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Sentenza

Sentenza del 19/09/2019 n. 186 - Comm. Trib. Prov. Novara

Società di capitali a ristretta base sociale - Maggiori utili extra bilancio accertati e minori spese riconosciute - Presunzione di distribuzione degli utili ai soci - Onere della prova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Amministrazione finanziaria ha accertato maggiori utili societari non contabilizzati, derivanti anche dal riconoscimento di minori spese rispetto a quelle dichiarate, e ne ha presunto la distribuzione ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione. I contribuenti contestavano l’imputazione personale di tali utili e, presumibilmente, l’utilizzabilità della presunzione in assenza di una prova diretta della distribuzione.

La decisione

La presunzione di distribuzione degli utili è stata ritenuta legittima per le società di capitali caratterizzate da una ristretta base sociale. Una volta accertati maggiori utili extracontabili, è possibile presumere che essi siano stati distribuiti ai soci proporzionalmente alle partecipazioni. Spetta ai contribuenti fornire la prova contraria, dimostrando che gli utili sono stati accantonati, reinvestiti nella società o comunque destinati a finalità diverse dalla distribuzione. In assenza di tale prova, l’accertamento nei confronti dei soci può essere confermato.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale

    Nel caso di accertati maggiori utili societari non contabilizzati in società di capitali a ristretta base sociale, è lecita la presunzione di distribuzione a favore dei soci in proporzione alla rispettiva partecipazione, salvo la dimostrazione di prova contraria.

    La ristretta compagine sociale consente di presumere, secondo un ragionamento di comune esperienza, che i soci siano a conoscenza degli utili extracontabili e che questi siano stati distribuiti. Si tratta di una presunzione relativa, che può essere superata dai contribuenti mediante prova concreta dell’accantonamento o di un diverso impiego degli utili.

Massime di principio

  • Nelle società di capitali con pochi soci, l’accertamento di utili extracontabili può comportare, salvo prova contraria, la presunzione della loro distribuzione ai soci.
  • La presunzione opera normalmente in proporzione alle quote di partecipazione, senza che l’Amministrazione debba dimostrare necessariamente un pagamento individuale a ciascun socio.
  • L’onere di dimostrare che gli utili non sono stati distribuiti, ma accantonati, reinvestiti o destinati ad altre finalità societarie, grava sui soci che contestano l’accertamento.
  • La mera negazione della distribuzione o il richiamo a una generica mancata disponibilità delle somme, di regola, non è sufficiente: occorrono elementi documentali e circostanze specifiche.
  • La presunzione può essere contestata anche dimostrando l’effettiva estraneità del socio alla gestione, l’assenza di rapporti con gli altri soci o l’impossibilità concreta di apprendere e disporre degli utili, purché tali circostanze siano provate in modo puntuale.

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