Sentenza del 19/09/2019 n. 3332 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le società hanno impugnato due cartelle di pagamento emesse a seguito di controllo automatizzato, contestando la pretesa tributaria e, in particolare, la propria responsabilità solidale per debiti fiscali della società scissa relativi a periodi d'imposta anteriori alla scissione. Sostenevano che la responsabilità non potesse operare prima dell'ultima iscrizione dell'atto di scissione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2506-quater c.c. Hanno inoltre denunciato un vizio di ultrapetizione della sentenza di primo grado.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto la legittimazione passiva dell'Agenzia delle Entrate, poiché le cartelle costituivano il primo atto con cui era stata comunicata la pretesa impositiva. Ha ritenuto applicabile la disciplina speciale tributaria, secondo cui tutte le società partecipanti alla scissione rispondono solidalmente e illimitatamente dei debiti fiscali anteriori alla scissione, senza necessità di ulteriori avvisi o adempimenti. Il motivo sull'ultrapetizione è stato dichiarato inammissibile. Le spese sono state poste a carico delle appellanti in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, per euro 5.500,00 oltre accessori; sono state invece compensate nei confronti dell'Agenzia delle Entrate.
Norme richiamate
Art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi e consente l'iscrizione a ruolo e la successiva emissione della cartella senza un preventivo avviso di accertamento, quando la cartella costituisce il primo atto comunicativo della pretesa.
Art. 54 del D.P.R. n. 633/1972
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, con possibilità di procedere alla riscossione mediante cartella nei casi previsti dalla legge.
Art. 2506-quater, comma 3, del codice civile
La disciplina civilistica sugli effetti della scissione non prevale, in materia di debiti tributari anteriori, sulle norme speciali tributarie applicate dalla sentenza.
Art. 15, comma 2, del d.lgs. n. 472/1997
Stabilisce la responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti alla scissione per le obbligazioni tributarie anteriori all'operazione, secondo una disciplina speciale rispetto a quella civilistica.
Art. 173, comma 12, del D.P.R. n. 917/1986
Concorre a fondare la responsabilità solidale delle società risultanti o partecipanti alla scissione per i debiti fiscali relativi a periodi d'imposta anteriori alla data di efficacia dell'operazione.
Sentenza della Corte costituzionale n. 90/2018
Ha ritenuto non sproporzionata né inadeguata la maggiore tutela accordata all'Amministrazione finanziaria attraverso la responsabilità solidale delle società partecipanti alla scissione.
Massime di principio
- In caso di scissione societaria, per i debiti tributari relativi a periodi anteriori all'efficacia della scissione può operare la responsabilità solidale e illimitata delle società partecipanti, anche se il debito riguarda originariamente la società scissa.
- In materia tributaria, le norme speciali sulla responsabilità conseguente alla scissione prevalgono sulle regole civilistiche generali sugli effetti dell'iscrizione dell'atto di scissione.
- La società beneficiaria può essere destinataria della cartella senza che l'Amministrazione debba emettere uno specifico avviso preventivo o un ulteriore atto per renderla responsabile; potrà comunque contestare nel ricorso la stessa pretesa tributaria.
- Quando la cartella emessa a seguito di controllo automatizzato è il primo atto con cui il contribuente viene informato della pretesa, essa può essere impugnata direttamente anche per contestare il merito dell'obbligazione fiscale, non soltanto le modalità di riscossione.
- Le censure non formulate nel giudizio di primo grado possono essere dichiarate inammissibili in appello; inoltre, non sussiste interesse a impugnare mere argomentazioni incidentali prive di autonoma efficacia decisoria.
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