Sentenza del 09/07/2020 n. 492 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Avviso di accertamento IRPEF - Tassazione dei redditi: applicazione della tassazione separata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
contestazione dell'imposizione IRPEF su emolumenti erogati come arretrati riferiti ad anni precedenti; il ricorrente chiede l'applicazione della tassazione separata prevista dall'art. 17, comma 1, lett. b) del TUIR sostenendo che la corresponsione tardiva deriva da cause che giustificano la tassazione separata (norme sopravvenute, sentenze o ostacoli oggettivi), mentre l'Amministrazione fiscale sostiene l'applicazione della tassazione ordinaria
La decisione
la decisione chiarisce i criteri per l'applicazione della tassazione separata: essa è applicabile quando gli emolumenti arretrati si riferiscono ad anni precedenti e la corresponsione in periodo successivo è dovuta a cause di "carattere giuridico" (es. norme sopravvenute, sentenze, provvedimenti amministrativi) oppure a oggettive situazioni di fatto che hanno impedito il pagamento entro i termini ordinari. Va invece esclusa quando la corresponsione in anno successivo sia da considerarsi "fisiologica" rispetto ai tempi tecnici necessari per l'erogazione. Ne consegue che, se il contribuente dimostra che il ritardo rientra nelle fattispecie giuridiche o negli impedimenti oggettivi, va riconosciuta la tassazione separata; in caso contrario (ritardi fisiologici o dovuti ad accordi tra le parti) si applica la tassazione ordinaria. La decisione richiede valutazione caso per caso e prova delle cause del ritardo
Norme richiamate
TUIR, art. 17, comma 1, lettera b)
prevede la possibilità di applicare la tassazione separata ai redditi (emolumenti) riferiti ad anni precedenti; il criterio è che si tratti di somme erogate in relazione ad imponibili di periodi d'imposta anteriori
Circolare n. 23 del 1997
distinzione tra cause "di carattere giuridico" e "oggettive situazioni di fatto" che giustificano la tassazione separata; chiarimenti sui casi in cui la tassazione separata debba essere esclusa per ritardi fisiologici
Circolare n. 55/E del 2001, par. 5.1
ulteriori precisazioni sui criteri per valutare la rilevanza del ritardo nella corresponsione degli emolumenti e sull'inapplicabilità della tassazione separata quando il ritardo è fisiologico
Risoluzione n. 379/E del 2002
conferma l'orientamento amministrativo sui presupposti per l'applicazione della tassazione separata e sulla necessità di una valutazione concreta delle cause del ritardo
Massime di principio
- La tassazione separata si applica se gli emolumenti arretrati si riferiscono a periodi d'imposta precedenti e la corresponsione tardiva è dovuta a cause estranee alla semplice dilazione volontaria (es. norme sopravvenute, sentenze, provvedimenti amministrativi).
- Sono ammissibili anche cause di "oggettiva situazione di fatto" che rendono impossibile il pagamento entro i termini ordinari (es. problemi amministrativi oggettivi, impedimenti materiali), purché documentate.
- Non si applica la tassazione separata quando il pagamento in un periodo successivo è "fisiologico" rispetto ai tempi tecnici di erogazione o deriva da un accordo tra le parti volto solo a rinviare il pagamento.
- La valutazione è caso per caso: il contribuente ha l'onere di provare la natura giuridica o l'oggettività dell'impedimento al pagamento nei termini; l'Amministrazione può opporsi se il ritardo risulta normale o strumentale.
- In pratica, conservare e produrre documentazione che dimostri il motivo del ritardo (decisioni giudiziarie, provvedimenti amministrativi, comunicazioni che attestino impedimenti oggettivi) aumenta la probabilità di ottenere la tassazione separata.
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