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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02405/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (previdenza)

La controversia

La controversia nasce da un verbale unico di accertamento e dal conseguente avviso di addebito con cui l'ente previdenziale ha contestato alla società l'indebito godimento dell'esonero contributivo previsto dall'art. 1, comma 118, L. 190/2014 per l'assunzione a tempo indeterminato di quattro lavoratori. Secondo l'accertamento di merito, per tre lavoratori vi era stata una sostanziale continuità lavorativa: cessazione del precedente rapporto e immediata assunzione presso la società ricorrente, in un contesto qualificato come cessione di ramo d'azienda, con utilizzo di attrezzature e macchinari già presenti e con attività almeno in parte coincidente. Per la quarta lavoratrice, assunta in seguito, la Corte territoriale ha valorizzato il collegamento societario tra la società ricorrente e la società di provenienza, anche in ragione della presenza di un socio comune al 50%. La società ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe mutato la causa petendi, qualificando i fatti come cessione di ramo d'azienda mentre l'INPS aveva parlato di trasferimento d'azienda; 2) violazione dell'art. 2112, comma 5, c.c., dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 116 e 117 c.p.c., per difetto di prova della preesistenza e autonomia funzionale del ramo ceduto; 3) violazione dell'art. 2112 c.c., per avere ritenuto irrilevanti le dimissioni per giusta causa e configurata la continuità del rapporto; 4) violazione dell'art. 2359 c.c., per insussistenza dei presupposti del collegamento societario rilevante ai fini dell'esclusione dello sgravio per la quarta lavoratrice; 5) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., cioè che la legge agevolativa era entrata in vigore dopo la cessazione dei rapporti precedenti, sicché non vi sarebbe stato alcun disegno elusivo preordinato. L'INPS ha resistito sostenendo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza delle doglianze e l'assenza di confutazione specifica rispetto alla posizione della quarta lavoratrice.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure. In particolare: il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la Corte territoriale non ha mutato i fatti costitutivi della pretesa, ma ha solo riqualificato giuridicamente l'operazione come cessione di ramo d'azienda sulla base di elementi emersi nel processo; il secondo è stato respinto perché l'art. 2112 c.c. si applica anche al ramo d'azienda e non vi è stata violazione delle regole su onere della prova o valutazione delle prove; il terzo è stato respinto perché, ai fini dello sgravio, rileva la continuità del rapporto e la sostanziale non genuinità della nuova assunzione, non la discussione sulla validità delle dimissioni; il quarto è stato dichiarato inammissibile perché volto a una rivalutazione del merito in punto collegamento societario ex art. 2359 c.c.; il quinto è stato respinto perché il fatto cronologico dedotto era stato già esaminato e, in ogni caso, il motivo mirava a censurare la valutazione giuridica e probatoria, non un vero omesso esame di fatto decisivo. La ricorrente è stata condannata alle spese e agli ulteriori oneri di legge.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o mutare i fatti costitutivi della pretesa; è però consentita la diversa qualificazione giuridica dei fatti allegati e provati.

  • art. 113 c.p.c.

    È richiamato il principio iura novit curia, che consente al giudice di applicare norme diverse da quelle invocate dalle parti, purché restino immutati i fatti dedotti.

  • art. 2112 c.c.

    La disciplina della continuità del rapporto di lavoro in caso di trasferimento d'azienda si applica anche al trasferimento di ramo d'azienda; la continuità del rapporto esclude la configurabilità di una nuova assunzione utile allo sgravio.

  • art. 2112, comma 5, c.c.

    Il trasferimento può riguardare anche un ramo d'azienda, purché si tratti di un complesso già preesistente e autonomamente funzionale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se l'onere probatorio è stato posto a carico della parte sbagliata, non quando il giudice apprezza diversamente le prove.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se il giudice ha attribuito valore a prove non dedotte o ha applicato un regime di valutazione delle prove diverso da quello previsto; non basta contestare la preferenza accordata ad alcune prove.

  • art. 117 c.p.c.

    Richiamato insieme alle altre norme processuali per contestare la motivazione e la valutazione probatoria, senza che la Corte ravvisi una violazione autonoma.

  • art. 2359 c.c.

    Il collegamento societario rileva ai fini dell'esclusione dello sgravio quando ricorrono i presupposti di controllo/collegamento; la valutazione di tali presupposti è rimessa al merito e non è sindacabile in cassazione come mera rivalutazione del fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro per denunciare nullità processuali, ma non per ottenere una nuova valutazione del merito sotto veste di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È utilizzato per denunciare asserite violazioni di legge sostanziale e processuale, ma la Corte respinge le censure perché in realtà miravano a contestare l'accertamento di fatto.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    L'omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo, discusso tra le parti e non un mero elemento istruttorio o un'argomentazione difensiva; non è sufficiente lamentare il cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Per il vizio motivazionale il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico omesso e il dato da cui esso risulta.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È richiamato per il necessario onere di specifica allegazione e produzione degli atti rilevanti in cassazione.

  • art. 1, comma 118, L. 190/2014

    l'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni ... con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro; ... non spetta ... in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge

    L'agevolazione è destinata a favorire nuova occupazione stabile e non spetta quando l'assunzione è solo apparente o strumentale, o quando il lavoratore era già stabilmente occupato in epoca recente presso lo stesso datore, presso società collegate/controllate o comunque riconducibili al medesimo soggetto.

  • art. 2359 c.c.

    È la base normativa per verificare il collegamento o il controllo societario rilevante ai fini dell'esclusione dell'agevolazione contributiva.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è ammissibile solo se individua un fatto storico decisivo omesso, non se mira a rimettere in discussione la lettura delle risultanze probatorie.

Massime di principio

  • In tema di sgravi contributivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato, l'agevolazione non spetta quando l'assunzione si inserisce in una continuità sostanziale del rapporto di lavoro o in un'operazione societaria che non realizza una reale nuova occupazione stabile, ma conserva la medesima organizzazione produttiva e la medesima forza lavoro.
  • Il giudice può riqualificare giuridicamente i fatti allegati dalle parti alla luce del principio iura novit curia, senza violare l'art. 112 c.p.c., purché non introduca un diverso fatto costitutivo della pretesa o una diversa vicenda materiale non dedotta nel giudizio.
  • La disciplina di cui all'art. 2112 c.c. si applica anche al trasferimento di ramo d'azienda; per ramo ceduto rileva la preesistenza di un complesso dotato di autonoma capacità funzionale rispetto all'impresa cedente.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. in cassazione si configura solo se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non è sufficiente contestare l'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non la mera doglianza sul cattivo esercizio del prudente apprezzamento delle prove o sulla mancata confutazione di argomentazioni difensive.
  • Ai fini dell'esclusione di un incentivo all'occupazione, assume rilievo il collegamento tra società e la riconducibilità delle operazioni a un medesimo centro di interessi quando la norma espressamente estende il divieto anche a società controllate o collegate o facenti capo allo stesso soggetto.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiImpugnazioni
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaGiudicato

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