Cassazione Civile, Ordinanza n. 10240/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento di iscrizione ipotecaria fondato su più cartelle di pagamento. La contribuente aveva impugnato l'iscrizione sostenendo, tra l'altro, l'omessa o irregolare notifica delle cartelle presupposte. La CTP aveva accolto il ricorso ritenendo non provata la notifica; la CTR, in appello dell'agente della riscossione, aveva invece ritenuto regolare la notifica di due cartelle residue, valorizzando gli avvisi di ricevimento sottoscritti da un soggetto che si era qualificato "familiare convivente" e, in un caso, anche "marito". In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) violazione dell'art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982, assumendo la nullità della notifica diretta senza CAN; 2) omesso esame di un fatto decisivo sulla qualifica del ricevente come coniuge; 3) violazione degli artt. 60 DPR n. 600/1973 e 137 c.p.c., per mancato accertamento dell'identità del consegnatario; 4) violazione dell'art. 221 c.p.c., sostenendo che non fosse necessaria querela di falso; 5) violazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., deducendo che, nelle more, si era formato giudicato esterno sulla non regolarità della notifica di una delle cartelle, per effetto di una precedente decisione di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso dell'agente della riscossione in altro giudizio relativo alla medesima cartella.
La decisione
La Corte ha accolto solo il quinto motivo. Ha ritenuto formato il giudicato esterno sulla cartella n. 09420080004445500000, poiché la precedente pronuncia di cassazione n. 2867/2017, dichiarando inammissibile il ricorso dell'agente della riscossione, aveva consolidato l'accertamento di merito sulla mancata regolare notifica di quella cartella. Conseguentemente ha cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale parte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso originario della contribuente solo per la parte del provvedimento di iscrizione ipotecaria riferita a quella cartella. I primi quattro motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 7, ultimo comma, L. n. 890/1982
non si applica alla notifica diretta della cartella esattoriale eseguita mediante raccomandata dall'agente della riscossione, che segue la disciplina del servizio postale ordinario e non quella della L. n. 890/1982
comma 1, seconda parte; comma 4
consente la notifica diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento e prevede, ai fini della prova, la conservazione della matrice o dell'avviso di ricevimento
richiamato per la consegna a persona di famiglia o convivente presso il domicilio del destinatario, con presunzione della legittimazione del ricevente in base alle dichiarazioni raccolte dal notificatore
invocato dalla ricorrente ma ritenuto non idoneo a fondare l'onere dell'ufficiale notificatore di accertare l'identità o lo status familiare del consegnatario nella notifica diretta della cartella
richiamato dalla ricorrente per sostenere un obbligo di identificazione del consegnatario, escluso dalla Corte nel caso di notifica diretta ex art. 26 DPR n. 602/1973
la Corte ha ritenuto che, ove si voglia contestare l'efficacia certificativa dell'avviso di ricevimento come atto pubblico, occorra la querela di falso
il giudicato esterno formatosi su una precedente decisione tra le stesse parti preclude un diverso accertamento sulla regolarità della notifica della medesima cartella
richiamato quale norma sul giudicato interno/formale, in collegamento con l'efficacia preclusiva della decisione divenuta definitiva
richiamato in via subordinata per affermare che, anche a voler ritenere un vizio della notifica, questa avrebbe raggiunto lo scopo conoscitivo dell'atto
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il giudicato esterno può essere rilevato d'ufficio anche se formatosi dopo la sentenza impugnata, quando sia idoneo a fissare la regola del caso concreto e a precludere un diverso accertamento tra le stesse parti.
- Se una precedente decisione di cassazione ha determinato il passaggio in giudicato dell'accertamento di merito su una questione presupposta, il giudice successivo deve prenderne atto e non può riesaminare la medesima questione in senso contrario.
- Nella notifica diretta della cartella di pagamento tramite raccomandata dell'agente della riscossione, la disciplina applicabile è quella del servizio postale ordinario; non è necessario il rigoroso rispetto delle formalità proprie della L. n. 890/1982, salvo che la norma speciale lo richieda espressamente.
- Ai fini della validità della notifica diretta, è sufficiente che il plico sia recapitato al domicilio del destinatario e che il ricevente apponga la firma sull'avviso di ricevimento; non è richiesto che il notificatore accerti e indichi le generalità complete del consegnatario, né la veridicità dello status da questi dichiarato.
- Quando il ricevente si qualifica come familiare convivente, opera una presunzione di ricezione valida e grava sul destinatario l'onere di provare l'inesistenza del rapporto di familiarità o la mancata effettiva conoscenza dell'atto.
- La contestazione dell'efficacia certificativa dell'avviso di ricevimento, quale atto pubblico, richiede la querela di falso se si intende negare l'avvenuta consegna nei termini attestati dal notificatore.
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