Sentenza del 19/09/2019 n. 951 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Preclusione di ammissibilità della produzione di documenti esibiti solo in fase contenziosa - Illegittimità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la possibilità di utilizzare, durante il giudizio tributario, documenti che il contribuente non aveva esibito o trasmesso in risposta a un questionario o a un invito dell'ufficio nella fase precontenziosa. L'Amministrazione ha sostenuto che la mancata risposta comportasse la decadenza dalla possibilità di produrre e utilizzare successivamente tali documenti.
La decisione
Dal titolo e dal principio riportato risulta che la preclusione automatica è stata ritenuta illegittima nel caso esaminato. Tuttavia, il testo contiene anche il richiamo a un orientamento secondo cui la mancata o intempestiva risposta agli inviti dell'ufficio può comportare una preclusione amministrativa e processuale. Non essendo riportata la motivazione completa né il dispositivo, non è possibile ricostruire con certezza l'esito concreto, le parti vittoriose o l'eventuale cassazione, annullamento o conferma degli atti.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e disposizioni analoghe in materia di inviti e questionari fiscali
La mancata risposta al questionario, come la mancata esibizione o trasmissione di atti, documenti, libri e registri, in risposta agli inviti dell'ufficio, producono l'effetto d'impedirne la considerazione a favore del contribuente.
Secondo l'orientamento richiamato, l'omessa risposta agli inviti dell'ufficio può determinare la perdita della possibilità di utilizzare successivamente documenti e dati non esibiti nella fase amministrativa, anche a prescindere dalle ragioni dell'omissione.
Art. 58, comma 2, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente alle parti nuove produzioni documentali anche nel corso del giudizio tributario di appello.
La facoltà di produrre nuovi documenti in appello non necessariamente consente di superare una decadenza già maturata per la mancata risposta agli inviti dell'ufficio; la norma opera salvo il rispetto delle specifiche preclusioni previste dalla disciplina tributaria.
Cassazione civile, sentenza n. 28049/2009
È richiamata quale precedente a sostegno dell'effetto preclusivo derivante dalla mancata esibizione o trasmissione dei documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria.
Massime di principio
- La mancata risposta a un questionario o a un invito dell'Amministrazione finanziaria può comportare una decadenza dall'utilizzo successivo dei documenti richiesti, sia in sede amministrativa sia in giudizio.
- La produzione di documenti solo durante il contenzioso non garantisce automaticamente la loro valutazione: occorre verificare se il contribuente fosse già stato invitato a esibirli e se la mancata risposta abbia fatto maturare una preclusione.
- La preclusione non dovrebbe essere applicata in modo automatico quando l'Amministrazione non abbia formulato una richiesta sufficientemente specifica, quando il documento non rientri tra quelli richiesti o quando sussistano impedimenti non imputabili al contribuente, secondo le circostanze accertate dal giudice.
- La possibilità generale di produrre documenti nuovi in appello non elimina necessariamente le decadenze già maturate nella fase precontenziosa.
- Per evitare contestazioni, il contribuente dovrebbe rispondere tempestivamente agli inviti dell'ufficio, produrre tutta la documentazione richiesta e documentare eventuali impedimenti o richieste di proroga.
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