Cassazione Civile, Ordinanza n. 02558/2026 del 05/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia riguarda un verbale di accertamento con cui l'ente previdenziale aveva contestato la fruizione di agevolazioni contributive connesse a rapporti di apprendistato, chiedendo contributi, sanzioni e interessi per asserito inadempimento degli obblighi formativi. In particolare, nei giudizi di merito risultavano distinti tre apprendisti: per uno di essi la Corte d'appello, in sede di rinvio, ha escluso ogni debito verso l'ente; per gli altri due ha invece confermato la decadenza dai benefici contributivi. La società ricorrente ha proposto cassazione con due motivi: (1) violazione dell'art. 384 c.p.c. e dell'art. 16 L. n. 196/1997, per non avere il giudice di rinvio applicato il principio di diritto enunciato nella precedente cassazione, che imponeva di verificare in concreto la gravità dell'inadempimento e la sua incidenza sull'obiettivo formativo; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente/illogica e per omesso o contraddittorio esame di fatti decisivi, sempre con riferimento alle posizioni di due apprendisti. La censura sostanziale era che la Corte territoriale si fosse limitata a constatare la mancata partecipazione alla formazione esterna nel 2007, senza valutare la concreta vicenda formativa nel suo insieme, né la formazione interna già erogata, né altri elementi rilevanti, tra cui un corso di sicurezza sul lavoro, ai fini della verifica della decadenza dai benefici.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che il giudice di rinvio non si è attenuto al principio di diritto enunciato nella precedente ordinanza rescindente. In particolare, la Corte ha ribadito che la decadenza dalle agevolazioni contributive per apprendistato non può derivare da una logica meramente oggettiva e unitaria dell'inottemperanza all'obbligo formativo esterno, ma richiede una valutazione concreta dell'obiettiva rilevanza dell'inadempimento, tale da compromettere l'obiettivo formativo del rapporto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Firenze in diversa composizione, affinché riesamini la vicenda verificando se, per le posizioni degli apprendisti ancora controverse, l'omessa formazione esterna nel 2007 abbia impedito il raggiungimento dell'obiettivo formativo, considerato unitariamente e alla luce di tutte le circostanze del rapporto. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 384, secondo comma, c.p.c.
Nel giudizio di rinvio il giudice deve attenersi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione; la sua mancata osservanza integra violazione censurabile in sede di legittimità.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
Sono stati richiamati come parametri dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi.
art. 16 L. 24 giugno 1997, n. 196
La decadenza dalle agevolazioni contributive per l'apprendistato presuppone un inadempimento formativo di obiettiva rilevanza, idoneo a concretarsi nella totale mancanza di formazione oppure in una formazione incoerente o inadeguata rispetto agli obiettivi del progetto formativo.
art. 16, comma 2, L. 24 giugno 1997, n. 196
Le misure di prevenzione per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro rientrano nell'obbligo formativo dell'apprendistato.
Massime di principio
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve applicare puntualmente il principio di diritto fissato dalla sentenza rescindente; una decisione che si limiti a confermare il risultato già cassato, senza rinnovare l'esame secondo tale principio, è viziata.
- La decadenza dai benefici contributivi connessi all'apprendistato non può essere automaticamente desunta dalla sola mancata partecipazione a iniziative di formazione esterna: occorre verificare in concreto se l'inadempimento abbia avuto un'incidenza obiettiva tale da compromettere l'obiettivo formativo del rapporto.
- La valutazione della gravità dell'inadempimento formativo deve essere complessiva e unitaria, considerando l'intero percorso di formazione teorica e pratica, gli elementi anteriori e sopravvenuti, la formazione interna eventualmente erogata e ogni altra circostanza rilevante del rapporto.
- Anche la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, se prevista o erogata, non può essere ignorata perché costituisce parte dell'obbligo formativo dell'apprendistato.
- La decadenza dalle agevolazioni per l'intero rapporto è giustificata solo quando la violazione formativa sia di non scarsa importanza rispetto agli obiettivi indicati nel progetto formativo e trasfusi nel contratto.
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