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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24121/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

L'associazione aveva proposto opposizione avverso due ingiunzioni con cui la regione le aveva richiesto la restituzione di una somma complessiva pari a euro 995.947,37, già erogata, a valere sul Fondo Sociale Europeo, per la realizzazione e gestione di progetti di formazione professionale. Il tribunale aveva accolto l'opposizione e revocato le ingiunzioni; la corte d'appello, su impugnazione della regione, ha invece rigettato l'opposizione, ritenendo provata la pretesa restitutoria sulla base della documentazione prodotta dalla regione. In cassazione l'associazione ha dedotto, con due motivi, la violazione degli artt. 112 e 346 c.p.c. per asserita formazione di giudicato implicito e decadenza della regione dal riproporre questioni non coltivate, sostenendo che il primo giudice aveva ritenuto a carico della regione l'onere di provare i presupposti della revoca e che tale capo non sarebbe stato specificamente censurato; con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 2697 c.c., contestando che i documenti valorizzati dalla corte territoriale fossero idonei a dimostrare l'uso corretto dei fondi o, al contrario, l'irregolare destinazione delle somme.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'inammissibilità dell'impugnazione per asserita errata identificazione della ricorrente e per genericità della procura, ritenendo sufficienti gli elementi complessivi dell'atto e della procura speciale. Nel merito ha affermato che, nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, l'orientamento più recente attribuisce all'amministrazione l'onere di allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa anche per crediti non tributari; tuttavia ha ritenuto che la corte d'appello avesse comunque svolto un accertamento di fatto sulla fondatezza della richiesta restitutoria, valorizzando la documentazione amministrativa e gli esiti dell'accertamento penale da cui emergeva che i fondi erano stati impiegati per spese non collegate ai corsi finanziati. Ha inoltre escluso la formazione del giudicato interno sulla ripartizione dell'onere probatorio, ritenendo che l'appello della regione avesse investito la statuizione di merito del tribunale, riaprendo l'intera questione. Le censure sulla violazione dell'art. 2697 c.c. sono state reputate inidonee, poiché in realtà miravano a contestare la valutazione delle prove e non la regola di riparto dell'onere probatorio. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    Ai fini dell'identificazione delle parti nel ricorso per cassazione non sono richieste indicazioni ulteriori come residenza, sede, codice fiscale o partita IVA, se dall'atto complessivo non vi è incertezza sull'identità del soggetto ricorrente.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per sostenere l'esistenza di un giudicato implicito e l'omessa pronuncia sul punto; la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 346 c.p.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la decadenza dalla riproposizione di questioni non coltivate; la Corte ritiene che la questione fosse comunque devoluta in appello.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è rigettata perché il vizio di violazione dell'onere della prova sussiste solo se il giudice attribuisce l'onere a una parte diversa da quella onerata, non quando contesti l'apprezzamento delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    La doglianza non è stata ritenuta riconducibile al vizio di omesso esame, poiché la Corte territoriale aveva comunque considerato i fatti e si contestava solo la valutazione degli elementi istruttori.

  • art. 132, secondo comma, n. 4 c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ammesso solo nei casi estremi di mancanza materiale, apparenza, perplessità o grave contraddittorietà, non ravvisati nella specie.

  • r.d. 14 aprile 1910, n. 639

    La procedura di riscossione mediante ingiunzione fiscale è richiamata come base del provvedimento opposto e del relativo giudizio di opposizione.

  • artt. 90 e 92 l.r. Lombardia 14 luglio 2003, n. 10

    Le norme regionali sono richiamate quale base normativa della riscossione mediante ingiunzione seguita dalla regione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    È richiamato nel dispositivo in relazione agli obblighi conseguenti al rigetto del ricorso, connessi al contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ingiunzione fiscale ex r.d. n. 639 del 1910, la qualifica formale dell'opponente come attore non esonera l'amministrazione dall'allegare e provare i fatti costitutivi della propria pretesa, anche quando il credito abbia natura non tributaria e derivi da rapporti di diritto privato.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice abbia assegnato l'onere della prova alla parte sbagliata; non ricorre, invece, quando si contesti l'apprezzamento del materiale istruttorio e si sostenga che la parte onerata non abbia assolto la prova.
  • Nel giudizio di appello, il giudicato interno si forma soltanto su una statuizione minima autonoma; se il gravame investe un elemento della sequenza fatto-norma-effetto che sorregge la decisione, la questione si riapre integralmente anche per i profili logicamente connessi non specificamente menzionati.
  • La censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la semplice valutazione dei documenti e degli elementi istruttori quando il fatto storico sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
  • In sede di legittimità l'identificazione delle parti e la specialità della procura vanno apprezzate in modo sostanziale: l'assenza di dati formali come sede o partita IVA non determina inammissibilità se non genera incertezza sull'identità del ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileObbligazioniEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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