Sentenza del 09/07/2020 n. 1555 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società impugnava l'atto di irrogazione di sanzioni n. XXXX-2018 per la presunta errata dichiarazione dei consumi 2017 e la conseguente rideterminazione delle rate d'acconto 2018 ai sensi dell'art. 56, co. 2, D.lgs. 504/1995 (TUA), nonché lamentava la mancata attivazione del contraddittorio preventivo ex art. 19, co. 4 TUA, essendosi il PVC e gli atti impositivi notificati contestualmente. L'Amministrazione aveva inoltre prodotto una nota interlocutoria che sosteneva sostituire il PVC, e aveva invocato l'art. 21-octies L. 241/1990 sulla cosiddetta prova di resistenza.
La decisione
La Commissione regionale ha accolto l'appello della società e, riformando la sentenza di primo grado, ha annullato l'atto di irrogazione di sanzioni n. XXXX-2018. La motivazione principale è la violazione dell'obbligo di contraddittorio preventivo ex art. 19, co. 4 TUA: la nota interlocutoria non è equivalente al Processo Verbale di Constatazione e non giustificava la mancata concessione dei 60 giorni per le osservazioni del contribuente, soprattutto in assenza di esigenze di urgenza. L'eccezione della prova di resistenza sollevata dall'Amministrazione è stata ritenuta inapplicabile, essendo il motivo di merito del contribuente concreto e non manifestamente pretestuoso. Spese di lite liquidate a favore dell'appellante in euro 1.500,00 piu accessori di legge.
Norme richiamate
Norma che disciplina l'applicazione delle sanzioni pecuniarie; nel caso il provvedimento sanzionatorio è stato annullato per vizio procedimentale legato al mancato contraddittorio.
D.lgs. 504/1995 (TUA), art. 56, co. 2
Prevede la rideterminazione delle rate d'acconto in caso di subentro nella fornitura; qui la controversia riguardava il metodo di calcolo della rideterminazione (ultimi mesi vs media dei dodici mesi).
D.lgs. 504/1995 (TUA), art. 19, co. 4
Stabilisce il diritto al contraddittorio preventivo dopo la notifica del Processo Verbale di Constatazione, con un termine di 60 giorni per le osservazioni; la Corte ha interpretato la norma nel senso che la notifica del PVC e il rispetto del termine sono condizioni necessarie e non possono essere sostituite da una generica nota interlocutoria.
Legge 7 agosto 1990 n. 241, art. 21-octies
Riferita alla cosiddetta prova di resistenza dell'Amministrazione; il giudice ha escluso la rilevanza di tale onere in presenza di un motivo di merito non manifestamente pretestuoso e di una violazione formale del contraddittorio.
Legge 58/2019 (conversione D.L. 34/2019), art. 4-octies e D.lgs. 218/1997, art. 5-ter
Novella richiamata a titolo interpretativo e prospettico: rafforza l'obbligo dell'invito al contraddittorio da parte dell'Amministrazione prima di emettere avvisi di accertamento, confermando la tendenza a valorizzare il contraddittorio endoprocedimentale quale garanzia del contribuente; non era tuttavia applicabile ratione temporis al caso concreto.
Massime di principio
- La notifica contestuale del Processo Verbale di Constatazione e degli atti impositivi priva il contribuente del diritto al contraddittorio endoprocedimentale ex art. 19 co. 4 TUA e può determinare l'annullamento degli atti successivi.
- Una semplice nota interlocutoria inviata dall'Amministrazione non equivale al PVC e non esonera dall'obbligo di concedere il termine di 60 giorni per le osservazioni, salvo adeguata dimostrazione di urgenza.
- L'eccezione della prova di resistenza (art. 21-octies L. 241/1990) non è efficace quando il contribuente ha proposto davanti al giudice motivi di merito non manifestamente pretestuosi che avrebbero potuto essere svolti in sede amministrativa nel contraddittorio.
- Anche se non sempre applicabile al caso concreto per ragioni temporali, la normativa successiva (Legge 58/2019 e relative integrazioni) conferma l'orientamento secondo cui l'Amministrazione dovrebbe esperire il contraddittorio preventivo prima di procedere con atti impositivi.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe contestare sia le ragioni di fatto e di diritto dell'accertamento sia il mancato contraddittorio; l'Amministrazione è tenuta a documentare chiaramente l'avvenuta e corretta notifica del PVC e l'esistenza di eventuali condizioni di urgenza.
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