Sentenza del 04/07/2023 n. 93 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
Dogane - sanzioni - confisca - principio di proporzionalità - violazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del provvedimento di confisca (Prot. 7697/RU del 4.9.2020) conseguente al mancato versamento dell'IVA all'importazione per € 39.600,00; il ricorrente aveva però sanato la posizione con ravvedimento operoso versando l'IVA e sanzioni ridotte. Si contestava la legittimità della confisca in ragione del principio di proporzionalità sancito dall'art. 42 del Reg. UE 952/2013 e si sollevavano ulteriori profili relativi a residenza, termini di accertamento, ne bis in idem, difetto di motivazione e mancanza dell'elemento psicologico.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale di Imperia ha accolto il ricorso ritenendo la sanzione accessoria della confisca sproporzionata rispetto alla violazione (confisca di bene del valore di € 180.000 vs IVA dovuta € 39.600), tenuto conto anche dell'atteggiamento collaborativo del contribuente che ha definito la propria posizione tramite ravvedimento operoso. La norma nazionale è stata disapplicata per contrasto con il principio di proporzionalità dell'Unione Europea (art. 42 Reg. UE 952/2013). Spese di lite compensate.
Norme richiamate
Norma nazionale che disciplina la confisca in materia doganale; il giudice l'ha ritenuta in contrasto con il principio di proporzionalità UE nel caso concreto e quindi disapplicata.
art. 42 Regolamento U.E. n. 952/2013 (Codice Doganale dell'Unione)
Principio di proporzionalità delle sanzioni doganali invocato dal giudice come criterio limitativo per l'applicazione della confisca; la violazione di proporzionalità ha giustificato la disapplicazione della norma nazionale che impone la confisca obbligatoria.
art. 16, co. 3 D.Lgs. 472/1997
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti del ravvedimento operoso; il provvedimento amministrativo che applica sanzioni accessorie non può trascurare la regolarizzazione spontanea del contribuente.
Norma sul ravvedimento operoso: utilizzata dal ricorrente per dimostrare la definizione della posizione tributaria e la collaborazione, elemento ritenuto rilevante ai fini della proporzionalità.
art. 212 par. 3 Reg. UE n. 2446/2015
Richiamato dal ricorrente sul tema dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto e della corretta localizzazione della residenza; eccezione non risolutiva rispetto al motivo principale sulla proporzionalità.
Circolare n. 12 dell'11.5.2023 (Agenzia delle Dogane)
L'Ufficio ha invocato la circolare per sostenere l'obbligatorietà della confisca; il giudice ha chiarito che le circolari amministrative non sono fonti vincolanti per i contribuenti né per il giudice e non possono prevalere sul rispetto del principio di proporzionalità UE (richiamate Cass. 5137/2014 e 6185/2017).
Cass. n. 22292/2023
Giurisprudenza citata tra i riferimenti; il giudice ha ritenuto opportuno attendere pronunciamenti della Cassazione ma, alla fine, ha deciso sulla base del principio di proporzionalità evidenziato.
Corte di Giustizia, causa C-452/20 (PJ)
Giurisprudenza comunitaria richiamata come riferimento in materia di proporzionalità delle sanzioni; sostiene l'interpretazione restrittiva di misure accessorie e la tutela dei diritti del contribuente.
Massime di principio
- Il principio di proporzionalità previsto dal Codice Doganale dell'Unione (art. 42 Reg. UE 952/2013) può giustificare la disapplicazione di norme nazionali che impongono la confisca quando la misura accessoria risulti manifestamente sproporzionata rispetto al tributo evaso.
- La regolarizzazione spontanea tramite ravvedimento operoso e il comportamento collaborativo del contribuente devono essere considerati elementi mitiganti rilevanti nella valutazione della proporzionalità delle sanzioni accessorie.
- Le circolari amministrative non vincolano il giudice né i contribuenti: non possono giustificare da sole l'applicazione di misure che contrasterebbero con principi dell'Unione Europea.
- In controversie dove la sanzione accessoria (es. confisca) produce un onere economico molto superiore all'imposta evasa (multipli del 100%), il giudice dovrà valutare la congruità della misura anche alla luce della giurisprudenza comunitaria.
- In situazioni analoghe conviene documentare e dimostrare tempestiva regolarizzazione, collaborare con l'Amministrazione e, se necessario, proporre misure alternative (es. sostituzione del bene con garanzia fideiussoria) in sede cautelare.
- Se esiste dubbio interpretativo o contrasto giurisprudenziale su punti di diritto rilevanti, il giudice può compensare le spese di lite; tuttavia è possibile chiedere rinvio o pronunce di legittimità o, dove appropriato, questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia dell'UE.
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