Sentenza del 04/07/2023 n. 95 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia
Compensazione crediti trimestrali - credito esistente ma non spettante - assenza visto di conformità - istanza presentata prima del 24 aprile 2017 - violazione meramente formale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione dell'atto di recupero n. TL5CR0300046/2022 relativo al credito IVA trimestrale (I trimestre 2017, € 73.320,29) per la mancata apposizione del visto di conformità sull'istanza di compensazione presentata il 13.04.2017; la ricorrente deduce che il credito era riconosciuto dall'Ufficio come "esistente ma non spettante" e, in subordine, che la normativa più restrittiva (art. 3 co.2 n.3 e art.67 D.L. 50/2017) si applica solo alle istanze presentate dopo il 24.04.2017, mentre per le istanze anteriori la violazione è meramente formale
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di Imperia ha accolto il ricorso, ritenendo che l'istanza di compensazione presentata il 13.04.2017 rientri nella disciplina previgente (art.10 D.L.78/2009 e art.1, comma 574 L.147/2013) che qualifica la mancata apposizione del visto di conformità come violazione meramente formale, non idonea a costituire evasione né a pregiudicare il potere di controllo dell'Amministrazione. Di conseguenza l'atto di recupero e le sanzioni imposte sono stati ritenuti illegittimi e il ricorso è stato annullato; le spese sono compensate
Norme richiamate
Nella vigenza di tale disciplina la mancata apposizione del visto di conformità sulle istanze di compensazione era qualificata come violazione meramente formale, non riconducibile a omesso versamento e non idonea a determinare evasione o a pregiudicare il potere di controllo dell'Amministrazione
art. 1, comma 574, L. 147/2013
Conferma della disciplina che, prima delle modifiche successive, trattava l'assenza del visto come illecito di natura formale suscettibile di rimozione con pagamento della sanzione minima prevista (es. versamento simbolico)
art. 3, comma 2, n. 3) e art. 67, D.L. 50/2017
Introducono una disciplina più restrittiva (obbligo di recupero dei crediti utilizzati senza visto e conseguente possibile qualificazione come utilizzo indebito) applicabile, secondo la Corte, alle dichiarazioni/istanze presentate dopo l'entrata in vigore del decreto (24.04.2017)
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 57/E del 04.05.2017
Chiarisce i principi di successione della legge nel tempo: per le dichiarazioni presentate entro il 23.04.2017 prive del visto di conformità restano applicabili i vincoli previgenti; conferma il principio di non retroattività della nuova disciplina alle istanze anteriori alla data di efficacia
Massime di principio
- La normativa fiscale più sfavorevole non si applica retroattivamente: per definire la regola applicabile occorre fare riferimento alla data di presentazione della dichiarazione o istanza (qui: 13.04.2017) e non alla data in cui l'Amministrazione ha iniziato le verifiche o la compensazione.
- La mancata apposizione del visto di conformità, per istanze presentate prima del 24.04.2017, è da considerarsi violazione meramente formale se il credito è riconosciuto esistente dall'Ufficio e non si è determinata evasione o pregiudizio al potere di controllo.
- Se l'Ufficio applica la nuova disciplina più restrittiva deve verificare la temporalità: essa opera solo per comportamenti/dichiarazioni posti in essere dopo la data di entrata in vigore della norma (24.04.2017); altrimenti l'atteggiamento dell'Amministrazione può essere censurato per applicazione retroattiva.
- In fattispecie simili è utile produrre evidenze che il credito era riconosciuto (anche parzialmente) e che non è stata arrecata elusione del controllo fiscale; tali elementi rafforzano l'argomento della mera formalità della violazione.
- In caso di incertezza normativa o di complessità tecnica, la giurisprudenza e gli orientamenti dell'Agenzia (es. risoluzioni) possono costituire criterio interpretativo rilevante per la determinazione della norma applicabile nel tempo.
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