Sentenza del 04/07/2023 n. 495 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
La legittimazione attiva alla proposizione di un ricorso o di un appello nell'interesse di una società fallita è del curatore - Sussiste - E' degli ex liquidatori - Non Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento n. xxx/2020 notificato il 02.12.2020 con il quale l'Agenzia chiedeva alla C. S.p.A., coobbligata solidalmente ai sensi dell'art. 1 commi 937 ss. legge 205/2017, il versamento dell'IVA dovuta sui carburanti per il 2018 (complessivi €170.049,62 comprendenti imposta, sanzioni e interessi). In primo grado la CTP di Pescara ha rigettato il ricorso della società ritenendo applicabile la disciplina di cui ai commi 937-941 dell'art.1 legge 205/2017, congruo il metodo di determinazione della base imponibile adottato dall'Ufficio (principalmente analitico con parti marginalmente induttive) e dovuta anche la quota di sanzioni e interessi in assenza di specifica esenzione normativa. L'appello mirava alla riforma di tali statuizioni e all'annullamento dell'atto impositivo e degli accessori.
La decisione
L'appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione attiva: dopo la dichiarazione di fallimento della C. S.p.A. (Tribunale di Verona, 18/07/2022) la legittimazione all'impugnazione spettava al curatore fallimentare (nominato O.), non agli ex liquidatori. Dalla procura e dall'intestazione risultava che l'appello era stato proposto dagli ex liquidatori "nell'interesse di C." senza delega dall'ex legale rappresentante; inoltre il Giudice delegato aveva disposto di non coltivare/proseguire il contenzioso tributario alla data di apertura del fallimento. Perciò l'eccezione preliminare dell'Agenzia è stata accolta, gli ulteriori motivi non sono stati esaminati e l'appellante è stata condannata al pagamento delle spese proces suali a favore dell'Agenzia (liquidate in €6.000,00 oltre spese prenotate a debito), poste a carico degli ex liquidatori che hanno agito senza capacità processuale e senza delega.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2017 n. 205 (legge di bilancio 2018), art. 1 commi 937, 938, 940, 943
commi 937, 938, 940, 943 dell'art. 1
I commi prevedono la disciplina della responsabilità solidale per l'IVA su talune cessioni di carburante; la CTP ha ritenuto applicabile la responsabilità solidale a decorrere dal 1° febbraio 2018 e ha ritenuto, in mancanza di esenzione normativa, che la responsabilità solidale comprenda anche sanzioni e interessi.
DPR 26 ottobre 1972 n. 633 (disciplina ordinaria IVA)
Richiamato in primo grado dalla contribuente come regime applicabile ordinariamente; la CTP ha ritenuto infondata la doglianza e ha applicato invece la normativa speciale della legge 205/2017.
Decreto Ministeriale 13/02/2018 e Risoluzione Agenzia Entrate 18/E del 20/02/2018
D.M. 13.02.2018; Ris. 18/E del 20.02.2018 (istituzione codice tributo 6044)
La decorrenza concreta di operatività della disciplina (per l’esatto adempimento dei versamenti) è stata collegata all'adozione dei provvedimenti attuativi; tuttavia la CTP ha ritenuto che la legge fosse applicabile dal 1/2/2018 anche prima dell'istituzione tecnica del codice tributo.
Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11287 del 28/04/2023
sentenza n. 11287 del 28/04/2023
Principio di diritto: dopo la dichiarazione di fallimento la legittimazione ad impugnare le sentenze in nome e per conto della società fallita spetta esclusivamente al curatore; non si ammette che il fallito (o altri organi antecedenti il fallimento) impugni in presenza di attività del curatore o anche in ipotesi di mera acquiescenza del curatore se questi si è comunque attivato nel precedente grado di giudizio.
Massime di principio
- Dopo la dichiarazione di fallimento la capacità processuale attiva della società spetta esclusivamente al curatore fallimentare: solo il curatore può proporre ricorso o appello in nome della fallita, salvo diversa e formale delega o autorizzazione.
- Gli ex liquidatori, l'ex legale rappresentante o altri organi precedenti la dichiarazione di fallimento non hanno legittimazione ad agire in giudizio per la società fallita e le loro impugnazioni saranno dichiarate inammissibili se proposte senza valida delega o senza il patrocinio del curatore.
- La mera inattività o acquiescenza del curatore non legittima automaticamente il fallito o gli ex organi sociali ad impugnare, specialmente se il curatore si è comunque attivato nel precedente grado di giudizio o se il giudice delegato ha disposto di non coltivare il contenzioso.
- In tema di applicazione di normativa tributaria entrata in vigore per una certa data, va valutata la distinzione tra decorrenza formale della norma e la sua operatività tecnica (es. istituzione di codici tributo), ma l'Amministrazione e i giudici possono ritenere applicabile la norma dalla data di decorrenza prevista dalla legge salvo chiarimenti normativi contrari.
- In assenza di una norma che escluda espressamente la responsabilità per sanzioni e interessi, l'interpretazione amministrativa e giudiziale tendenzialmente ritiene che la responsabilità solidale comprenda anche accessori e sanzioni, salvo diversa statuizione di legittimità.
- Chi agisce senza legittimazione può essere condannato alle spese processuali e a risarcire le spese della controparte; pertanto chi rappresenta l'interesse della fallita deve verificare preventivamente la legittimazione e, se del caso, ottenere autorizzazione dal curatore o dal giudice delegato.
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