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Sentenza

Sentenza del 04/07/2023 n. 18920 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente chiedeva il rimborso di ritenute IRPEF operate dall'INPS sulla pensione 2016 ai sensi della Convenzione Italia-Portogallo (importo €6.612,03). Dopo il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione il ricorso di primo grado veniva accolto e la CTR confermava che sussistevano i presupposti per l'applicazione della Convenzione. L'Amministrazione impugnava in Cassazione contestando: (i) che per applicare la Convenzione non fosse sufficiente la sola residenza nello Stato contraente quando in quello Stato il reddito risultasse esente; (ii) la mancanza del documento prescrittivo dall'art.27, comma 2 della Convenzione (attestazione ufficiale dello Stato di residenza che sussistono le condizioni per le esenzioni); (iii) che la certificazione di "residente non abituale" rilasciata dal Portogallo, comprensiva anche di soggetti con permanenza inferiore a 183 giorni se con intenzione di fissare la residenza, non fosse idonea a provare la residenza ai sensi dell'art.4 della Convenzione.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ritiene che la nozione di "residente" ai fini convenzionali debba essere intesa in termini di potenziale assoggettamento ad imposizione illimitata nello Stato di residenza (full liability to tax), indipendentemente dall'effettivo prelievo fiscale subito, e conferma l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione. Inoltre la CTR ha correttamente valutato la documentazione prodotta dalla contribuente (iscrizione AIRE, iscrizione al servizio sanitario portoghese, contratto di locazione, dichiarazione dei redditi portoghese, certificati dell'autorità fiscale portoghese attestanti la data di acquisizione della residenza e il certificato di residenza fiscale) ritenendola idonea ai fini dell'art.27 e dell'art.4 della Convenzione. Conseguentemente la contribuente ha diritto al rimborso; l'Amministrazione è condannata alle spese di giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • Convenzione tra Italia e Portogallo del 14.05.1980

    art. 4, art. 18, art. 27, comma 2

    Art.18: le pensioni pagate a un residente di uno Stato contraente sono imponibili soltanto in quello Stato. Art.4 (residenza): va inteso come potenziale assoggettamento ad imposizione illimitata nello Stato di residenza anche se il reddito è di fatto esente. Art.27(2): il requisito documentale può essere soddisfatto da certificazioni ufficiali dello Stato di residenza; la CTR ha ritenuto idonee le certificazioni portoghesi prodotte.

  • L. n. 562 del 1982

    ratifica della Convenzione Italia - Portogallo

    Ratifica conferisce efficacia alla Convenzione nel diritto interno; la Corte applica la Convenzione interpretandone le disposizioni in coerenza con il principio del trattamento del residente.

  • D.P.R. n. 602 del 1973

    Citato dall'Amministrazione in doglianza; Corte non ha ritenuto che le norme nazionali ostassero all'applicazione della Convenzione nei termini esposti dalla giurisprudenza.

  • D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)

    Riferimento al criterio di residenza fiscale nazionale; la Corte ha rimarcato che le convenzioni bilaterali modulano l'applicazione del criterio in contesti internazionali.

  • Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati

    Usata per richiamare il criterio di interpretazione dei trattati: interpretazione conforme al testo e allo scopo del trattato (evitare doppia imposizione e favorire attività economica).

  • Codice civile

    Regole sull'onere della prova: la CTR ha correttamente distribuito e valutato l'onere probatorio a fronte della documentazione prodotta dal contribuente.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma richiamata per i motivi di cassazione (violazione di norme processuali e di merito); la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti dal ricorrente.

Massime di principio

  • La qualifica di "residente" ai fini delle convenzioni contro le doppie imposizioni va interpretata in termini di potenziale assoggettamento ad imposizione illimitata nello Stato di residenza (full liability to tax), non in funzione dell'effettivo prelievo fiscale.
  • Per ottenere il rimborso di ritenute operate in Italia sulla pensione, il contribuente residente in uno Stato contraente deve fornire documentazione ufficiale idonea a provare la residenza fiscale all'estero: certificati dell'autorità fiscale estera, iscrizione AIRE, prova di abitazione, iscrizione ai servizi sanitari, dichiarazioni dei redditi esteri sono elementi rilevanti e, se convincenti, soddisfano l'onere probatorio.
  • La certificazione di "residente non abituale" rilasciata dallo Stato estero può contribuire alla prova della residenza, ma non è necessariamente sufficiente da sola; il giudice valuta il complesso documentale.
  • L'art.27 della Convenzione richiede attestazioni ufficiali, ma documenti equivalenti rilasciati dallo Stato di residenza (certificati dell'autorità tributaria, certificati di residenza fiscale) sono generalmente considerati idonei ove chiariscano la situazione fiscale e la data di acquisizione della residenza.
  • Le amministrazioni devono valutare con attenzione l'insieme probatorio prodotto dal contribuente e non respingere automaticamente le istanze per assenza di un solo documento formale se altri documenti ufficiali dimostrano la residenza e l'idoneità alla Convenzione.
  • In casi analoghi, il contribuente è consigliato a presentare un pacchetto documentale completo (certificato di residenza fiscale rilasciato dall'autorità tributaria estera, iscrizione AIRE, prova di domicilio permanente, dichiarazioni fiscali estere, eventuali certificazioni sanitarie) per ridurre il rischio di contestazioni.

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