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Sentenza

Sentenza del 19/09/2019 n. 185 - Comm. Trib. Prov. Novara

Avviso di accertamento - Raddoppio dei termini - Elementi minimi - Vaglio del giudice di merito - Legittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la legittimità del raddoppio dei termini per la notifica dell'avviso di accertamento, applicabile quando dagli elementi acquisiti emergano fatti suscettibili di integrare un reato tributario e sorga l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. Il giudice di merito deve verificare la presenza degli elementi minimi richiesti per l'obbligo di denuncia, impedendo che l'Amministrazione comunichi al pubblico ministero notizie di reato manifestamente infondate o pretestuose al solo fine di beneficiare del termine più lungo.

La decisione

La legittimità del raddoppio dei termini sussiste in presenza di elementi concreti e non meramente pretestuosi idonei a far sorgere l'obbligo di denuncia. Il giudice di merito è chiamato a svolgere un controllo effettivo sulla sussistenza dei presupposti della denuncia e può negare il termine allungato quando l'iniziativa risulti manifestamente infondata, calunniosa o frutto di un uso distorto dello strumento legale. Il testo non indica l'esito specifico del singolo giudizio né le parti processuali.

Norme richiamate

  • Art. 331 c.p.p.

    Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

    La norma individua i presupposti dell'obbligo di denuncia, che devono essere verificati dal giudice per stabilire se il raddoppio dei termini possa trovare applicazione.

  • Norme sul raddoppio dei termini per l'accertamento tributario

    Il termine di decadenza può essere ampliato quando gli elementi dell'accertamento impongano la denuncia di un reato tributario, ma il raddoppio non opera se la denuncia è manifestamente infondata o pretestuosa.

  • Corte costituzionale, principi sul controllo giudiziale del raddoppio dei termini

    Per evitare usi distorti del raddoppio, spetta al giudice di merito verificare concretamente la presenza degli elementi minimi che giustificano l'obbligo di denuncia.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini non deriva automaticamente dalla semplice presentazione di una denuncia: occorre che, al momento dell'accertamento, esistano elementi concreti e plausibili idonei a integrare un reato.
  • Il giudice può escludere il raddoppio quando la denuncia appare manifestamente infondata, calunniosa o presentata strumentalmente per ampliare il termine di accertamento.
  • La verifica giudiziale riguarda la plausibilità dell'obbligo di denuncia sulla base degli elementi disponibili, senza trasformarsi necessariamente in una completa anticipazione del giudizio penale.
  • In situazioni analoghe è quindi importante documentare sia gli elementi che hanno originato la denuncia sia la loro concreta idoneità a configurare una fattispecie penale.

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