Cassazione Civile, Ordinanza n. 02411/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia nasce da due verbali di accertamento notificati dall'INPS a una società cooperativa, con richiesta di pagamento di oltre 27 milioni di euro per contributi previdenziali, sul presupposto che i lavoratori impiegati nel periodo indicato dovessero essere qualificati come lavoratori subordinati, nonostante i contratti di lavoro sociale stipulati ex art. 1, comma 3, L. n. 142/2001 escludessero espressamente la subordinazione. In primo grado il Tribunale aveva accolto l'impugnazione della cooperativa, dichiarando illegittimi i verbali; la Corte d'appello ha invece riformato la decisione, ritenendo sussistente la subordinazione in concreto e la conseguente debenza dei contributi. In cassazione la cooperativa propone tredici motivi: eccezione di giudicato esterno; violazione dei criteri di qualificazione del rapporto di lavoro; violazione dell'art. 2094 c.c., dell'art. 2222 c.c., dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 2729 c.c.; errata valutazione dei rapporti dei soci lavoratori e del c.d. lavoro disponibile; omessa pronuncia sulla pretesa decadenza ex art. 14 L. n. 689/1981 e sulla asserita violazione dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 124/2004. La cooperativa sostiene, in sostanza, che la Corte territoriale avrebbe errato nel qualificare come subordinati i rapporti, nel riparto dell'onere della prova e nel considerare dovuti i contributi anche nei periodi di indisponibilità lavorativa.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta integralmente il ricorso. In via preliminare rileva che l'apertura della liquidazione giudiziale della cooperativa, intervenuta nelle more, non determina interruzione del giudizio di legittimità, per la natura officiosa del processo di cassazione. Dichiara inammissibili i primi due motivi sul giudicato esterno per difetto di specificità e per mancata localizzazione/trascrizione della relativa eccezione in appello. Respinge o considera inammissibili anche i motivi centrali sulla qualificazione dei rapporti: la Corte d'appello ha correttamente accertato in concreto la subordinazione, senza arrestarsi al nomen iuris dei contratti, valorizzando il concreto svolgimento delle prestazioni, l'inserimento stabile nell'organizzazione, l'eterodirezione, la natura elementare e ripetitiva delle mansioni, l'assenza di rischio d'impresa, il mancato apporto di mezzi e la retribuzione oraria; le censure mirano in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità. È inammissibile anche il motivo sul c.d. lavoro disponibile perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Infine, il motivo sulla decadenza ex L. n. 689/1981 è infondato perché alla riscossione dei contributi previdenziali non si applica la disciplina generale delle sanzioni amministrative, ma quella speciale; il motivo sull'art. 13 d.lgs. n. 124/2004 è inammissibile perché il giudizio non ha ad oggetto l'impugnazione dell'atto amministrativo, bensì l'accertamento del presupposto dell'obbligazione contributiva. La ricorrente è condannata alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380 bis.1 c.p.c.
indicato solo per la riserva del deposito dell'ordinanza in camera di consiglio.
art. 121 d.lgs. n. 14/2019
richiamato per dare atto dell'apertura della liquidazione giudiziale della cooperativa.
art. 143, comma 3, d.lgs. n. 14/2019
richiamato per gli effetti interruttivi dei rapporti processuali pendenti in caso di liquidazione giudiziale, effetto però escluso nel giudizio di cassazione.
art. 2545 terdecies, comma 1, c.c.
richiamato come base per gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti processuali pendenti.
art. 360, comma primo, n. 4 c.p.c.
richiamato come paradigma dei motivi per omessa pronuncia.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
richiamato per i motivi di violazione/falsa applicazione di legge.
art. 2094 c.c.
norma di riferimento per la qualificazione del rapporto di lavoro subordinato, da accertare in concreto alla luce degli indici rivelatori.
art. 1 L. n. 142/2001
richiamato perché i contratti di lavoro sociale escludevano espressamente la subordinazione, ma tale pattuizione non è decisiva rispetto alla natura effettiva del rapporto.
art. 2222 c.c.
richiamato come parametro alternativo rispetto alla subordinazione nella qualificazione del rapporto.
art. 2697 c.c.
richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova, ma le censure sono state ritenute non decisive poiché la subordinazione è stata accertata in positivo.
art. 2729 c.c.
richiamato per il giudizio presuntivo e per la valutazione degli indici della subordinazione; la censura che mira a rivalutare il ragionamento inferenziale è inammissibile in cassazione.
art. 1, comma 2, L. n. 142/2001
richiamato in relazione alla disciplina del rapporto del socio lavoratore e al rischio d'impresa.
art. 1, comma 2, lett. d), L. n. 142/2001
richiamato in tema di c.d. lavoro disponibile e profili previdenziali.
art. 6 L. n. 142/2001
richiamato in tema di effetti previdenziali del rapporto del socio lavoratore.
art. 2512 c.c.
richiamato in relazione alla disciplina mutualistica delle cooperative e alla qualificazione del rapporto di lavoro del socio.
art. 14 L. n. 689/1981
ritenuto non applicabile alla materia dell'accertamento e riscossione coattiva dei contributi previdenziali, soggetta alla disciplina speciale.
art. 13, comma 4, d.lgs. n. 124/2004
la censura è inammissibile perché il giudizio ordinario mira all'accertamento del presupposto dell'obbligazione contributiva, non alla sola legittimità formale del verbale ispettivo.
art. 91 c.p.c.
richiamato per la condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la qualificazione di un rapporto di lavoro come subordinato o autonomo non può arrestarsi al nomen iuris adottato dalle parti, ma deve fondarsi sull'accertamento in concreto delle modalità effettive di svolgimento del rapporto.
- La clausola contrattuale con cui le parti escludano la subordinazione non è di per sé decisiva, poiché lo schema legale del lavoro subordinato è indisponibile e la sua effettiva configurazione va verificata alla luce del comportamento complessivo delle parti e dell'attuazione concreta del rapporto.
- La valutazione degli indici sintomatici della subordinazione costituisce accertamento di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di qualificazione o nei ristretti limiti del vizio motivazionale, non mediante richiesta di nuova valutazione delle prove.
- Le doglianze che mirano a contestare il ragionamento presuntivo del giudice di merito o la ponderazione delle risultanze istruttorie sono inammissibili se, in sostanza, sollecitano una rivalutazione del materiale probatorio.
- In tema di contribuzione previdenziale, una volta accertata in positivo la subordinazione dei rapporti, restano prive di decisività le censure sul riparto dell'onere della prova.
- Nel giudizio di legittimità la sopravvenuta apertura della liquidazione giudiziale della parte non determina interruzione del processo, in ragione della natura officiosa del giudizio di cassazione.
- L'oggetto del giudizio ordinario in materia previdenziale non è l'impugnazione dell'atto amministrativo in sé, ma l'accertamento della sussistenza del presupposto dell'obbligazione contributiva; perciò le censure sulla sola regolarità formale del verbale sono prive di decisività se non incidono sulla debenza sostanziale.
- Alla riscossione coattiva dei contributi previdenziali non si applica la disciplina generale della L. n. 689/1981, ma la normativa speciale di settore.
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