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Sentenza

Sentenza del 09/07/2020 n. 48 - Comm. Trib. II grado di Trento

Catasto - Pertinenza - Unità immobiliari con autonomia funzionale e reddituale - Autonoma iscrizione in catasto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

il giudice ha accolto la tesi del ricorrente: ha affermato che il concetto di pertinenza è di matrice civilistica mentre la normativa catastale utilizza il diverso concetto di 'unità immobiliare' caratterizzata da autonomia funzionale e reddituale; di conseguenza la pertinenzialità tra due beni non richiede una iscrizione unitaria in catasto e le unità dotate di autonomia funzionale e reddituale possono avere autonoma iscrizione catastale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

l'amministrazione catastale aveva contestato la possibilità di considerare due porzioni immobiliari come pertinenza e/o di iscriverle autonomamente in catasto separatamente; il ricorrente sosteneva che la correlazione pertinenziale tra i beni rileva civilisticamente anche se le unità risultano censite separatamente

Norme richiamate

  • normativa catastale (es. DPR n. 138/1998 e norme collegate)

    la disciplina catastale non contempla il concetto di 'pertinenza' come categoria separata, ma considera le 'unità immobiliari' in relazione alla loro autonomia funzionale e reddituale

  • Codice Civile - disciplina civilistica della pertinenza

    la pertinenza è intesa come destinazione durevole di un bene al servizio di un altro e può sussistere indipendentemente dalla censibilità unitaria in catasto

Massime di principio

  • La pertinenza è una nozione civilistica: per accertarla occorre valutare la destinazione durevole di un bene al servizio di un altro, non la loro iscrizione catastale congiunta.
  • Il catasto utilizza invece criteri tecnici (autonomia funzionale e reddituale) per identificare le unità immobiliari; due unità autonome possono essere iscritte separatamente pur essendo pertinenziali sul piano civilistico.
  • La mancata iscrizione unitaria in catasto non costituisce di per sé prova contraria dell'assenza di pertinenza: l'amministrazione non può negare effetti civilistici esclusivamente per motivi di censimento catastale.
  • Per far valere una pertinenza nei rapporti con la pubblica amministrazione o per finalità fiscali occorre fornire prove della destinazione durevole e del rapporto di servizio tra i beni (es. uso effettivo, titolo, contratti, modalità di gestione).
  • Se necessario per esigenze fiscali o urbanistiche, il privato può chiedere la rettifica o variazione catastale; tuttavia la decisione amministrativa sulla censibilità non modifica automaticamente la sussistenza della pertinenza ai fini civilistici.

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