Cassazione Civile, Ordinanza n. 00406/2023 del 10/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un dirigente di ruolo, assunto a seguito di concorso pubblico, aveva partecipato a un interpello per il conferimento dell'incarico di preposto a una direzione provinciale del lavoro. L'amministrazione aveva attribuito l'incarico a un altro candidato, ritenuto maggiormente idoneo per le pregresse esperienze dirigenziali maturate in uffici del medesimo territorio. Il dirigente escluso aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di conferimento e il risarcimento del danno, deducendo davanti alla Corte di cassazione tre gruppi di censure: omesso esame di fatti e documenti decisivi; violazione della disciplina sul conferimento degli incarichi dirigenziali, dei criteri di valutazione e delle regole di correttezza e buona fede; violazione delle regole sull'istruzione probatoria e sull'onere della prova, lamentando anche il mancato ordine di esibizione degli atti istruttori relativi alla procedura.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili il primo e il terzo motivo perché in sostanza diretti a sollecitare una rivalutazione del merito e non a denunciare un vero omesso esame di un fatto storico decisivo o una specifica violazione delle regole processuali sulla prova. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che, anche nella disciplina applicabile ratione temporis, il conferimento dell'incarico dirigenziale doveva fondarsi sulla valutazione delle attitudini e capacità professionali del dirigente in relazione alla natura dell'incarico, e che l'amministrazione aveva legittimamente valorizzato le pregresse esperienze del candidato prescelto in incarichi analoghi nel territorio interessato. Le spese sono state poste a carico del ricorrente, con ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Nel testo novellato, il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente una rivalutazione delle prove; l'anomalia motivazionale è censurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione incomprensibile.
artt. 366, primo comma, n. 6), e 369, secondo comma, n. 4), c.p.c.
Chi deduce omesso esame di un fatto decisivo deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui emerge, il momento in cui è stato discusso e la sua decisività.
Per il conferimento degli incarichi dirigenziali si deve tener conto delle attitudini e capacità professionali del dirigente, valutate in relazione alla natura e caratteristiche degli obiettivi, oltre che dei risultati conseguiti.
La violazione non consiste nella mera diversa valutazione delle prove; ricorre solo se il giudice decide su prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova legale un valore diverso da quello previsto dalla legge.
La censura è ammissibile solo se si deduce l'erronea ripartizione dell'onere della prova; non se si mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
L'apprezzamento della professionalità del candidato prescelto, se coerente con l'interesse pubblico all'efficienza, non viola i doveri di correttezza e buona fede.
Richiamato nel quadro delle censure, senza un'autonoma ratio decidendi specifica nel caso concreto.
Richiamati dal ricorrente per contestare l'interpretazione della disciplina collettiva e dell'informativa amministrativa; la Corte ha però ritenuto dirimente la lettura funzionale dell'art. 19 d.lgs. 165/2001.
art. 97 Cost.
Il conferimento degli incarichi dirigenziali deve essere letto alla luce dei principi di buon andamento, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
artt. 1 e 6 d.lgs. n. 165/2001
L'organizzazione degli uffici pubblici è finalizzata a garantire efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato quando ricorrono i presupposti indicati dalla norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non consente di sindacare la sufficienza della motivazione o di ottenere una nuova lettura delle prove; è deducibile soltanto l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente individuato e già discusso tra le parti.
- La denuncia di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia attribuito a prove legali un regime di valutazione diverso da quello previsto dalla legge; non basta contestare il peso probatorio attribuito dal giudice di merito.
- La censura ex art. 2697 c.c. richiede di indicare un concreto errore di riparto dell'onere della prova; non può essere usata per sollecitare una rivalutazione del materiale istruttorio.
- Nel conferimento degli incarichi dirigenziali pubblici, anche nella disciplina anteriore alla riforma del 2009, l'amministrazione deve apprezzare attitudini, capacità professionali e risultati conseguiti in relazione all'incarico da affidare, potendo valorizzare le pregresse esperienze specifiche e territoriali del candidato prescelto.
- La scelta del dirigente più idoneo, se coerente con i criteri legali di professionalità e con il principio di buon andamento, non integra di per sé violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
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