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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02415/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La lite riguarda la base imponibile contributiva utile per il requisito della pensione di anzianità di un lavoratore autonomo iscritto alla gestione commercianti. In particolare, l'INPS contestava che dovessero essere esclusi dal computo i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili di una società a responsabilità limitata da parte del socio fondatore, il quale non svolgeva alcuna attività lavorativa nella società. Il reddito in discussione proveniva dalla partecipazione del de cuius, socio fondatore e amministratore di una s.r.l., agli utili della società per un lungo periodo. Il Tribunale aveva accolto la domanda del contribuente; la Corte d'appello aveva confermato l'esclusione di tali utili dall'imponibile contributivo. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 3-bis d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992, in relazione all'art. 1 l. 233/1990, all'art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. 917/1986 e all'art. 10 d.lgs. 241/1997, sostenendo che i redditi da partecipazione agli utili del socio fondatore dovessero rientrare nella contribuzione previdenziale e che, comunque, dovessero essere computati i redditi connessi all'attività lavorativa. La resistente replicava che si trattava di meri redditi di capitale, non derivanti da attività lavorativa effettivamente prestata, quindi estranei alla base imponibile contributiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, in continuità con l'orientamento già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale la contribuzione si calcola sulla totalità dei redditi d'impresa fiscalmente rilevanti, ma non sui redditi di capitale. Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, restano redditi di capitale e non entrano nella base imponibile contributiva. La Corte ha anche compensato le spese di legittimità, rilevando che il principio richiamato dal primo motivo si è consolidato in un periodo successivo alla proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i soggetti iscritti a una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, la base imponibile contributiva comprende la totalità dei redditi d'impresa fiscalmente qualificati come tali, ma non anche i redditi di capitale.
  • La qualificazione fiscale di un provento come reddito di lavoro autonomo può valere solo ai fini tributari e, se si tratta in sostanza di utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali senza attività lavorativa, non ne modifica la natura ai fini previdenziali.
  • Gli utili percepiti dal socio di società di capitali che non presti attività lavorativa nella società non concorrono al calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti.
  • Quando la giurisprudenza di legittimità consolida un principio dopo la proposizione del ricorso, può giustificarsi la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazioneSpese di lite
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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