Cassazione Civile, Ordinanza n. 30177/2023 del 31/10/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (straniero)
La controversia
Il giudizio nasce dall’opposizione proposta avverso un decreto di espulsione emesso dal Prefetto e rigettata dal Giudice di pace. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) violazione delle norme processuali sull’udienza e sul rinvio per mancata comparizione delle parti, assumendo che il giudice non avrebbe dovuto decidere la causa perché all’udienza fissata nessuna parte era comparsa; (2) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla specifica eccezione di illegittimità del decreto per inesistenza o nullità della notifica del provvedimento espulsivo, che avrebbe costretto l’interessato a fare accesso agli atti; (3) ulteriore violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla censura relativa alla mancata considerazione, da parte del Prefetto, dei vincoli familiari e del radicamento in Italia, con richiamo alla disciplina interna e sovranazionale indicata nel ricorso; (4) omesso esame di fatti decisivi, sostenendosi che il giudice avesse fondato la decisione su un travisamento del foglio notizie, ritenendo che il decreto fosse stato redatto in lingua inglese perché quella sarebbe stata la lingua preferita per le notifiche, mentre tale documento non sarebbe stato depositato in giudizio.
La decisione
La Corte ha respinto il primo motivo, ha accolto il secondo e il terzo, e ha dichiarato inammissibile il quarto. Ha quindi cassato l’ordinanza del Giudice di pace in relazione ai motivi accolti e ha rinviato la causa al Giudice di pace di Napoli, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La decisione è stata fondata sul rilievo che: il giudice di pace poteva decidere nonostante la mancata comparizione delle parti, in ragione della disciplina speciale e dell’urgenza del procedimento; invece, avrebbe dovuto pronunciarsi sui motivi inerenti alla mancata notifica del decreto espulsivo e alla mancata valutazione dei vincoli familiari e del radicamento territoriale, profili ritenuti decisivi; infine, la censura sul foglio notizie non integrava un omesso esame di fatto decisivo, ma contestava solo l’apprezzamento delle risultanze istruttorie.
Norme richiamate
La disciplina del rinvio per mancata comparizione non si applica nel procedimento speciale di opposizione all’espulsione quando entrambe le parti non compaiono, potendo il giudice decidere subito per la necessità di una sollecita definizione.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Richiamato dal ricorrente tra le norme processuali asseritamente violate, ma non ritenuto decisivo dalla Corte.
Il vizio di omessa pronuncia sussiste solo quando manchi completamente la decisione su un capo o su un’eccezione autonoma; se il giudice omette di esaminare un motivo decisivo, il vizio può rilevare come difetto di motivazione, non come omessa pronuncia.
art. 13, comma 8, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente nella doglianza sul procedimento espulsivo; la Corte non ne fonda la decisione su tale disposizione.
art. 18, comma 1, d.lgs. n. 150/2011
Collocato nel quadro del rito speciale di opposizione all’espulsione; la Corte lo richiama insieme al comma 7 per la celerità del procedimento.
art. 18, comma 7, d.lgs. n. 150/2011
La previsione della decisione entro venti giorni dal deposito del ricorso giustifica la non applicabilità del rinvio per mancata comparizione delle parti.
art. 13, comma 7, d.lgs. n. 286/1998
La mancata consegna del provvedimento espulsivo all’interessato determina nullità del decreto; non opera il principio del raggiungimento dello scopo proprio degli atti processuali.
art. 13, comma 2-bis, d.lgs. n. 286/1998
Nel disporre l’espulsione del familiare ricongiunto o di chi abbia esercitato il ricongiungimento, occorre considerare la natura ed effettività dei vincoli familiari, la durata del soggiorno e i legami con il Paese d’origine.
Consente di censurare il mancato esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l’erronea valutazione o il travisamento delle risultanze istruttorie.
art. 8 CEDU
Richiamato dal ricorrente per denunciare la mancata considerazione della vita familiare; la Corte ne valorizza il contenuto solo indirettamente attraverso l’obbligo di valutazione dei vincoli familiari.
artt. 10, 29, 31, 32, 117 Cost.
Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sui vincoli familiari e sulla protezione dei diritti fondamentali; la Corte non entra nel merito di tali parametri oltre il richiamo alla necessità di ponderazione dei legami familiari.
art. 13, comma 2, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato per la disciplina dell’espulsione; la Corte lo considera nel contesto del potere prefettizio soggetto ai limiti di legge e alla valutazione dei vincoli familiari.
art. 19, comma 2, lett. d-bis, d.lgs. n. 286/1998
Richiamato dal ricorrente come limite all’espulsione in presenza di particolari legami familiari; non è oggetto di autonoma statuizione.
artt. 5, 9, comma 2, e 14 dir. 2008/115/CE
Richiamati dal ricorrente per sostenere l’illegittimità dell’espulsione; la Corte li menziona nel riepilogo del motivo senza specifiche elaborazioni ulteriori.
Massime di principio
- Nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione, la mancata comparizione di entrambe le parti non impone il rinvio, se la disciplina speciale del rito prevede una decisione rapida della controversia.
- La mancata consegna del decreto di espulsione all’interessato integra un vizio radicale del provvedimento, non sanabile per effetto del solo raggiungimento dello scopo.
- L’omesso esame di un motivo di opposizione può determinare cassazione se il profilo dedotto è decisivo; in tali casi il vizio è correttamente sussumibile nell’anomalia motivazionale, non necessariamente nell’omessa pronuncia.
- Nel valutare la legittimità dell’espulsione di uno straniero con legami familiari rilevanti, il giudice deve considerare natura ed effettività dei vincoli familiari, durata del soggiorno e collegamenti con il Paese d’origine.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda il mancato esame di un fatto storico decisivo, non la contestazione del modo in cui il giudice ha apprezzato le prove o ha tratto conclusioni dalle risultanze istruttorie.
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