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Sentenza

Sentenza del 04/07/2023 n. 95 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Imperia

Compensazione crediti trimestrali - credito esistente ma non spettante - assenza visto di conformità - istanza presentata prima del 24 aprile 2017 - violazione meramente formale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione dell'atto di recupero n. TL5CR0300046/2022 relativo al credito IVA trimestrale (I trimestre 2017, € 73.320,29) per la mancata apposizione del visto di conformità sull'istanza di compensazione presentata il 13.04.2017; la ricorrente deduce che il credito era riconosciuto dall'Ufficio come "esistente ma non spettante" e, in subordine, che la normativa più restrittiva (art. 3 co.2 n.3 e art.67 D.L. 50/2017) si applica solo alle istanze presentate dopo il 24.04.2017, mentre per le istanze anteriori la violazione è meramente formale

La decisione

La Corte di Giustizia Tributaria di Imperia ha accolto il ricorso, ritenendo che l'istanza di compensazione presentata il 13.04.2017 rientri nella disciplina previgente (art.10 D.L.78/2009 e art.1, comma 574 L.147/2013) che qualifica la mancata apposizione del visto di conformità come violazione meramente formale, non idonea a costituire evasione né a pregiudicare il potere di controllo dell'Amministrazione. Di conseguenza l'atto di recupero e le sanzioni imposte sono stati ritenuti illegittimi e il ricorso è stato annullato; le spese sono compensate

Norme richiamate

  • art. 10, D.L. 78/2009

    Nella vigenza di tale disciplina la mancata apposizione del visto di conformità sulle istanze di compensazione era qualificata come violazione meramente formale, non riconducibile a omesso versamento e non idonea a determinare evasione o a pregiudicare il potere di controllo dell'Amministrazione

  • art. 1, comma 574, L. 147/2013

    Conferma della disciplina che, prima delle modifiche successive, trattava l'assenza del visto come illecito di natura formale suscettibile di rimozione con pagamento della sanzione minima prevista (es. versamento simbolico)

  • art. 3, comma 2, n. 3) e art. 67, D.L. 50/2017

    Introducono una disciplina più restrittiva (obbligo di recupero dei crediti utilizzati senza visto e conseguente possibile qualificazione come utilizzo indebito) applicabile, secondo la Corte, alle dichiarazioni/istanze presentate dopo l'entrata in vigore del decreto (24.04.2017)

  • Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 57/E del 04.05.2017

    Chiarisce i principi di successione della legge nel tempo: per le dichiarazioni presentate entro il 23.04.2017 prive del visto di conformità restano applicabili i vincoli previgenti; conferma il principio di non retroattività della nuova disciplina alle istanze anteriori alla data di efficacia

Massime di principio

  • La normativa fiscale più sfavorevole non si applica retroattivamente: per definire la regola applicabile occorre fare riferimento alla data di presentazione della dichiarazione o istanza (qui: 13.04.2017) e non alla data in cui l'Amministrazione ha iniziato le verifiche o la compensazione.
  • La mancata apposizione del visto di conformità, per istanze presentate prima del 24.04.2017, è da considerarsi violazione meramente formale se il credito è riconosciuto esistente dall'Ufficio e non si è determinata evasione o pregiudizio al potere di controllo.
  • Se l'Ufficio applica la nuova disciplina più restrittiva deve verificare la temporalità: essa opera solo per comportamenti/dichiarazioni posti in essere dopo la data di entrata in vigore della norma (24.04.2017); altrimenti l'atteggiamento dell'Amministrazione può essere censurato per applicazione retroattiva.
  • In fattispecie simili è utile produrre evidenze che il credito era riconosciuto (anche parzialmente) e che non è stata arrecata elusione del controllo fiscale; tali elementi rafforzano l'argomento della mera formalità della violazione.
  • In caso di incertezza normativa o di complessità tecnica, la giurisprudenza e gli orientamenti dell'Agenzia (es. risoluzioni) possono costituire criterio interpretativo rilevante per la determinazione della norma applicabile nel tempo.

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