Cassazione Civile, Ordinanza n. 39873/2021 del 14/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2004, emesso nei confronti di un contribuente e inizialmente annullato dal giudice di primo grado. In appello, però, la Commissione tributaria regionale ha accolto il gravame dell'Ufficio e ha ritenuto operante la preclusione di cui all'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 per omessa o tardiva esibizione in sede amministrativa di dati e documenti. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita ultrapetizione, sostenendo che la CTR avrebbe fondato la decisione sulla preclusione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 senza che l'Ufficio avesse riproposto tale eccezione; 2) violazione dell'art. 32 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la preclusione potesse operare solo se accompagnata da specifico avvertimento sulle conseguenze della mancata ottemperanza; 3) violazione dell'art. 115 c.p.c., deducendo di avere fornito dettagliate giustificazioni sulle movimentazioni bancarie, rimaste incontestate dall'Ufficio, e quindi valutabili come non contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva effettivamente dato atto della censura dell'Ufficio sulla preclusione ex art. 32 e, comunque, in materia di accertamento tributario l'omessa o intempestiva produzione amministrativa determina una preclusione processuale che opera anche senza specifica eccezione dell'Amministrazione in udienza. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la relativa questione non risultava proposta nei gradi di merito ed era stata introdotta per la prima volta in cassazione; inoltre, il ricorrente non aveva fornito prova del proprio assunto. Ha respinto il terzo motivo osservando che il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma solo sul piano probatorio e nei limiti in cui il giudice, alla luce delle risultanze ritualmente acquisite, non escluda l'esistenza del fatto. Non è stata disposta la condanna alle spese in favore dell'Agenzia, poiché il ricorrente era ammesso al patrocinio a spese dello Stato; è stata invece data atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
È invocato per dedurre ultrapetizione, ma la Corte esclude che la CTR abbia deciso su una questione estranea al devoluto, avendo dato atto del rilievo dell'Ufficio sulla preclusione processuale.
L'omessa o intempestiva esibizione in sede amministrativa di dati e documenti comporta una preclusione processuale alla loro allegazione e produzione in giudizio; la preclusione ha carattere perentorio e opera anche se l'Amministrazione non la riproponga espressamente in udienza.
art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
La Corte afferma che la preclusione ex art. 32 d.P.R. n. 600/1973 prevale su questa previsione processuale tributaria.
Viene richiamato quale norma sullo schema dei motivi di ricorso per cassazione, in relazione ai n. 3 e 4 invocati dal ricorrente.
Il principio di non contestazione si applica anche nel processo tributario, ma riguarda solo i profili probatori del fatto non contestato e cede di fronte alle risultanze ritualmente assunte, se il giudice ne esclude l'esistenza.
art. 13 comma 1 quater d.P.R. n. 115/2002
Pur in presenza di gratuito patrocinio, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
art. 13 comma 1-bis d.P.R. n. 115/2002
È il parametro di riferimento per quantificare l'ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
Norma richiamata come fonte dell'inserimento del comma 1 quater nell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo tributario, l'omessa o tardiva esibizione in sede amministrativa di dati e documenti determina una preclusione processuale alla loro successiva produzione in giudizio, preclusione che opera in modo perentorio anche se non sia reiterata specificamente dall'Ufficio in udienza.
- La deduzione di ultrapetizione richiede che il giudice di merito abbia effettivamente deciso su una questione non devoluta; non vi è violazione dell'art. 112 c.p.c. quando la decisione si fondi su una censura comunque risultante dagli atti di causa e oggetto del contraddittorio.
- Le questioni non dedotte nei gradi di merito non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione; il motivo che presuppone un fatto o una questione nuova è inammissibile.
- Il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma ha portata probatoria e non impedisce al giudice di escludere il fatto alla luce delle risultanze processuali ritualmente acquisite.
- La condanna alle spese può non essere pronunciata in favore della parte vittoriosa quando il ricorrente sia ammesso al patrocinio a spese dello Stato; resta comunque dovuto, ricorrendone i presupposti, l'ulteriore contributo unificato.
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