Sentenza del 13/02/2020 n. 3585 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorso contestava il rimborso IRPEF richiesto dal giudice per i compensi variabili arretrati (anni 2009-2013) sostenendo che tali compensi, in particolare quelli riferiti al quarto trimestre, essendo calcolabili a consuntivo e liquidabili nell'anno successivo, dovevano essere assoggettati all'aliquota ordinaria e non alla tassazione separata. L'Agenzia invocava la prassi che considera 'ritardo fisiologico' i tempi tecnici necessari per la liquidazione dei compensi variabili e quindi esclude l'applicazione della tassazione separata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza della CTR e rinviando la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione. La Corte ha affermato il principio secondo cui gli emolumenti corrisposti nell'anno successivo non sono automaticamente da considerare 'arretrati' ai fini dell'art. 17 TUIR se il ritardo nella corresponsione è fisiologico rispetto alla natura del rapporto e alle procedure di quantificazione/liquidazione. Ha inoltre indicato un termine oggettivo di riferimento: oltre al termine iniziale fissato dalle direttive (dopo il 15 gennaio), può ragionevolmente concedersi un ulteriore periodo fino a 120 giorni per ritenere fisiologico il ritardo; la CTR dovrà ora accertare, per ciascuna annualità, se il pagamento ha oltrepassato tale termine e decidere di conseguenza anche sulle spese di giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 17, comma 1, lett. b)
Disciplina la tassazione separata degli emolumenti arretrati. La Corte precisa che per poter applicare la tassazione separata occorre che l'emolumento sia effettivamente 'arretrato' per cause non dipendenti dalla volontà delle parti; il mero superamento del termine del 12 gennaio non è sufficiente se il ritardo è fisiologico.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), artt. 50 e 51
Art. 50 assimila i compensi dei giudici tributari ai redditi di lavoro dipendente. Art. 51 (cassa allargata) prevede l'eccezione del termine del 12 gennaio per l'imputazione per cassa; la Corte chiarisce che art. 51 e art. 17 hanno ratio e ambito diversi e che il superamento del 12 gennaio non equivale automaticamente a qualificare l'emolumento come arretrato ai fini dell'art. 17.
D.Lgs. n. 545 del 1992, art. 13
Regola i compensi fissi e variabili dei componenti delle commissioni tributarie; disciplina che i compensi variabili sono correlati ai provvedimenti emessi e richiedono procedure di quantificazione che possono giustificare ritardi fisiologici nella corresponsione.
L. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 3, comma 82
Ha precisato la nozione di 'emolumenti arretrati' richiedendo che gli stessi siano percepiti per effetto di cause non dipendenti dalla volontà delle parti; la Corte richiama la relazione illustrativa per distinguere cause giuridiche e oggettive rispetto ai ritardi.
Sentenza Corte Costituzionale n. 142/2014
Ha dichiarato incostituzionale la norma che assoggettava i compensi dei giudici tributari a tassazione ordinaria oltre il 12 gennaio, confermando la natura assoggettata al regime di favore; la Corte di Cassazione rileva che la Consulta non ha negato la possibilità di considerare alcuni ritardi 'fisiologici' secondo la prassi.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 23/E del 5/02/1997 e successive prassi (MEF note e direttive, ris. 151/E del 13/12/2017; direttiva MEF n. 39616 del 20/06/2005)
La prassi amministrativa distingue i ritardi fisiologici (tempi tecnici necessari per liquidazione) da quelli non dipendenti dalla volontà delle parti; la Corte riconosce la rilevanza di tale distinzione ma afferma che è compito del giudice accertare concretamente se il ritardo sia fisiologico.
D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14 (richiamato per parametro temporale)
Utilizzato dalla Corte come parametro comparativo per individuare un termine congruo (120 giorni) concedibile all'Amministrazione per l'espletamento dei controlli e la corresponsione degli emolumenti; serve come criterio valutativo e non come norma fiscale diretta.
Massime di principio
- Il mero superamento del termine del 12 gennaio (o di scadenze indicate nella prassi) non determina automaticamente la qualifica di emolumento arretrato ai fini dell'art. 17 TUIR; è necessario valutare la causa del ritardo.
- Se il ritardo nella corresponsione è intrinseco alle procedure di quantificazione e liquidazione tipiche del rapporto (ritardo 'fisiologico'), l'emolumento non va considerato arretrato e la tassazione separata può essere esclusa.
- Per i compensi variabili riferiti a periodi che includono dicembre, può essere ragionevole riconoscere all'Amministrazione un termine integrativo (la Corte indica fino a 120 giorni oltre la scadenza iniziale) per espletare i controlli e pagare senza che ciò configuri arretrato.
- In controversie simili il giudice dovrà compiere un accertamento di fatto anno per anno: il contribuente dovrà dimostrare che il ritardo è 'anormale' rispetto ai tempi tecnici, mentre l'Amministrazione dovrà documentare le procedure e i tempi occorrenti per la liquidazione.
- Per una corretta gestione preventiva, le PA dovrebbero documentare e rendere trasparenti i tempi tecnici di liquidazione; i percettori dovrebbero richiedere chiarimenti e conservare evidenze sulle date di maturazione e di effettiva liquidazione per poter provare eventuali ritardi ingiustificati.
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