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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32603/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionaria)

La controversia

Una società aveva ceduto a un'altra un ramo d'azienda relativo ad attività di ristorazione, pizzeria e somministrazione di bevande. La cessionaria, dopo il contratto, aveva appreso l'esistenza di un vincolo comunale che condizionava la rilocalizzazione dell'attività e aveva agito per far dichiarare la nullità del contratto per impossibilità dell'oggetto, chiedendo la restituzione dell'acconto versato. Il tribunale aveva accolto la domanda e la corte d'appello aveva confermato la nullità, pur con diversa motivazione, ritenendo che il contratto presupponesse la concreta proseguibilità dell'esercizio nella medesima ubicazione e che, mancando tale possibilità, l'oggetto fosse impossibile. La società cedente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la corte d'appello avesse fondato la decisione su una presupposizione non dedotta dalle parti e quindi rilevata d'ufficio; 2) violazione degli artt. 1346, 1418, 1425 e 1467 c.c. e degli artt. 1362 ss. c.c., contestando la configurabilità della presupposizione e rilevando che il contratto conteneva una clausola sulla volturazione delle autorizzazioni, che le autorizzazioni avevano natura personale e che la locazione dei locali non era stata ceduta, sicché non vi era alcun accordo sulla prosecuzione dell'attività nella sede rilocalizzata.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Ha applicato l'art. 369 c.p.c., affermando che, poiché la ricorrente aveva dichiarato che la sentenza impugnata le era stata notificata, operava il termine breve di sessanta giorni per il deposito; pertanto, avrebbe dovuto depositare, entro il termine di legge, copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notificazione. Tale deposito non risultava effettuato e la documentazione non era stata prodotta nemmeno dalla controricorrente. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata per aver deciso su una questione non introdotta dalle parti

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel primo motivo come norma asseritamente violata per ultrapetizione o pronuncia su questione non devoluta

  • art. 1346 c.c.

    richiamato nel secondo motivo in tema di requisiti dell'oggetto del contratto e di asserita impossibilità dell'oggetto

  • art. 1418, comma 2, c.c.

    richiamato nella decisione di merito come base della nullità per impossibilità giuridica dell'oggetto

  • art. 1425 c.c.

    richiamato nel secondo motivo senza specifica applicazione nella decisione di legittimità

  • art. 1467 c.c.

    richiamato nel secondo motivo senza specifica applicazione nella decisione di legittimità

  • art. 1362 c.c. e ss.

    richiamati nel secondo motivo in relazione ai criteri di interpretazione del contratto

  • art. 702-ter c.p.c.

    richiamato per il provvedimento di primo grado emesso in sede sommaria

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 369, comma 1, c.p.c.

    impone, a pena di improcedibilità, il deposito del ricorso in cassazione entro venti giorni dall'ultima notificazione e, se la decisione è stata notificata, della copia autentica con relata

  • art. 369, comma 3, c.p.c.

    richiamato come ipotesi di acquisizione del fascicolo d'ufficio in casi non rilevanti nella specie

  • art. 370, comma 3, c.p.c.

    richiamato in relazione alla produzione della documentazione da parte del controricorrente

  • art. 372, comma 2, c.p.c.

    richiamato come modalità di deposito della documentazione mancante entro il termine di legge

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    indicato quale termine breve di sessanta giorni per l'impugnazione in caso di notificazione della sentenza

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    richiamato quale termine lungo di impugnazione quando la notificazione della sentenza non risulti allegata o provata

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato come norma istitutiva dell'ulteriore contributo unificato

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, quando il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, opera il termine breve di impugnazione e sorge l'onere di depositare, a pena di improcedibilità, copia autentica della decisione con la relativa relata di notificazione entro il termine di cui all'art. 369 c.p.c.
  • L'omesso deposito della sentenza notificata con relata comporta l'improcedibilità del ricorso, salvo che la documentazione risulti comunque tempestivamente disponibile nel fascicolo della Corte per iniziativa della controparte o per acquisizione del fascicolo d'ufficio nei casi previsti dalla legge.
  • La Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'improcedibilità del ricorso sulla base degli atti interni e della certificazione di cancelleria, senza esaminare i motivi di merito dedotti contro la decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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