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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19789/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce da un provvedimento dell'agenzia pubblica con cui veniva richiesta la restituzione di somme ritenute indebitamente percepite a titolo di aiuti/contributi agricoli. Il destinatario del provvedimento propose opposizione davanti al tribunale, che accolse la domanda; in appello, però, la corte territoriale riformò integralmente la decisione e rigettò l'opposizione, ritenendo fondata la pretesa restitutoria dell'ente. Nel ricorso per cassazione furono dedotti cinque motivi: 1) nullità della sentenza e del procedimento per asserita erronea applicazione del rito, sostenendosi che il giudizio dovesse essere trattato con rito speciale e non ordinario; 2) violazione del termine breve per l'appello, assumendosi la tardività dell'impugnazione dell'ente; 3) violazione del divieto di nova in appello, per avere la corte valorizzato documenti prodotti solo in secondo grado; 4) violazione delle regole di valutazione delle prove e dell'onere probatorio, lamentando un errato riparto ex artt. 115, 116 c.p.c. e 2697 c.c.; 5) errata qualificazione dell'atto dell'ente come ingiunzione fiscale, sostenendosi che si trattasse invece di un atto diverso e che l'ente non fosse legittimato a emetterlo. La parte intimata non ha svolto difese in cassazione. La Corte ha ritenuto che il ricorrente non avesse colto la ratio decidendi della sentenza d'appello, fondata sull'accertata percezione di contributi in assenza della domanda di aiuto e dunque sull'inesistenza della giusta causa delle attribuzioni patrimoniali; ha inoltre reputato inammissibili i motivi per difetto di interesse, genericità o perché diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha escluso che i motivi fossero idonei a scalfire la decisione di merito, rilevando in particolare che la corte d'appello aveva ritenuto provata la mancanza del titolo legittimante la percezione dei contributi, ossia l'assenza della richiesta di aiuto, e che le censure del ricorrente non si confrontavano con tale fondamento decisorio. Non sono state liquidate le spese perché l'ente intimato non si è costituito. La Corte ha inoltre applicato la sanzione ex art. 96, comma 4, c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende, e ha dato atto dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 439 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea applicazione del rito; la Corte non ne ha accolto la violazione perché la doglianza non coglieva il pregiudizio concreto e presupponeva un rito diverso da quello ritenuto applicabile dal giudice di merito.

  • art. 427 c.p.c.

    invocato insieme alle norme sul rito speciale per censurare la trattazione del processo; ritenuto non decisivo in assenza di un concreto pregiudizio difensivo.

  • d.lgs. n. 150/2011, artt. 4 e 6

    richiamati per sostenere l'applicazione di un rito speciale; la Corte d'appello aveva invece qualificato la causa come azione di ripetizione di indebito soggetta al rito ordinario.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    utilizzato come parametro di deduzione di nullità processuali; la Corte ha ritenuto le censure inammissibili o non pertinenti al decisum.

  • art. 325 c.p.c.

    invocato per sostenere la tardività dell'appello; la censura è stata respinta perché dipendente dalla premessa, non accolta, del rito speciale e del diverso mezzo introduttivo.

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato per contestare la produzione documentale in appello; la Corte ha rilevato genericità della doglianza e mancato confronto con la motivazione sulla formazione successiva dei documenti.

  • artt. 115 c.p.c. e 116 c.p.c.

    la violazione è configurabile solo se il giudice dichiari di non osservare la regola legale di valutazione o utilizzi prove non introdotte, non quando si contesti il prudente apprezzamento delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    la sua violazione è deducibile solo se l'onere della prova sia stato attribuito alla parte sbagliata; non basta contestare l'apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • art. 3 l. 898/1986

    richiamato dal ricorrente per sostenere l'erronea qualificazione dell'atto dell'ente; la Corte ha ritenuto decisiva, invece, l'assenza del titolo per il pagamento e la natura restitutoria della pretesa.

  • art. 4 l. 898/1986

    invocato in relazione alla pretesa illegittimità del procedimento amministrativo originario; non ritenuto decisivo dalla Corte di cassazione.

  • art. 9 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato per sostenere che l'atto dovesse essere trattato come ingiunzione fiscale; la Corte ha escluso la pertinenza della censura perché l'ente non aveva irrogato sanzioni ma chiesto la restituzione dell'indebito.

  • art. 380-bis c.p.c., comma 2

    norma sul procedimento camerale con proposta di definizione anticipata e richiesta di decisione del ricorrente; la decisione finale è stata resa in conformità alla proposta.

  • art. 96 c.p.c., comma 4

    applicato in ragione della conformità tra proposta e decisione finale, quale sanzione per il ricorso ritenuto infondato/inammissibile secondo la disciplina del procedimento accelerato.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente all'esito del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la denuncia di una nullità processuale richiede la concreta indicazione del pregiudizio subito dalla parte: non è sufficiente lamentare in astratto l'erroneità del rito o del modello procedimentale adottato.
  • La censura sul termine d'impugnazione o sul mezzo di introduzione del gravame cade se presuppone una qualificazione del rito non condivisa dal giudice di merito e non validamente scalfita dal ricorrente.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice abbia utilizzato prove non acquisite o abbia disapplicato la regola legale di valutazione; non è deducibile per contestare il mero apprezzamento del materiale istruttorio.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. ricorre soltanto se l'onere della prova è stato attribuito alla parte sbagliata; non basta affermare che le prove disponibili avrebbero dovuto condurre a un diverso convincimento.
  • In tema di ripetizione di indebito, la decisione può fondarsi sull'accertata mancanza del titolo legittimante la percezione delle somme; il ricorrente deve confrontarsi con tale ratio decidendi, altrimenti la censura è inammissibile per difetto di pertinenza.
  • Quando il giudice di merito qualifica la pretesa come azione restitutoria e non come esercizio di potestà sanzionatoria, le doglianze sulla disciplina delle sanzioni amministrative o dell'ingiunzione fiscale risultano inconferenti.
  • Nel procedimento definito ex art. 380-bis c.p.c., la conferma della proposta nella decisione finale può legittimare l'applicazione dell'art. 96, comma 4, c.p.c. quale reazione processuale all'uso non corretto dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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