Sentenza del 04/07/2023 n. 640 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia ha notificato un avviso di accertamento per il 2012 contestando la parziale omessa dichiarazione dei canoni di locazione percepiti per un immobile ad uso abitativo. Il contribuente ha impugnato sostenendo che i canoni contestati non sono mai stati percepiti a causa della morosità e dell'insolvenza del conduttore (società poi dichiarata fallita). In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso ritenendo provata la mancata percezione. L'Agenzia ha proposto appello invocando l'art. 26 del TUIR, secondo il quale i redditi fondiari concorrono al reddito indipendentemente dalla loro effettiva percezione, e la giurisprudenza che in senso analogo tende a ritenere imponibili i canoni anche se non incassati.
La decisione
La Corte d'Appello tributaria ha rigettato l'appello dell'Agenzia e ha confermato la sentenza di primo grado. Il giudice ha ritenuto provata la mancata percezione dei canoni per il periodo indicato e l'insolvenza del conduttore (anche per la successiva dichiarazione di fallimento), nonché l'inutilità e l'onerosità di eventuali azioni legali di recupero. In considerazione del principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), la pretesa erariale è stata giudicata infondata. Le spese dei due gradi di giudizio sono compensate ai sensi dell'art. 15, comma 2, d.lgs. 546/1992.
Norme richiamate
art. 26 TUIR (D.P.R. 917/1986)
I redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore. Per le imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è riconosciuto un credito di imposta di pari ammontare.
La norma prevede come regola il venir meno della rilevanza fiscale dei canoni non percepiti solo dal momento della conclusione del procedimento di convalida dello sfratto; tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto che, anche in assenza di tale provvedimento formale, la prova della reale inesigibilità (insolvenza del conduttore, fallimento e inutilità delle azioni di recupero) legittima l'esclusione dei canoni dal reddito, alla luce del principio di capacità contributiva.
art. 53 Costituzione
Principio di capacità contributiva
Il giudice ha richiamato il principio costituzionale per affermare che non è coerente pretenderne l'imposizione fiscale quando il reddito non è stato e non può essere effettivamente percepito e quando la riscossione sarebbe impossibile o sproporzionatamente onerosa.
art. 15 comma 2 d.lgs. 546/1992
Consente la compensazione delle spese processuali quando la controversia riguarda l'interpretazione di una norma di diritto; il giudice ha riconosciuto giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
Giurisprudenza citata (orientamenti richiamati dall'Agenzia)
Cass. n. 651 del 18/01/2012; Cass. n. 11158 del 10/05/2013; Corte Cost. n. 362 del 12/07/2000
Quei precedenti sono richiamati a sostegno della regola generale secondo cui i redditi fondiari concorrono al reddito indipendentemente dall'effettiva percezione; tuttavia la Corte territoriale li ha bilanciati valutando la documentazione probatoria di inesigibilità e l'equilibrio con il principio di capacità contributiva.
Massime di principio
- La regola generale dell'art. 26 TUIR è che i canoni si considerano imponibili anche se non incassati, ma la loro esclusione è possibile se il contribuente prova l'inesigibilità effettiva del credito.
- La prova dell'inesigibilità può essere fornita mediante documentazione che attesti la morosità, l'insolvenza del conduttore, la dichiarazione di fallimento e l'inutilità o l'impossibilità pratica di azioni esecutive per il recupero.
- L'assenza di un provvedimento formale di convalida di sfratto non esclude automaticamente la possibilità di escludere i canoni dal reddito se è dimostrata l'impossibilità concreta di recupero.
- In caso di controversia costituente mera interpretazione di norma, il giudice può disporre la compensazione delle spese processuali tra le parti.
- Il contribuente ha l'onere di fornire prove documentali solide (atto di sfratto, comunicazioni di morosità, atti giudiziari, prova del fallimento del debitore, consulenze che dimostrino l'inutilità delle azioni) per far valere l'esclusione dei canoni dal reddito imponibile.
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