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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21568/2026 del 24/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società impugnava in Cassazione la sentenza della CTR che aveva accolto solo in parte l’appello dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e dell’Agenzia delle entrate contro una decisione di primo grado relativa a una comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria fondata su cartelle di pagamento per annualità d’imposta 2003-2013. La lite nasceva dalla contestazione della validità delle notifiche delle cartelle presupposte, dall’asserita mancanza di contraddittorio, dalla dedotta decadenza e prescrizione della pretesa tributaria. Con il primo motivo la ricorrente deduceva la nullità della sentenza per falsa applicazione di legge, sostenendo l’invalidità della costituzione in giudizio dell’Agente della riscossione mediante avvocato del libero foro, per mancata produzione di procura speciale, dell’atto organizzativo generale e della motivazione giustificativa dell’affidamento a legali esterni. Con il secondo motivo contestava la ritenuta ritualità delle notifiche delle cartelle, affermando che esse non erano state eseguite correttamente e che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, era necessaria la raccomandata informativa; aggiungeva che la nullità o inesistenza delle notifiche degli atti presupposti avrebbe travolto anche la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha respinto preliminarmente l’eccezione di improcedibilità sollevata da Agenzia delle entrate-Riscossione per una asserita adesione alla definizione agevolata, perché dagli atti non risultava che l’istanza avesse avuto seguito. Nel merito, ha ritenuto infondato il primo motivo, richiamando il principio per cui l’Agenzia delle entrate-Riscossione può avvalersi di avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina convenzionale e dalle norme richiamate, senza necessità di specifiche formalità ulteriori quando non ricorrono le ipotesi che impongono il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato; pertanto la CTR aveva correttamente escluso l’invalidità della costituzione in giudizio. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo: da un lato per difetto di specificità del ricorso, non essendo state trascritte o prodotte le relate di notifica né indicata la loro sede; dall’altro perché, secondo il diritto vivente richiamato, le notifiche delle cartelle effettuate prima della sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012, nei casi di irreperibilità relativa, erano valide con le formalità allora previste e la CTR aveva correttamente considerato rituali le notifiche in questione. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    Per le notifiche delle cartelle di pagamento nei casi disciplinati dall’art. 140 c.p.c. si applica il regime speciale della riscossione; per le notifiche anteriori alla declaratoria di illegittimità costituzionale rileva il quadro normativo allora vigente.

  • art. 60 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato come disciplina delle modalità di notificazione per i casi previsti dal sistema della riscossione; la Corte ne interpreta l’applicazione coordinata con l’art. 140 c.p.c. secondo il diritto vivente e la giurisprudenza costituzionale.

  • art. 140 c.p.c.

    La notificazione nei casi di irreperibilità relativa richiede il compimento degli adempimenti previsti dalla norma; dopo gli interventi della Corte costituzionale non è sufficiente la sola spedizione della raccomandata informativa, ma occorre il perfezionamento secondo i requisiti richiesti dal sistema applicabile.

  • art. 145 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la notificazione, ma la Corte non vi fonda la decisione, ritenendo infondata la censura.

  • art. 43, comma 4, r.d. n. 1611/1933

    È richiamato nel principio sulle condizioni di difesa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e sulla possibilità di ricorrere all’Avvocatura dello Stato in casi speciali o di conflitto.

  • artt. 4 e 17 d.lgs. n. 50/2016

    Richiamati quale cornice per l’affidamento a legali del libero foro secondo i criteri generali adottati dall’Agenzia.

  • art. 1, comma 5, d.l. n. 193/2016 conv. in L. n. 225/2016

    Richiamato come base dei criteri generali che consentono all’Agenzia di avvalersi di avvocati esterni.

  • art. 2948, comma 4, c.c.

    Richiamato nella motivazione della CTR, che aveva ritenuto prescritti solo alcuni crediti consortili come prestazioni periodiche; la Corte di cassazione non riforma tale assetto perché il ricorso viene rigettato.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale dei motivi di ricorso dedotti per falsa applicazione di legge.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    La Corte lo richiama per affermare l’inammissibilità o comunque l’insufficiente specificità del motivo che non trascrive e non localizza gli atti e le relate di notifica.

  • art. 363 c.p.c.

    Richiamato come base per l’enunciazione del principio di diritto in materia di rappresentanza e difesa dell’Agenzia delle entrate-Riscossione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’Agenzia delle entrate-Riscossione può stare in giudizio mediante avvocati del libero foro nei casi consentiti dalla disciplina convenzionale e dalle norme di settore, senza necessità di una specifica delibera o di ulteriori formalità quando non ricorrono i presupposti che impongono il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.
  • Quando la rappresentanza dell’Agente della riscossione mediante legale esterno è consentita dal quadro normativo applicabile, la costituzione in giudizio presuppone implicitamente la sussistenza dei relativi presupposti legali; non occorre che la parte produca separatamente in giudizio la prova di tali presupposti.
  • Nel ricorso per cassazione che denunci vizi della notificazione o di documenti processuali è necessario rispettare rigorosamente il principio di specificità, trascrivendo o quantomeno riportando in modo completo i contenuti rilevanti e indicando dove gli atti siano reperibili nel fascicolo.
  • In materia di notificazione delle cartelle di pagamento, per le notifiche eseguite prima della declaratoria di illegittimità costituzionale rileva il regime allora vigente; la validità della notifica va valutata secondo il tempo in cui è stata compiuta e secondo l’eventuale consolidamento della cartella per mancata impugnazione.
  • Nei casi di irreperibilità relativa del destinatario, la notificazione della cartella di pagamento segue le regole speciali richiamate dall’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e dal sistema dell’art. 140 c.p.c., coordinato con l’art. 60 del d.P.R. n. 600/1973, secondo l’interpretazione offerta dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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