Sentenza del 09/07/2020 n. 48 - Comm. Trib. II grado di Trento
Catasto - Pertinenza - Unità immobiliari con autonomia funzionale e reddituale - Autonoma iscrizione in catasto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeil giudice ha accolto la tesi del ricorrente: ha affermato che il concetto di pertinenza è di matrice civilistica mentre la normativa catastale utilizza il diverso concetto di 'unità immobiliare' caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale; di conseguenza la pertinenzialità tra due beni non richiede una iscrizione unitaria in catasto e le unità dotate di autonomia funzionale e reddituale possono avere autonoma iscrizione catastale
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
l'amministrazione catastale aveva contestato la possibilità di considerare due porzioni immobiliari come pertinenza e/o di iscriverle autonomamente in catasto separatamente; il ricorrente sosteneva che la correlazione pertinenziale tra i beni rileva civilisticamente anche se le unità risultano censite separatamente
Norme richiamate
normativa catastale (es. DPR n. 138/1998 e norme collegate)
la disciplina catastale non contempla il concetto di 'pertinenza' come categoria separata, ma considera le 'unità immobiliari' in relazione alla loro autonomia funzionale e reddituale
Codice Civile - disciplina civilistica della pertinenza
la pertinenza è intesa come destinazione durevole di un bene al servizio di un altro e può sussistere indipendentemente dalla censibilità unitaria in catasto
Massime di principio
- La pertinenza è una nozione civilistica: per accertarla occorre valutare la destinazione durevole di un bene al servizio di un altro, non la loro iscrizione catastale congiunta.
- Il catasto utilizza invece criteri tecnici (autonomia funzionale e reddituale) per identificare le unità immobiliari; due unità autonome possono essere iscritte separatamente pur essendo pertinenziali sul piano civilistico.
- La mancata iscrizione unitaria in catasto non costituisce di per sé prova contraria dell'assenza di pertinenza: l'amministrazione non può negare effetti civilistici esclusivamente per motivi di censimento catastale.
- Per far valere una pertinenza nei rapporti con la pubblica amministrazione o per finalità fiscali occorre fornire prove della destinazione durevole e del rapporto di servizio tra i beni (es. uso effettivo, titolo, contratti, modalità di gestione).
- Se necessario per esigenze fiscali o urbanistiche, il privato può chiedere la rettifica o variazione catastale; tuttavia la decisione amministrativa sulla censibilità non modifica automaticamente la sussistenza della pertinenza ai fini civilistici.
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