Sentenza del 19/09/2019 n. 955 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Riscossione - Termine di prescrizione del titolo esecutivo - Decennale - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava il termine di prescrizione applicabile al diritto di riscuotere un credito risultante da un titolo esecutivo e iscritto a ruolo. In assenza di una specifica disposizione che stabilisca un termine diverso per l'azione di riscossione, è stato ritenuto applicabile il termine ordinario decennale. Il riferimento è agli articoli 19 e 20 del D.Lgs. n. 112/1999, che individuano in dieci anni il termine di prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e affidati all'Agente della Riscossione.
La decisione
La contestazione relativa all'applicazione di un termine di prescrizione più breve non è stata accolta. È stato affermato che il diritto alla riscossione derivante dal titolo esecutivo si prescrive ordinariamente in dieci anni, salvo che una specifica norma preveda un termine diverso. Il testo non indica gli estremi completi della sentenza né il dispositivo dettagliato, ma il principio enunciato è favorevole alla prosecuzione della riscossione entro il termine decennale.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 112/1999, art. 19
Il testo fornito richiama l'articolo senza riportarne il testo letterale.
La norma è richiamata come base per individuare nel termine di dieci anni la prescrizione del diritto alla riscossione dei crediti iscritti a ruolo e affidati all'Agente della Riscossione.
D.Lgs. n. 112/1999, art. 20
Il testo fornito richiama l'articolo senza riportarne il testo letterale.
La norma è interpretata nel senso che, in assenza di una specifica previsione di durata diversa, il diritto alla riscossione dei crediti risultanti dal ruolo è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
Massime di principio
- Quando un credito è fondato su un titolo esecutivo e non esiste una norma speciale che stabilisca un termine diverso, il diritto di procedere alla riscossione è generalmente soggetto alla prescrizione ordinaria di dieci anni.
- La natura tributaria o amministrativa del credito non determina automaticamente un termine più breve: occorre verificare la disciplina specifica applicabile al singolo credito.
- Per valutare se la prescrizione sia maturata bisogna ricostruire la sequenza degli atti notificati e degli eventuali atti interruttivi, poiché ogni atto validamente portato a conoscenza del debitore può far decorrere un nuovo termine.
- Il termine decennale non deve essere applicato in modo automatico a ogni credito: eventuali disposizioni speciali possono prevedere termini differenti e prevalgono sulla disciplina ordinaria.
- La sola decorrenza del tempo non è sufficiente per stabilire l'estinzione del credito; è necessario verificare la data di formazione del titolo, gli atti di riscossione e la validità delle relative notifiche.
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