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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02417/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accolto l'istanza di correzione dell'errore materiale e ha ordinato la sostituzione, nel dispositivo della sentenza n. 2619/2025, dell'espressione "da parte della società ricorrente" con l'espressione "da parte del ricorrente". La correzione conferma che l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 è dovuto dalla parte soccombente che ha proposto il ricorso, non dalla controricorrente vittoriosa.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte soccombente)

La controversia

L'ordinanza riguarda esclusivamente la correzione di un errore materiale contenuto nel dispositivo della sentenza n. 2619/2025. Nel dispositivo della decisione precedente era stato indicato, per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, che l'ulteriore importo fosse dovuto dalla "società ricorrente". ANAS S.p.A. ha chiesto la correzione, evidenziando che nel giudizio definito dalla sentenza precedente essa era controricorrente e parte vittoriosa, mentre il ricorso dell'altra parte era stato respinto. La Corte ha verificato che la società non era ricorrente ma controricorrente e che, essendo il ricorso rigettato, l'onere del raddoppio del contributo unificato gravava sul ricorrente soccombente. Ha quindi qualificato il riferimento alla "società ricorrente" come mera svista redazionale e ha disposto la correzione del dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13

    il raddoppio del contributo unificato è posto a carico della parte che ha proposto il ricorso ed è rimasta soccombente, non della parte controricorrente vittoriosa

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale, il giudice può intervenire quando la svista sia immediatamente riconoscibile dal testo del provvedimento e dal suo contenuto complessivo, senza incidere sulla sostanza della decisione.
  • Ai fini dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato grava sulla parte ricorrente soccombente; un riferimento alla "società ricorrente" è correggibile se la parte effettivamente ricorrente non coincide con il soggetto indicato per errore.
  • La correzione dell'errore materiale può riguardare anche la sola individuazione della parte obbligata al pagamento del contributo unificato aggiuntivo, quando dal complesso della sentenza risulti con evidenza quale fosse il reale soccombente.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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