Il ricorso è stato formalmente proposto per violazione e falsa applicazione di legge, ma la Corte ha ritenuto che la doglianza investisse in realtà un apprezzamento di fatto.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per il procedimento camerale non partecipato in Cassazione.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Richiamato per affermare che l’eventuale accertamento del comportamento occulto sarebbe censurabile, nei limiti del vizio motivazionale, e non come errore di diritto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    Norma applicata per dare atto dell’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012 n. 228

    Richiamata quale norma introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002.

Massime di principio

  • La sospensione della prescrizione per dolo del debitore presuppone la prova di un fatto occultante concretamente allegato e acquisito al processo; non è sufficiente una mera affermazione astratta della parte interessata.
  • Nel ricorso per cassazione vale un rigoroso principio di specificità: il ricorrente deve indicare e trascrivere gli atti e i documenti rilevanti, senza rinvio a fonti esterne al ricorso.
  • L’omessa compilazione di un modulo dichiarativo o di un quadro fiscale-contributivo non integra automaticamente, di per sé sola, l’occultamento doloso del debito: occorre un accertamento di fatto ulteriore.
  • Una censura formalmente prospettata come violazione di legge è inammissibile quando mira in realtà a contestare un accertamento fattuale non sindacabile nei limiti del vizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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