Sentenza del 19/09/2019 n. 187 - Comm. Trib. Prov. Novara
Documentazione acquisita nell'ambito del procedimento penale - Mancata allegazione degli atti richiamati nell'avviso di accertamento - Utilizzabilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che gli atti provenienti dal procedimento penale non potessero essere utilizzati ai fini dell'accertamento tributario perché non erano stati materialmente allegati all'avviso di accertamento. La contestazione riguardava quindi la violazione degli obblighi di conoscibilità e di motivazione dell'atto impositivo.
La decisione
La contestazione è stata respinta. L'utilizzo della documentazione acquisita nel procedimento penale è stato ritenuto sostanzialmente corretto anche se gli atti non erano allegati all'avviso, poiché, nel corso del contraddittorio, le contestazioni e gli elementi posti a fondamento dell'accertamento erano stati portati in modo sufficientemente ampio a conoscenza del contribuente. La conoscibilità effettiva degli elementi utilizzati ha quindi escluso un vizio invalidante dell'atto.
Massime di principio
- La mancata allegazione materiale di documenti richiamati nell'avviso di accertamento non determina automaticamente l'illegittimità dell'atto, se il contribuente ne ha avuto effettiva e adeguata conoscenza.
- È determinante verificare se il contribuente abbia potuto comprendere le contestazioni, conoscere gli elementi probatori utilizzati e predisporre una difesa concreta ed efficace.
- Il contraddittorio può sanare, sul piano sostanziale, una carenza formale di allegazione quando gli elementi rilevanti siano stati comunque messi a disposizione o illustrati in modo sufficiente.
- L'Amministrazione non può tuttavia limitarsi a richiami generici o oscuri: se l'omessa allegazione impedisce di individuare i fatti contestati o di esercitare pienamente il diritto di difesa, l'atto può risultare viziato.
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