Sentenza del 19/04/2019 n. 11043 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla società, ai fini IRAP e IVA, maggiori ricavi non contabilizzati, originariamente quantificati in 250.500 euro e poi ridotti dai giudici di merito a 167.000 euro. L'accertamento traeva origine da versamenti effettuati dalla società a favore della D. s.r.l., partecipata dagli stessi soci, contabilizzati come finanziamenti infruttiferi dei soci, ma privi di adeguata giustificazione documentale e provenienti dal conto corrente della G. s.n.c. I contribuenti sostenevano che si trattasse di finanziamenti personali dei soci, effettuati utilizzando una linea di credito bancaria della società. In Cassazione hanno denunciato la violazione dell'art. 39 del D.P.R. n. 600 del 1973 e vizi di motivazione, sostenendo che gli elementi presuntivi non fossero sufficienti e che non fossero stati adeguatamente valutati il fido bancario e i relativi movimenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della società, poiché l'avviso di accertamento era stato notificato nel 2009, quando la società era già stata cancellata dal registro delle imprese nel 2005 e quindi si era estinta, perdendo la capacità processuale. Il ricorso dei soci è stato invece rigettato nel merito: gli elementi valutati dai giudici regionali, considerati nel loro insieme, erano sufficienti a fondare l'accertamento presuntivo dei ricavi non dichiarati. In particolare, sono stati ritenuti rilevanti l'assenza di un titolo documentale dei versamenti, la partecipazione dei medesimi soci nelle due società, i risultati negativi della G. s.n.c. e i redditi personali irrisori dei soci. La Corte ha inoltre escluso di poter riesaminare in Cassazione la valutazione delle prove effettuata dal giudice di merito. Le spese sono state compensate nei rapporti con la società, mentre C.O. e S.C. sono stati condannati solidalmente al pagamento di 5.600 euro di compensi, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1
Accertamento induttivo fondato su presunzioni gravi, precise e concordanti
L'Amministrazione finanziaria può ricostruire induttivamente il reddito quando un insieme coordinato di elementi indiziari, valutati complessivamente, renda plausibile l'esistenza di ricavi non contabilizzati. Nel caso concreto, l'assenza di una causa documentata dei versamenti, l'anomalia economica dell'operazione e l'insufficiente capacità reddituale della società e dei soci sono stati ritenuti idonei a fondare la presunzione.
Codice civile, art. 2495, come modificato dal D.Lgs. n. 6 del 2003
La cancellazione dal registro delle imprese ha efficacia costitutiva
La cancellazione della società dal registro delle imprese determina la sua immediata estinzione, con perdita della capacità processuale. I rapporti obbligatori residui non si estinguono necessariamente, ma possono trasferirsi ai soci secondo un fenomeno successorio.
Codice di procedura civile, art. 382, comma 3
Annullamento senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta
Quando manca originariamente la legittimazione o la capacità processuale e il vizio è insanabile, la Corte di cassazione deve dichiarare l'inammissibilità e annullare senza rinvio la decisione impugnata.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 5
Controllo sulla motivazione
In Cassazione il vizio motivazionale consente soltanto il controllo sulla coerenza logico-formale e sull'esame dei fatti storici decisivi, non una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti.
Codice di procedura civile, art. 378
Memoria depositata almeno cinque giorni prima dell'udienza
La memoria deve pervenire in cancelleria entro il termine previsto per consentire al giudice e alle altre parti di conoscerla tempestivamente. Per la memoria non opera la regola secondo cui il deposito postale si considera effettuato alla data di spedizione.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Ulteriore importo a titolo di contributo unificato
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, il ricorrente è tenuto, ove sussistano i presupposti, a versare un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- Versamenti rilevanti tra società collegate o partecipate dagli stessi soggetti devono essere supportati da una chiara causa giuridica e da documentazione bancaria e contabile coerente; in mancanza, possono essere considerati indizi di ricavi non dichiarati.
- La prova dell'utilizzo di un finanziamento bancario non si esaurisce nella produzione della lettera di fido: è necessario dimostrare il concreto collegamento tra la linea di credito, i singoli prelievi o bonifici e i versamenti contestati.
- La capacità economica della società e dei soci, i risultati di gestione, l'assenza di un piano di restituzione e l'antieconomicità dell'operazione possono essere valutati congiuntamente come presunzioni fiscali.
- Nel giudizio di Cassazione non è normalmente possibile ottenere una nuova valutazione degli estratti conto, dei documenti o degli indizi; occorre dimostrare una violazione di legge o l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
- Prima di agire in giudizio occorre verificare l'esistenza e la capacità processuale della società: la cancellazione dal registro delle imprese può comportare l'estinzione dell'ente e l'inammissibilità del ricorso proposto in suo nome.
- Le operazioni finanziarie tra società riconducibili agli stessi soci dovrebbero essere formalizzate con contratti, delibere, causali precise, registrazioni contabili reciproche e tracciabilità dei flussi, così da rendere verificabile la loro effettiva natura di finanziamento.
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