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Sentenza

Sentenza del 04/07/2023 n. 507 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo

IVA - Il regime del margine è un regime speciale, facoltativo e derogatorio la cui disciplina deve essere interpretata restrittivamente e applicata in termini rigorosi - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La verifica contestava (1) la fittizia interposizione della ditta individuale C. quale cedente in operazioni intracomunitarie, con conseguente inesistenza soggettiva di talune fatture e mancato versamento IVA a monte; (2) l'indebita applicazione del regime IVA del margine per veicoli acquistati da F. e da fornitori esteri, con conseguente maggiore IVA e sanzioni. La G. sosteneva di aver agito in buona fede e di aver svolto verifiche (anche tramite agenzia investigativa) e che la C. fosse operativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato la sentenza di appello e il giudice del rinvio, parzialmente accogliendo l'appello dell'Ufficio, ha ritenuto provata la fittizia interposizione della C. (sulla base di elementi presuntivi: assenza di organizzazione, fatturati incompatibili con la struttura, rapporti diretti con i fornitori esteri) e ha affermato l'inapplicabilità del regime del margine per le vetture provenienti da soggetti che, dai libretti di circolazione, risultavano concessionarie/noleggio (operando la presunzione iuris tantum dell'esercizio della detrazione IVA a monte). Pertanto l'accertamento tributario è stato confermato nei limiti indicati nella motivazione; le riprese relative alle imposte dirette restano definitive per non essere state impugnate in Cassazione; spese compensate per il grado d'appello, a carico della G. le spese di Cassazione e del giudizio di rinvio.

Norme richiamate

  • Art. 36 D.L. 41/1995 conv. L. 85/1995 (regime del margine)

    art. 36 del D.L. n. 41 del 1995, conv. con modif. in L. n. 85 del 1995

    Il regime del margine è speciale, facoltativo e derogatorio rispetto al sistema ordinario IVA; va interpretato restrittivamente e applicato rigorosamente. Se l'Amministrazione fornisce elementi oggettivi e specifici che rendono dubbia la legittima fruizione del regime, grava sul contribuente l'onere di provare la propria buona fede e di aver adottato la diligenza massima esigibile dall'operatore professionale.

  • Cass. SS.UU. 21/10/2017 (principio richiamato)

    Stabilisce che, nel mercato dei veicoli usati, il controllo sui precedenti intestatari (anche tramite dati della carta di circolazione) rientra nella diligenza doverosa; se i precedenti proprietari sono operatori del settore (concessionarie/noleggi/leasing) opera la presunzione iuris tantum che l'IVA sia stata detratta a monte, escludendo il regime del margine.

  • Giurisprudenza su fittizia interposizione (es. Cass. 9851/2018 e 27555/2018)

    Cass. n. 9851/2018; Cass. n. 27555/2018

    Per la contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche, con elementi oggettivi e specifici (anche presuntivi), che il destinatario era o avrebbe dovuto essere a conoscenza dell'evasione usando l'ordinaria diligenza professionale; una volta assolto questo onere, grava sul contribuente provare di aver adottato la diligenza massima esigibile.

Massime di principio

  • Il regime del margine è un'agevolazione eccezionale: interpretazione e applicazione vanno restrinte; il contribuente che lo invoca deve essere pronto a dimostrare l'inerenza dei presupposti quando emergono elementi sospetti.
  • In caso di sospetto di fittizia interposizione l'Amministrazione ha l'onere probatorio di dimostrare, anche con prove presuntive e specifiche, la sostanziale inesistenza del fornitore e la consapevolezza (o la prevedibilità) del destinatario; se tale onere è assolto, il contribuente deve dimostrare la propria buona fede e la diligenza massima adottata.
  • La regolarità formale (fatturazione, pagamenti) non è di per sé decisiva per escludere la fittizia interposizione: contano l'organizzazione effettiva del fornitore, la coerenza dei volumi con la struttura e le evidenze di rapporti diretti con fornitori terzi.
  • Nel commercio di veicoli usati la diligenza professionale comprende la verifica dei precedenti intestatari tramite la carta di circolazione e dati facilmente reperibili; se i precedenti risultano operatori del settore, opera la presunzione che l'IVA sia già stata detratta a monte e il regime del margine non è applicabile salvo prova contraria del contribuente.
  • Un proscioglimento o archiviazione in sede penale non impedisce all'Amministrazione tributaria di fondare un accertamento, perché gli standard probatori sono diversi (penale: oltre ogni ragionevole dubbio; tributario/civile: prevalenza dell'evidenza).
  • Nei casi dubbiosi, il contribuente dovrebbe conservare e produrre prove di verifiche preventive effettive (controlli anagrafici, visure, accertamenti in loco, documentazione di indagini) per dimostrare l'ordinaria e la massima diligenza richiesta.

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