Sentenza del 19/09/2019 n. 952 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Irpef - Reddito di lavori dipendente - Ritenute operate ma non versate dal datore di lavoro - Responsabilità solidale del lavoratore - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente contestava la richiesta di pagamento dell’IRPEF relativa a redditi di lavoro dipendente, sostenendo di non poter essere chiamato a rispondere del mancato versamento delle ritenute d’acconto da parte del datore di lavoro. Le ritenute erano state effettivamente operate dal sostituto d’imposta sulle somme corrisposte, ma non erano state successivamente versate all’Erario.
La decisione
La pretesa nei confronti del lavoratore è stata esclusa. Il sostituito non è responsabile in solido per il mancato versamento delle ritenute che il datore di lavoro abbia effettivamente operato. L’art. 35 del d.P.R. n. 602/1973 prevede la responsabilità solidale del sostituito solo quando le ritenute non siano state effettuate; tale responsabilità non si estende al caso in cui le ritenute siano state operate ma omesse dal sostituto nel successivo versamento.
Norme richiamate
Art. 35 del d.P.R. n. 602/1973
La responsabilità solidale del sostituito per il pagamento delle somme dovute è subordinata alla mancata effettuazione delle ritenute. Se il sostituto ha effettuato le ritenute, ma non le ha versate, il lavoratore non risponde solidalmente del relativo debito.
Massime di principio
- Il lavoratore che abbia subito correttamente la ritenuta fiscale in busta paga non dovrebbe essere chiamato a pagare nuovamente la stessa imposta solo perché il datore di lavoro non ha riversato le somme all’Erario.
- È essenziale distinguere tra ritenute non effettuate e ritenute effettuate ma non versate: solo nel primo caso può configurarsi, secondo il principio affermato, la responsabilità solidale del sostituito.
- La prova dell’effettiva applicazione delle ritenute può risultare decisiva e può essere desunta, in particolare, dalle buste paga, dalla certificazione unica o da altra documentazione contabile e fiscale.
- L’inadempimento del sostituto d’imposta nel versamento delle ritenute operate grava, in linea generale, sul rapporto tra sostituto e Amministrazione finanziaria e non può essere automaticamente trasferito sul lavoratore.
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