Cassazione Civile, Ordinanza n. 05654/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società sanitaria privata aveva ceduto i propri crediti a una società di factoring, la quale ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti di una ASL per fatture relative a prestazioni rese in regime di accreditamento. Dopo il rigetto dell’opposizione a decreto ingiuntivo, la casa di cura riacquistò la titolarità dei crediti per retrocessione e promosse giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere il residuo dovuto, oltre interessi e accessori, dedotti i pagamenti già ricevuti. La ASL, in appello, dedusse l’esistenza di un precedente accordo transattivo del 5 marzo 2013, stipulato prima della sentenza civile passata in giudicato, con cui il creditore avrebbe accettato il pagamento di parte del debito rinunciando agli interessi. Il Consiglio di Stato accolse l’appello, ritenendo che l’ottemperanza dovesse tenere conto dei pagamenti e della transazione e che non vi fosse duplicazione del credito. Con il ricorso per cassazione, la società denunciò difetto assoluto di giurisdizione e violazione dei limiti esterni della giurisdizione amministrativa, sostenendo che il giudice dell’ottemperanza avesse deciso una questione di merito, già o comunque riservata al giudice ordinario, introducendo un fatto estintivo/modificativo anteriore al giudicato civile e alterando il contenuto precettivo della sentenza da eseguire.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che il Consiglio di Stato, nel giudizio di ottemperanza di un giudicato civile di condanna al pagamento di una somma di denaro, abbia violato i limiti esterni della propria giurisdizione. In particolare, il giudice amministrativo non si è limitato a disciplinare le modalità esecutive del titolo, ma ha valorizzato un fatto estintivo/modificativo anteriore al giudicato (la transazione del 5 marzo 2013) che avrebbe dovuto essere fatto valere nel giudizio di cognizione ordinario. Così facendo, ha attribuito al giudicato un contenuto diverso da quello risultante dal titolo e ha conosciuto un rapporto diverso, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario. Il ricorso è stato pertanto accolto, la sentenza del Consiglio di Stato è stata cassata e la causa rinviata al Consiglio di Stato in diversa composizione per il nuovo esame.
Norme richiamate
art. 111, ottavo comma, Cost.
consente il ricorso per cassazione contro le decisioni del Consiglio di Stato solo per motivi inerenti alla giurisdizione; il sindacato è ammesso nei soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione.
radica il ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione contro le decisioni del giudice amministrativo.
richiamato insieme all’art. 362 c.p.c. quale base del ricorso per motivi di giurisdizione contro le decisioni del Consiglio di Stato.
l’azione di ottemperanza può essere proposta anche per attuare il giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario.
il giudicato non può essere alterato o ampliato dal giudice dell’ottemperanza; non possono essere rivalutati fatti estintivi anteriori alla sua formazione.
art. 111 Cost.
la censura per eccesso di potere giurisdizionale è ammissibile solo se il giudice speciale travalica i limiti esterni della giurisdizione.
d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 11, comma 2, conv. in L. 30 luglio 2010, n. 122
richiamato come base del piano di pagamento dei debiti sanitari adottato dal Commissario ad acta.
richiamato per la domanda di interessi moratori formulata nel ricorso in ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto l’esecuzione di una sentenza civile di condanna al pagamento di somme, il giudice amministrativo esercita una funzione prevalentemente esecutiva e non può integrare, modificare o rideterminare il contenuto del giudicato.
- Se il giudice dell’ottemperanza di un giudicato civile valorizza fatti estintivi o modificativi anteriori alla formazione del giudicato, già deducibili nel giudizio di cognizione, egli oltrepassa i limiti esterni della propria giurisdizione e invade la sfera riservata al giudice ordinario.
- Nel processo di ottemperanza relativo a un titolo civile, l’interpretazione del giudicato deve fondarsi su elementi interni al titolo e non su circostanze esterne o antecedenti che attengano a un diverso rapporto giuridico.
- Le sopravvenienze successive al giudicato possono incidere sulle modalità di esecuzione o sull’adempimento, ma non consentono di rimettere in discussione il contenuto precettivo della decisione da eseguire.
- Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è esperibile solo per veri vizi di giurisdizione; non è consentito trasformarlo in un controllo di legittimità su errori di diritto commessi nell’esercizio della giurisdizione speciale.
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