Cassazione Civile, Ordinanza n. 02415/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La lite riguarda la base imponibile contributiva utile per il requisito della pensione di anzianità di un lavoratore autonomo iscritto alla gestione commercianti. In particolare, l'INPS contestava che dovessero essere esclusi dal computo i redditi derivanti dalla partecipazione agli utili di una società a responsabilità limitata da parte del socio fondatore, il quale non svolgeva alcuna attività lavorativa nella società. Il reddito in discussione proveniva dalla partecipazione del de cuius, socio fondatore e amministratore di una s.r.l., agli utili della società per un lungo periodo. Il Tribunale aveva accolto la domanda del contribuente; la Corte d'appello aveva confermato l'esclusione di tali utili dall'imponibile contributivo. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva, con due motivi, la violazione dell'art. 3-bis d.l. 384/1992 conv. in l. 438/1992, in relazione all'art. 1 l. 233/1990, all'art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. 917/1986 e all'art. 10 d.lgs. 241/1997, sostenendo che i redditi da partecipazione agli utili del socio fondatore dovessero rientrare nella contribuzione previdenziale e che, comunque, dovessero essere computati i redditi connessi all'attività lavorativa. La resistente replicava che si trattava di meri redditi di capitale, non derivanti da attività lavorativa effettivamente prestata, quindi estranei alla base imponibile contributiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte d'appello, in continuità con l'orientamento già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione previdenziale la contribuzione si calcola sulla totalità dei redditi d'impresa fiscalmente rilevanti, ma non sui redditi di capitale. Gli utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, restano redditi di capitale e non entrano nella base imponibile contributiva. La Corte ha anche compensato le spese di legittimità, rilevando che il principio richiamato dal primo motivo si è consolidato in un periodo successivo alla proposizione del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
richiamato come base normativa del criterio di commisurazione del contributo dovuto dai soggetti iscritti alla gestione commercianti.
citata quale legge di conversione del d.l. n. 384/1992.
richiamato come disposizione che individua i soggetti della gestione previdenziale e il criterio contributivo.
art. 53, comma 2, lett. d), d.P.R. n. 917/1986
la qualificazione fiscale della partecipazione agli utili del socio fondatore come reddito di lavoro autonomo ha effetti solo fiscali e non muta la natura del reddito ai fini contributivi.
richiamato nel primo motivo di ricorso, senza specifica autonomia argomentativa nella decisione.
richiamato per distinguere i redditi d'impresa, rilevanti ai fini contributivi, dai redditi di capitale.
art. 44, lett. e), d.P.R. n. 917/1986
utilizzato per qualificare gli utili da partecipazione in società di capitali, quando non accompagnati da attività lavorativa, come redditi di capitale.
la contribuzione annua dei soggetti della gestione commercianti è rapportata alla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
norma applicata per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
richiamato quale disposizione che ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Per i soggetti iscritti a una gestione previdenziale dei lavoratori autonomi, la base imponibile contributiva comprende la totalità dei redditi d'impresa fiscalmente qualificati come tali, ma non anche i redditi di capitale.
- La qualificazione fiscale di un provento come reddito di lavoro autonomo può valere solo ai fini tributari e, se si tratta in sostanza di utili derivanti dalla mera partecipazione a una società di capitali senza attività lavorativa, non ne modifica la natura ai fini previdenziali.
- Gli utili percepiti dal socio di società di capitali che non presti attività lavorativa nella società non concorrono al calcolo dei contributi previdenziali dovuti alla gestione commercianti.
- Quando la giurisprudenza di legittimità consolida un principio dopo la proposizione del ricorso, può giustificarsi la compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
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