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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33473/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La società aveva convenuto l'Agenzia delle Entrate per ottenere la restituzione dei costi sostenuti per fideiussioni prestate ai sensi dell'art. 38-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, oppure il risarcimento del danno di pari importo. Le garanzie erano state richieste per ottenere il rimborso di un credito IVA e poi svincolate dall'amministrazione dopo la definizione, favorevole al contribuente, dei giudizi relativi alla pretesa fiscale. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo che la controversia, concernendo accessori del tributo, rientrasse nella giurisdizione del giudice tributario. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione la società sosteneva che l'obbligazione fideiussoria fosse autonoma rispetto al rapporto tributario, priva di accessorietà, e che quindi la domanda di rimborso dei costi della garanzia dovesse essere devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo e ha confermato la decisione di appello. Ha ribadito che il diritto alla restituzione dei costi delle fideiussioni prestate per ottenere il rimborso del credito d'imposta resta collegato alla controversia tributaria, perché si tratta di un costo accessorio inerente alla definizione del rapporto fiscale e non di una domanda sul rapporto di garanzia in sé. In applicazione del principio di concentrazione della tutela e dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la giurisdizione appartiene quindi al giudice tributario. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese, con ulteriore attestazione dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 38-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    La garanzia fideiussoria prestata per ottenere il rimborso IVA si inserisce nel sistema di tutela del credito tributario e il costo della sua prestazione è collegato alla controversia fiscale.

  • art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992

    La norma esprime il principio di concentrazione della tutela e radica la giurisdizione tributaria sulle controversie relative al rimborso di somme e dei relativi accessori connessi al rapporto d'imposta.

  • art. 19, lettera g), d.lgs. n. 546 del 1992

    È richiamata dalla corte d'appello per qualificare la controversia come attinente agli accessori del tributo e quindi devoluta al giudice tributario.

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    La Corte distingue il diverso tema del termine di decadenza per l'azione di rimborso dei tributi da quello della giurisdizione sulla restituzione dei costi della garanzia.

  • art. 1224, secondo comma, c.c.

    È menzionato nel precedente richiamato per indicare che, nel giudizio tributario, possono essere riconosciuti anche il maggior danno e gli accessori del credito indebitamente rimborsato in ritardo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Consente il raddoppio del contributo unificato in presenza dei presupposti indicati dalla legge, di cui la Corte dà atto nel dispositivo.

Massime di principio

  • Il diritto alla restituzione dei costi sostenuti per fideiussioni richieste in funzione del rimborso di un credito d'imposta mantiene un collegamento diretto con la controversia tributaria e non va isolato come lite autonoma sul solo rapporto di garanzia.
  • Quando la domanda riguarda costi accessori alla prestazione di una garanzia imposta o richiesta per la definizione di un rapporto fiscale, la giurisdizione spetta al giudice tributario in base al principio di concentrazione della tutela.
  • L'autonomia del rapporto di garanzia rispetto all'obbligazione fiscale non esclude che il costo della garanzia, se richiesto come conseguenza del contenzioso sul tributo, sia attratto nella giurisdizione tributaria; diverso è il giudizio sul rapporto di garanzia in sé, che può restare devoluto al giudice ordinario.
  • Nel processo tributario possono essere riconosciuti non solo il rimborso del tributo indebito, ma anche i relativi accessori e gli importi sostenuti per garanzie non dovute, quando tali domande sono strettamente collegate alla pretesa fiscale.
  • La qualificazione della controversia ai fini della giurisdizione dipende dall'oggetto concreto della domanda e dal nesso con il rapporto d'imposta, non dalla mera astratta autonomia civilistica della fideiussione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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