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Sentenza

Sentenza del 09/07/2020 n. 91 - Comm. Trib. Reg. per la Basilicata

Contratto di leasing - IMU - Passaggio della soggettività passiva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la soggettività passiva IMU relativa a un'area concessa in locazione finanziaria. Il contratto di leasing era scaduto il 15/09/2011, ma l'immobile non era stato materialmente riconsegnato dall'utilizzatore e il riscatto è avvenuto il 22/02/2012. Il Comune notificò un accertamento IMU per il 2012 alla società concedente. La CTP aveva ritenuto la concedente soggetto passivo a partire dalla cessazione del contratto. La società concedente ha impugnato sostenendo che il mero decorso del termine contrattuale non comporta il trasferimento della soggettività passiva se non è avvenuta la riconsegna materiale del bene.

La decisione

La Commissione d'Appello ha accolto l'appello della società concedente. Ha affermato che, ai fini IMU, il passaggio della soggettività passiva in caso di leasing dipende dalla effettiva disponibilità materiale del bene: la mera stipula o la sola scadenza del contratto non sono sufficienti. Pertanto, allorquando l'utilizzatore mantenga la disponibilità materiale del bene dopo la cessazione contrattuale (ritardo nella restituzione o riscatto successivo), la soggettività passiva permane in capo all'utilizzatore fino alla riconsegna o al trasferimento reale. L'appello è stato accolto e le spese compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (IMU), art. 8

    "L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili diversi dall'abitazione principale"

    L'imposta ha come presupposto il 'possesso' materiale dell'immobile; perciò la titolarità passiva si collega alla detenzione/possesso effettivo del bene.

  • D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (IMU), art. 9

    "Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili... Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto"

    La norma introduce una deroga attribuendo normalmente la soggettività passiva al locatario per tutta la durata del contratto di leasing; la Corte qua interpretà tuttavia la decorrenza in relazione alla effettiva disponibilità materiale (consegna) e, specularmente, ritiene che la persistenza della disponibilità materiale dopo la cessazione mantenga la soggettività in capo all'utilizzatore.

  • D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13

    Richiamato come disciplina collegata all'IMU e al presupposto impositivo, conferma la rilevanza del 'possesso' tra gli elementi costitutivi dell'imposta.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (norme ICI richiamate)

    Norme storiche sull'ICI usate per consolidare il principio che la soggettività passiva si fonda sul diritto reale di godimento e sulla effettiva disponibilità del bene; il legislatore successivo (IMU) mantiene il principio con deroghe limitate.

  • Codice civile, art. 1140

    La nozione di 'possesso' richiamata dalla norma tributaria rimanda alla definizione civilistica (art. 1140 c.c.), quindi al possesso materiale e alla detenzione effettiva del bene.

  • Circolare Ministero delle Finanze 18/05/1999, n. 109/E

    "fino a quando l'immobile non venga consegnato al locatario è a questi preclusa ogni possibilità di goderne"

    La prassi amministrativa precisa che ai fini impositivi la stipula del contratto di leasing va collegata alla consegna materiale del bene; la mera stipula non determina il passaggio della soggettività passiva.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. Sez. V, 17/07/2019, n. 19166)

    Principio consolidato che nei contratti di godimento la mancata riconsegna del bene dopo la cessazione del rapporto mantiene in capo all'utilizzatore gli obblighi e i rischi assunti (fenomeno di 'ultrattività' del contratto), con effetti anche ai fini tributari: l'utilizzatore rimane soggetto passivo fino alla riconsegna.

Massime di principio

  • Nel leasing immobiliare, il passaggio della soggettività passiva IMU al locatario non si determina automaticamente con la sola stipula del contratto: rileva la consegna materiale dell'immobile.
  • Se il contratto cessa ma l'utilizzatore non restituisce l'immobile, la soggettività passiva permane in capo all'utilizzatore fino alla effettiva riconsegna o al trasferimento reale della proprietà (principio di 'ultrattività' o mora debitoris).
  • In caso di riscatto intervenuto successivamente alla cessazione contrattuale, la determinazione della responsabilità fiscale deve seguire la disponibilità materiale: il periodo tra la cessazione e la riconsegna/trasferimento grava sull'utilizzatore che detiene il bene.
  • Le amministrazioni comunali dovrebbero basare gli accertamenti IMU sulla situazione di fatto (possesso materiale) e non solo sulla data formale di cessazione contrattuale o sulla mera stipula del contratto.
  • Per evitare contenziosi è consigliabile documentare in modo chiaro la data di consegna e di riconsegna del bene (atti di consegna, verbali, registrazioni) e regolare contrattualmente le conseguenze fiscali del ritardo nella restituzione o del riscatto posticipato.

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