Cassazione Civile, Ordinanza n. 09708/2025 del 14/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un accertamento relativo all’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società che non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. L’Ufficio aveva ricostruito induttivamente il reddito d’impresa e notificato l’avviso di accertamento al legale rappresentante. In sede di contraddittorio e poi di giudizio di merito, il punto centrale era la percentuale di ricarico da applicare: la contribuente sosteneva che non fosse mai stata proposta come propria percentuale l’8%, ma che tale valore rappresentasse soltanto il massimo possibile nel settore; lamentava inoltre che la CTR avesse trascurato la documentazione prodotta a dimostrazione di una diversa percentuale di ricarico e che avesse applicato in modo scorretto la disciplina dell’accertamento induttivo ex art. 39 d.P.R. 600/1973, essendo stata tratta in errore dalla lettura del dato dell’8%.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso e lo ha rigettato. Ha spiegato che il primo motivo, pur formalmente prospettato come violazione dell’art. 112 c.p.c., mirava in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale probatorio e non poteva essere accolto in cassazione; ha inoltre interpretato la motivazione della CTR nel senso che l’8% era stato considerato come massimo ricarico possibile indicato dalla stessa contribuente. Il secondo motivo è stato respinto perché la mancata valutazione di ulteriori elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un "fatto decisivo" ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, sotto l’etichetta della violazione di legge, censurava in realtà l’apprezzamento della fattispecie concreta. Conseguentemente la società contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La censura è stata ritenuta, in sostanza, una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio più che una vera violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La violazione di legge ricorre solo quando si denuncia un’erronea ricognizione della fattispecie astratta; se si contesta la ricostruzione del fatto concreto, la doglianza non è correttamente sussumibile in tale vizio.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo l’omesso esame di un fatto storico decisivo o un’anomalia motivazionale radicale, non la mera insufficienza o la diversa valutazione delle prove.
La Corte non entra nel merito dell’applicazione della norma, ritenendo la doglianza inammissibile perché diretta in realtà contro l’apprezzamento dei fatti da parte del giudice di merito.
art. 12 preleggi
È richiamato per affermare che l’interpretazione del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. deve avvenire secondo i criteri ermeneutici generali, conducendo alla riduzione del controllo sulla motivazione al minimo costituzionale.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83
È richiamato come norma che ha riformulato l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134
Viene indicata come fonte della nuova formulazione dell’art. 360, n. 5, c.p.c., applicabile ratione temporis al provvedimento impugnato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di violazione di legge o di vizio motivazionale in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del merito della controversia.
- La violazione dell’art. 360, n. 3, c.p.c. riguarda l’erronea individuazione o interpretazione della norma astratta, non l’asserita errata ricostruzione dei fatti di causa.
- Dopo la riforma dell’art. 360, n. 5, c.p.c., il controllo sulla motivazione è limitato alle omissioni su fatti storici decisivi e alle sole anomalie motivazionali estreme; non è più denunciabile la mera insufficienza della motivazione o la diversa lettura delle risultanze istruttorie.
- Nel giudizio di legittimità il giudice di merito conserva il potere esclusivo di valutare le prove, sceglierne alcune e non altre, senza dover confutare espressamente ogni elemento probatorio non accolto.
- Quando la decisione di merito interpreta un dato difensivo o un verbale di contraddittorio in modo coerente con la motivazione complessiva, la censura che mira a una lettura alternativa del medesimo documento è inammissibile o infondata.
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