Cassazione Civile, Ordinanza n. 25750/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società per l'anno d'imposta 2006, con recupero a tassazione di maggiori ricavi e di costi ritenuti indeducibili: l'Ufficio contestava saldi di cassa negativi, numerosi apporti di contante del legale rappresentante e una presunta ricostruzione contabile non giustificata, oltre al difetto di inerenza di alcune spese. Successivamente veniva emesso un ulteriore avviso nei confronti del socio, per imputargli per trasparenza il reddito da partecipazione. Il contribuente impugnava l'atto e otteneva in appello l'annullamento del recupero dei maggiori ricavi e, in parte, del recupero dei costi. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con tre motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione meramente per relationem, ritenuta invece legittima perché rinviava a precedente conforme dello stesso ufficio; 2) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e sugli accertamenti bancari, sostenendo che la CTR aveva erroneamente negato valore presuntivo ai saldi di cassa negativi e aveva addossato all'Ufficio un onere probatorio ulteriore; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente sul punto della deducibilità dei costi e dell'inerenza delle fatture contestate.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo legittima la motivazione per rinvio a un precedente conforme dello stesso ufficio, ma ha accolto il secondo e il terzo motivo. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente ai capi censurati e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia per nuovo esame. Le spese del giudizio di legittimità non sono determinate nel testo fornito. La decisione di rinvio è motivata dalla erronea valutazione della CTR sul valore presuntivo del saldo di cassa negativo e dalla motivazione solo apparente in tema di deducibilità dei costi.
Norme richiamate
art. 111 Cost.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza e della sua sufficienza.
artt. 1, 2 e 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Invocati per censurare la nullità della sentenza e il difetto di motivazione nel processo tributario.
Richiamato in relazione alla nullità per motivazione apparente della sentenza.
Interpretato nel senso che il rinvio a precedenti conformi può riguardare anche precedenti di merito, non solo di legittimità.
Richiamato nel primo motivo, senza specifica autonoma elaborazione nel testo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per denunciare violazione di legge sostanziale sulle regole dell'accertamento fiscale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente o vizi del procedimento.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per affermare il potere di accertamento induttivo del reddito d'impresa e la rilevanza presuntiva del saldo di cassa negativo.
art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato per l'accertamento IVA fondato su presunzioni e su anomalie contabili.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato per il principio secondo cui, in presenza di dati bancari, l'onere della prova si sposta sul contribuente, che deve offrire prova analitica delle singole movimentazioni.
Massime di principio
- La sentenza di merito può essere motivata per relationem mediante rinvio a un precedente conforme dello stesso ufficio, anche di merito, purché il precedente sia effettivamente sovrapponibile e la parte impugnante si confronti specificamente con le argomentazioni ivi contenute.
- Nel giudizio tributario, il saldo di cassa negativo costituisce una grave anomalia contabile e, nell'accertamento induttivo del reddito d'impresa e dell'IVA, può fondare la presunzione dell'esistenza di ricavi non contabilizzati almeno pari al disavanzo, senza che l'Ufficio debba dimostrare ulteriori fatti economici occulti.
- Quando l'accertamento si fonda su elementi contabili o finanziari obiettivamente anomali, il contribuente deve fornire una prova specifica e analitica idonea a giustificare le movimentazioni o il disavanzo, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- La motivazione della sentenza è nulla quando si limita a formule apodittiche o a una generica adesione alle tesi di una parte, senza un effettivo vaglio critico delle contrapposte allegazioni e senza spiegare il percorso logico-giuridico seguito per accogliere o respingere i motivi di gravame.
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