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Sentenza

Sentenza del 09/07/2020 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Prestiti infruttiferi tra imprese collegate - Presunzione di onerosità - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Controversia relativa a operazioni di finanziamento infruttifero tra imprese collegate: l'Ufficio contestava la mancata contabilizzazione di interessi attivi e la conseguente base imponibile (recupero a tassazione degli interessi), nonché rilevava profili di IVA indebitamente detratta e fatture sovrafatturate per prestazioni di contabilità. Il tema centrale era se la presunzione di onerosità dei prestiti tra correlate potesse essere superata e con quali mezzi probatori (art. 46 TUIR e giurisprudenza), nonché la valutazione di anti-economicità delle operazioni gratuite.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Basilicata ha rigettato l'appello principale proposto dall'Agenzia e l'appello incidentale della curatela, confermando in sostanza la decisione di primo grado nella parte in cui era stata riconosciuta la natura infruttifera dei finanziamenti tra le compagini collegate (per comprovati rapporti di leale collaborazione e mutua assistenza e per documentazione probatoria, incluso contratto di conto corrente e comportamenti contabili), con conseguente esclusione del recupero degli interessi attivi. Tuttavia, sono stati ritenuti fondati i rilievi dell'Amministrazione in materia di IVA e in relazione a costi di prestazioni contabili ritenuti esorbitanti e sovrafatturati (discussione su €23.000 e relative sanzioni), e tali profili sono stati mantenuti dalla sentenza di primo grado. Spese processuali compensate.

Norme richiamate

  • art. 46 TUIR

    La presunzione di onerosità del finanziamento tra correlate può essere superata solo con la prova disciplinata da tale articolo: l'indicazione esplicita della infruttuosità nei bilanci societari (forma tassativa della prova secondo la giurisprudenza richiamata).

  • Cass. n. 12251/2010

    Conferma il principio che la prova contraria alla fruttuosità del finanziamento non è libera ma deve essere fornita nei modi stabiliti dalla legge, vale a dire ricavabile dai bilanci quando risulti che il versamento fu fatto a titolo diverso dal mutuo.

  • Cass. n. 2735/2011

    Ribadisce che la presunzione di onerosità può essere superata solamente attraverso l'indicazione di infruttuosità nei libri sociali, non con mezzi probatori indifferenziati.

  • CTR Milano n. 55/18/2012 (richiamata)

    Esprime l'orientamento che accordi anche non formalizzati per la non fruttuosità possono risultare validi e dimostrabili con elementi concreti (comportamento contabile delle parti, assenza di imputazione di ricavi/interessi, ecc.), e che i contratti possono anche essere verbali salvo diversa previsione di legge.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato in relazione al principio di non deducibilità dei costi non inerenti o non congrui; la CTR ha ritenuto i compensi per servizi contabili esorbitanti e non inerenti, giustificando la disconoscimento e le sanzioni.

  • art. 1350 c.c. e art. 1343 c.c.

    Richiamati per sottolineare che, salvo eccezioni normative, i contratti possono assumere forme diverse (anche verbali) e non è sempre necessaria la forma scritta per la validità dell'accordo fra imprese.

Massime di principio

  • La presunzione che un finanziamento tra imprese collegate sia oneroso è forte: la via più sicura per il contribuente è l'indicazione esplicita della infruttuosità nei bilanci sociali (art. 46 TUIR).
  • Sebbene la giurisprudenza di legittimità sottolinei la forma tassativa della prova tramite bilanci, in pratica i giudici possono ritenere prova convincente anche un insieme di elementi fattuali (contratto di conto corrente, comportamenti contabili coerenti, verbali, mancanza di deduzione di interessi da parte del beneficiario) che dimostrino la natura gratuita del finanziamento; tuttavia questo aumenta il rischio di contestazioni e non elimina il vantaggio probatorio della annotazione di bilancio.
  • In controversie fiscali afferenti a prestiti infruttiferi, è utile produrre documentazione completa: delibere assembleari, contratti (anche integrativi), estratti conto, presa d'atto contabile reciproca (assenza di interessi), verbali che attestino finalità di mutua assistenza e gestione del rischio d'impresa.
  • La qualificazione fiscale dei finanziamenti è distinta dalle verifiche su IVA e deducibilità dei costi: anche se il prestito è riconosciuto infruttifero, l'Amministrazione può validamente contestare fatture sovrafatturate o costi non inerenti ai sensi dell'art. 109 TUIR, con conseguenti recuperi e sanzioni.
  • Se non si vuole o non si può riportare l'infruttuosità nei bilanci, occorre comunque prevedere e conservare prove forti e coerenti (contratti, comportamenti contabili e documentazione probatoria) perché l'onere della prova è a carico del contribuente e la giurisprudenza di legittimità è rigorosa.

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